Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9128 del 06/05/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 1 Num. 9128 Anno 2015
Presidente: RORDORF RENATO
Relatore: RAGONESI VITTORIO

SENTENZA

sul ricorso 26493-2009 proposto da:
GUIDOSIMPLEX S.R.L. (c.f. 01699571004), in persona
del

legale

elettivamente

rappresentante
domiciliata

pro
in

tempore,
ROMA,

VIA

Data pubblicazione: 06/05/2015

CIVITAVECCHIA 7, presso l’avvocato PIERPAOLO
BAGNASCO, che la rappresenta e difende, giusta
2015

procura in calce al ricorso;
– ricorrente –

540

contro

KIVI S.R.L., PUBBLICO MINISTERO PROCURA GENERALE

1

DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI
ROMA;
– Intimati –

Nonché da:
KIVI

S.R.L.

(p.i.

00793670050),

già

KIVI

Giancarlo e Fassone Carla, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA PO 102, presso l’avvocato
DUILIO CORTASSA, rappresentata e difesa
dall’avvocato DOMENICO SINDICO, giusta procura a
margine del controricorso e ricorso incidentale;

controricorrente e ricorrente incidentale

contro

GUIDOSIMPLEX S.R.L., PUBBLICO MINISTERO PROCURA
GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI
APPELLO DI ROMA;
– Intimati –

avverso la sentenza n. 1607/2009 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 14/04/2009;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 25/03/2015 dal Consigliere
Dott. VITTORIO RAGONESI;
udito, per la ricorrente, l’Avvocato FRANCESCO
GIORGIO ZANARDELLI, con delega, che ha chiesto

Allestimenti Speciali Mobility di Gilberti

raccoglimento del ricorso principale, il rigetto
dell’incidentale;
udito,

per la controricorrente e ricorrente

incidentale, l’Avvocato DOMENICO SINDICO che ha
chiesto il rigetto del ricorso principale,

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MAURIZIO VELARDI che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.

raccoglimento dell’incidentale;

3

Svolgimento del processo

di GiancarloVenturini & c. conveniva in giudizio, dinanzi al
tribunale di Roma, la Kivi Allestimenti Speciali Mobility di Gilberti
Gianfranco e Fassone Carla s.n.c.
Esponeva di operare da anni nel settore della progettazione e
produzione di dispositivi atti a consentire l’uso di autovetture di serie
da parte di disabili, aggiungendo di essere in particolare titolare del
brevetto italiano per modello di utilità n. 24793 e del brevetto
europeo n. 865 958, relativi ad un dispositivo per la trasmissione di
comandi di accelerazione e/o frenata e/o frizione dal volante.
Deduceva quindi che nell’armo 1997 era venuta a conoscenza che la
società convenuta produceva e distribuiva un dispositivo del tutto
simile, denominato CELE 202, che riproduceva servilmente le
caratteristiche dei brevetti italiano ed europeo di proprietà della
società istante e che costituiva palese contraffazione dei brevetti di
essa attrice.

Con citazione notificata il 3 dicembre 2003 la s.n.c. Guidosimplex

La convenuta, nel costituirsi in giudizio, eccepiva l’incompetenza
territoriale del giudice adito. Sosteneva inoltre la nullità dei
brevetti dedotti dall’attrice a fondamento della domanda, in quanto
privi dei necessari requisiti di novità e di originalità.Contestava
quindi

la fondatezza delle domande avanzate dall’attrice,

proponendo domanda riconvenzionale diretta all’accertamento
della nullità dei brevetti azionati.
Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 22619/2006,
dichiarava la contraffazione da parte della K.A.S. Kivi
Allestimenti Speciali Mobility di Gilberti Gianfranco e Fassone
Carla s.n.c. del brevetto italiano n. 00247973 e del brevetto
europeo n. 865958 di proprietà dell’attrice Guidosimplex s.r.l. e
che tale condotta di contraffazione e di commercializzazione del
dispositivo denominato CELE 202 costituiva concorrenza sleale,
condannando la convenuta alla cessazione di ogni attività relativa
alla produzione e distribuzione del predetto dispositivo ed al
ritiro dal commercio dello stesso, oltre che al risarcimento dei
danni dei danni, quantificati in e 60.000,00, ed alla rifusione
delle spese del processo.

,

Con citazione notificata il 31 maggio 2007 la Kivi s.r.1., (già
K.A.S. Allestimenti Speciali Mobility di Gilberti Gianfranco e
Fassone Carla s.n.c.) impugnava la predetta sentenza,
Si costituiva nel processo la Guidosimplex s.r.l. .

La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 1607/09, in
parziale riforma della sentenza di primo grado rigettava la
domanda di risarcimento danni della Guidosimplex srl ,
confermando nel resto l’impugnata sentenza.
Avverso la detta decisione ricorre per cassazione la
Guidosimplex sulla base di quattro motivi cui resiste con
controricorso la Kiwi srl che ha proposto altresì un motivo di
ricorso incidentale .
Entrambe le parti hanno depositato memorie

Motivi della decisione
Con i primi tre motivi di ricorso la società ricorrente, premesso
che la copia dell’atto introduttivo del giudizio di appello notificato in
data 31 maggio 2008 al difensore è assolutamente difforme

/

dall’originale depositato da controparte all’atto della iscrizione della
causa a ruolo, contesta sotto diversi profili la decisione della Corte
d’appello di ritenere ,in applicazione dell’art 164 cpc, che la

cpc.
Con il quarto motivo contesta, sotto il profilo del vizio di
motivazione, il rigetto della propria domanda di risarcimento danni.
Con l’unico motivo di ricorso incidentale la Kiwi censura la
sentenza impugnata sotto il profilo del vizio motivazionale ,
limitatamente alla parte in cui essa ha respinto nel merito le
domande riconvenzionali di parte Kivi, ossia di nullità del
modello di utilità italiano n. 247973 e della frazione italiana del
brevetto europeo n. 865958 e di accertamento della non
interferenza del prodotto K.A.S. Mobility denominato CELE 202
con i suddetti modelli di utilità italiano e frazione italiana del
brevetto europeo, nonché la richiesta istruttoria di rinnovazione
della CTU brevettuale effettuata in primo grado,
Va rilevato che al ricorso per cassazione in questione devono
essere applicate,ratione temporis, le disposizioni dell’art. 366 bis

mancanza di vocatio in ius potesse essere sanata ai sensi dell’art 164

del C.P.C., introdotto dall’art. 6 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, e
contenente la previsione della formulazione del quesito di diritto,
come condizione di ammissibilità del ricorso per cassazione,

pubblicati a decorrere dal 2 marzo 2006 (data di entrata in vigore
del menzionato decreto), e fino al 4 luglio 2009, data dalla quale
opera la successiva abrogazione della norma, disposta dall’art. 47
della legge 18 giugno 2009, n. 69. ( Cass 24597/14).
Alla stregua del predetto articolo 366 bis cpc l’illustrazione del
motivi di ricorso, nei casi di cui all’art. 360 n. 1-2-3-4, deve
concludersi, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un
quesito di diritto; mentre per l’ipotesi di cui all’ad 360 n. 5 cpc il
ricorso deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso
in relazione al quale la motivazione si assume omessa o
contraddittoria ovvero le ragioni per le quali la dedotta
insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la
decisione per cui la relativa censura ;in altri termini deve cioè
,contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto)
che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non

applicabili ai ricorsi proposti avverso sentenze e provvedimenti

ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di
valutazione della sua ammissibilità. (Cass sez un 20603/07).
In altri termini ,i1 quesito di diritto di cui all’art. 366 bis cod.

adottata nel provvedimento impugnato, sia del diverso principio
che il ricorrente assume corretto e che si sarebbe dovuto applicare
in sostituzione del primo. La mancanza anche di una sola delle due
suddette indicazioni rende il ricorso inammissibile.( Cass
24339/08).
Più in particolare il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis cod.
proc. civ. deve compendiare: a) la riassuntiva esposizione degli
elementi di fatto sottoposti al giudice di merito; b) la sintetica
indicazione della regola di diritto applicata dal quel giudice; c) la
diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe
dovuta applicare al caso di specie. (Cass 19769/08).
Osserva la Corte che tutti i motivi del ricorso principale ,così
come il motivo di ricorso incidentale, sono privi di quesito finale
sia in relazione ai motivi con cui si denuncia un vizio di legge che
a quelli in cui si denuncia un vizio di motivazione.

proc. civ. deve comprendere l’indicazione sia della “regula iuris”

Entrambi i ricorsi vanno pertanto dichiarati inammissibili con
compensazione delle spese in ragione della reciproca
soccombenza.

dichiara inammissibili entrambi i ricorsi ; compensa le spese
di giudizio
Roma 5.3.15
Il Con .est

PQM

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA