Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9128 del 07/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 07/04/2017, (ud. 08/03/2017, dep.07/04/2017),  n. 9128

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4505-2016 proposto da:

POSTE ITALIANE SPA, C.F. (OMISSIS),in persona del Responsabile della

Funzione Risorse Umane, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO

25-B, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO PESSI, che la

rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Z.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO

172, presso lo studio dell’avvocato SERGIO NATALE EDOARDO GALLEANO,

che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 312/2014 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,

depositata il 19/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’08/03/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY.

Fatto

RILEVATO

che:

1. questa Corte di Cassazione con la sentenza n. 11404 del 2013 cassava la sentenza della Corte d’appello di Campobasso che, in riforma della sentenza del Tribunale di Isernia, aveva rigettato la domanda proposta da Z.C. nei confronti di Poste Italiane s.p.a. avente ad oggetto l’accertamento della nullità del termine apposto al contratto stipulato fra le parti il 15.6.99 ai sensi dell’art. 8 del CCNL 26.11.1994. Con la sentenza rescindente, questa Corte accoglieva il ricorso principale proposto dalla lavoratrice, argomentando che doveva escludersi la legittimità delle assunzioni a termine con la medesima causale cadute dopo il 30 aprile 1998, per carenza del presupposto normativo derogatorio costituito dall’accordo sindacale del 25 settembre 1997, integrativo dell’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994, e con il successivo accordo attuativo, con la ulteriore conseguenza della trasformazione degli stessi contratti a tempo indeterminato, in forza della L. 18 aprile 1962, n.230, art. 1. Rinviava quindi alla Corte d’appello della stessa sede in diversa composizione affinchè rinnovasse l’esame in applicazione dell’individuato principio di diritto.

2. La Corte d’appello di Campobasso, decidendo quale giudice del rinvio, dichiarava il termine contrattuale illegittimo e confermava la sentenza del Tribunale di Isernia laddove aveva condannato Poste alla riammissione in servizio della lavoratrice ed al pagamento di tutte le retribuzioni perdute. Per quello che qui ancora rileva, in ordine alle conseguenze patrimoniali della ritenuta illegittimità del termine, argomentava che in ordine a tale statuizione del Tribunale ed alla relativa motivazione alcuna delle parti aveva mai mosso obiezioni, sicchè sul punto si era formato il giudicato interno.

3. Per la cassazione della sentenza Poste Italiane s.p.a. ha proposto ricorso, affidato ad un unico motivo, cui ha resistito Z.C. con controricorso. Le parti hanno depositato anche memorie ex art. 380 bis c.p.c., comma 2.

4. Il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Poste denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 324 c.p.c. e art. 2909 c.c. e lamenta che la Corte territoriale abbia confermato la sentenza del Tribunale di Isernia con riguardo alle conseguenze patrimoniali della declaratoria di illegittimità del termine, senza applicare la nuova disciplina introdotta dalla L. n. 183 del 2010, che ha dettato le regole che disciplinano la determinazione del risarcimento del danno connesso alla conversione del contratto a termine illegittimo.

2. La parte controricorrente ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità del ricorso in quanto controparte, pur affermando di avere richiesto nel giudizio di rinvio l’applicazione dello ius superveniens, non avrebbe ritualmente documentato tale circostanza.

3. Il ricorso è fondato, oltre che ammissibile.

In tema di risarcimento del danno nei casi di conversione del contratto di lavoro a tempo determinato, lo “ius superveniens” di cui alla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, commi 5, 6 e 7 si applica anche in sede di giudizio di rinvio, semprechè sulla questione risarcitoria non sia intervenuto il giudicato interno (Cass. 12/11/2014 n. 24129).

4. Questa Corte di Cassazione a Sezioni Unite nell’arresto 27/10/2016 n. 21691 ha chiarito che ove sia stato proposto appello, sebbene limitatamente al capo della sentenza concernente l’illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro, non è configurabile giudicato in ordine al capo concernente le conseguenze risarcitorie, legato al primo da un nesso di causalità imprescindibile, atteso che, in base al combinato disposto dell’art. 329 c.p.c., comma 2, e art. 336 c.p.c., comma 1, l’impugnazione nei confronti della parte principale della decisione impedisce la formazione del giudicato interno sulla parte da essa dipendente.

5. Nel caso, discutendosi ancora nel giudizio di rinvio della legittimità del tetinine apposto al contratto, la questione delle conseguenze dell'(eventuale) illegittimità non potevano ritenersi accertate nel corso del giudizio in modo definitivo, esulando dalle premesse logico-giuridiche della decisione, sicchè il giudice del rinvio doveva rivalutare anche tali conseguenze, in applicazione della normativa sopravvenuta.

6. Nè rileva se Poste abbia espressamente richiesto nel giudizio di rinvio l’applicazione dello ius superveniens (e quindi, come requisito del ricorso per cassazione, se abbia ritualmente documentato di averlo fatto), considerato che i mutamenti prodotti dallo ius superveniens impongono l’applicazione della regola iuris risultante dalla nuova disciplina, anche d’ufficio (v. da ultimo su tale aspetto Cass. 30/06/2016 n. 13458).

7. l’art. 32, commi 5 e 6 dovevano quindi trovare applicazione nel giudizio di rinvio.

8. Occorre aggiungere che alla fattispecie non è invece applicabile l’ulteriore disciplina sopravvenuta costituita dal D.Lgs. n. 81 del 2015, art. 28, commi 2 e 3 che ha ridisegnato le conseguenze risarcitorie derivanti dall’illegittima apposizione del termine, in termini innovativi quantomeno con riferimento alla retribuzione da assumere quale base di calcolo per l’indennità ed alle tipologie di accordi collettivi in base ai quali può procedersi alla dimidiazione della misura massima prevista. Questa Corte di Cassazione ha già avuto modo di chiarire infatti (Cass. 20/10/2015 n. 21266 e 22/10/2015 n. 21521) che la sopravvenuta normativa deve ritenersi applicabile soltanto ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. citato (25-6-2015), così perdurando l’applicazione della pregressa disciplina di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32 ai “giudizi pendenti” relativi ai contratti precedenti.

9. Segue a quanto premesso l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza gravata, con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, cui compete anche la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolamentazione della spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Napoli.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2017

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