Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9128 del 19/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 19/05/2020, (ud. 15/01/2020, dep. 19/05/2020), n.9128

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE

sul ricorso 27919-2019 proposto da:

P.N., difensore di LE THA ESTATE SRL, elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA VENEZIA 11, presso il proprio studio,

rappresentato e difeso da se medesimo;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI POMEZIA;

– intimato –

avverso l’ordinanza n. 17263/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 27/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/01/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO.

Fatto

RILEVATO

che:

Il Prof. Avv. Nicola Pennella, difensore della Le Tha Estate s.r.l., propone ricorso per correzione di errore materiale dell’ordinanza n. 17263/2019, depositata il 27 giugno 2019, con cui questa Corte, nell’accogliere il ricorso proposto da Le Tha Estate s.r.l. nei confronti del Comune di Pomezia avverso la sentenza n. 510/2016 della CTR del Lazio, depositata il 1 febbraio 2016, decidendo nel merito, accoglieva l’originario ricorso della società contribuente, compensando le spese dei gradi di merito e condannando il Comune di Pomezia al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 6.500,00, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Rileva il ricorrente che, con il ricorso per cassazione, la società contribuente aveva chiesto “la condanna di controparte alle spese giudiziali e professionali a favore del difensore antistatario”; risultava pertanto palese l’errore materiale in cui era incorsa la Corte, omettendo di distrarre le spese in favore del Prof. Avv. Nicola Pennella, difensore antistatario della Le Tha Estate s.r.l..

Il Comune di Pomezia non ha svolto difese.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

La ricorrente, con il ricorso per cassazione, ha chiesto “la condanna di controparte alle spese giudiziali e professionali a favore del difensore antistatario”.

Ciò posto, va osservato che in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli art. 287 e 288 c.p.c. e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma; la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell’art. 93 c.p.c., comma 2, – che ad essa si richiama per l’ipotesi in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese – consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Cass. n. 12437 del 2017).

Non essendosi la CTR pronunciata sull’istanza di distrazione delle spese processuali in favore Prof. Avv. Nicola Pennella, difensore antistatario della Le Tha Estate s.r.l., va dunque corretto il dispositivo dell’ordinanza disponendo in conformità della richiesta formulata dall’odierna ricorrente.

In conclusione, il ricorso va accolto, disponendo che il dispositivo dell’ordinanza di questa Corte n. 17263/2019, depositata il 27 giugno 2019, sia corretto aggiungendo, dopo le parole “oltre spese forfettarie ed accessori di legge”, le parole “con distrazione in favore del Prof. Avv. Nicola Pennella, difensore antistatario della Le Tha Estate s.r.l.”.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass. n. 21213 del 2013).

P.Q.M.

Dispone che il dispositivo dell’ordinanza di questa Corte n. 17263/2019, depositata il 27 giugno 2019, sia corretto aggiungendo, dopo le parole “oltre spese forfettarie ed accessori di legge”, le parole “con distrazione in favore del Prof. Avv. Nicola Pennella, difensore antistatario della Le Tha Estate s.r.l.”.

Dispone, altresì, che la correzione sia annotata, a cura della cancelleria, sull’originale della predetta ordinanza.

Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA