Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9127 del 15/04/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 9127 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: MANNA ANTONIO

ORDINANZA

sul ricorso 13301-2011 proposto da:
DI

GIACOMO

LIBERA

MARIA

DCGLRM48L68B829I,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR
presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dall’avvocato MENICHELLA GIUSEPPE giusta procura
speciale in calce al ricorso;
– ricorrente contro
2013
1653

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
80078750587, in persona del Presidente e legale
rappresentante

pro

tempore,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso
l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato

Data pubblicazione: 15/04/2013

e difeso dagli avvocati CORETTI ANTONIETTA, STUMPO
VINCENZO, TRIOLO VINCENZO, DE ROSE EMANUELE giusta
mandato speciale in calce al controricorso;
– controricorrente

D’APPELLO di BARI del

1875/2010

29/03/2010,

della CORTE
depositata il

12/05/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera
di consiglio del

24/01/2013

dal Consigliere

Relatorde Dott. ANTONIO MANNA;
udito l’Avvocato De Rose Emanuele difensore del
controricorrente che si riporta agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. COSTANTINO
FUCCI che si riporta alla relazione.

avverso la sentenza n.

R.G. n. 13301/11
Ud. 24.1.13 — c.c. 21.2.13
Di Giacomo c. INPS

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
I – Il consigliere relatore nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c. ha depositato la seguente relazione
“1- Con sentenza depositata il 12.5.10 la Corte d’appello di Bari, in accoglimento dell’appello
proposto dall ‘INPS contro la pronuncia di prime cure emessa dal Tribunale di Lucera, rigettava la
domanda di Libera Maria Di Giacomo, operaia agricola, intesa ad ottenere dall’INPS la
riliquidazione del trattamento di disoccupazione mediante inclusione, nella relativa base di calcolo,
anche della voce denominata “quota di TFR”.
2. – Per la cassazione di tale sentenza ricorre la Di Giacomo affidandosi ad un solo motivo.
2.1. — Resiste con controricorso l ‘INPS.
3. – Con l’unico motivo di doglianza si denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 6 d. 1.
29.3.91 n. 103, convertito in legge 10.6.91 n. 166, nonché dell’art. 47 d.P.R. n. 639/70, nel testo
risultante dalle successive modifiche, per avere la Corte territoriale applicato il regime di
decadenza in esso previsto alla domanda di riliquidazione dell’indennità in discorso.
4. – Il ricorso risulta manifestamente infondato, sia pure previa correzione, ex art. 384 ult. co.
c.p.c., della motivazione della sentenza impugnata.
Invero, anche ad ammettere l ‘inapplicabilità del cit. art. 47, prima delle integrazioni apportate
dall’art. 38 d. 1. n. 98/2011, all’ipotesi di richiesta di riliquidazione di prestazioni previdenziali solo
parzialmente riconosciute e liquidate dall’ente previdenziale, conformemente agli ultimi arresti di
questa S. C. (v. sentenze 8.5.12 n. 6959, 9.5.12 nn. 7083, 7084, 7085, 7086, 7087, 7088, 7089, 7090,
7095, 10.5.12 nn. 7123, 7124 ed altre ancora), nondimeno resta l’assorbente rilievo
dell’insussistenza del diritto all’inclusione della voce denominata “quota di TFR” nella
retribuzione da prendere a base per la liquidazione dell’indennità di disoccupazione agricola e ciò
alla stregua della ormai consolidata giurisprudenza di questa S. C. (v., da ultimo, Cass. n. 202/2011
e numerose altre conformi alla precedente sentenza n. 10546/07), secondo cui, ai fini della
liquidazione delle prestazioni temporanee in agricoltura, la nozione di retribuzione definita dalla
contrattazione collettiva da porre a confronto con il salario medio convenzionale, ex art. 4 d.lgs. n.
146/97, non comprende il trattamento di fine rapporto.
4.1. — Tale principio merita di essere ribadito anche in questa sede. La voce denominata “quota
di TFR” dai contratti collettivi vigenti a partire da quello del 27.11.1991 va esclusa dal computo
1

ai sensi degli artt. 380-bis e 375 c.p.c.:

R.G. n. 13301/11
Ud. 24. L 13 — c.c. 21.2.13
Di Giacomo c. INPS

dell’indennità di disoccupazione, in ragione della volontà espressa dalle parti stipulanti, volontà
che è vietato disattendere ai sensi dell’art. 3 d. i. 14.6.96 n. 318, convertito con modificazioni in
agli accordi collettivi non può essere individuata in difformità rispetto a quanto definito negli
accordi stessi.
4.2. — La summenzionata giurisprudenza di questa S. C. ha, poi, trovato esplicito avallo nel d. i.
6.7.2011 n. 98, convertito, con modifìcazioni, in legge 15.7.2011 n. 111, contenente all’art. 18,
comma 18, una norma di interpretazione autentica dell’art. 4 d.lgs. 16.4.97 n. 146, in forza del
quale detta previsione normativa si interpreta nel senso che la retribuzione utile per il calcolo delle
prestazioni temporanee in favore degli operai agricoli a tempo determinato non è comprensiva
della voce relativa al trattamento di fine rapporto, comunque denominato dalla contrattazione
collettiva.
5. – Per tutto quanto sopra considerato, si
PROPONE
il rigetto del ricorso con ordinanza, ai sensi dell’art. 375 n. 5 c.p.c.”.
H – Ritiene il Collegio che le considerazioni svolte dal relatore, condivisibili nella parte in cui
escludono nel caso di specie il ricorrere della decadenza di cui all’art. 47 d.P.R. n. 639/70,
nondimeno suggeriscano, piuttosto che la correzione della motivazione ai sensi dell’ult. co. dell’art.
384 c.p.c., la cassazione della sentenza che tale decadenza ha erroneamente applicato e la decisione
nel merito ai sensi dell’art. 384 co. 2° c.p.c.
A tal fine nulla osta a che si rilevi d’ufficio la questione — rimasta sullo sfondo, ma non trattata
dall’impugnata sentenza — relativa all’inserimento o meno della quota di TFR nella base di computo
dell’indennità di disoccupazione agricola (questione per la quale si rinvia alle osservazioni
contenute nella relazione).
Infatti, la Corte territoriale ha dichiarato la decadenza in virtù dell’applicazione del criterio della
ragione più liquida, senza esaminare la spettanza del diritto oggetto di lite, sicché si è in presenza
non già di giudicato implicito sull’esistenza del diritto oggetto di pretesa, ma di cd. assorbimento
improprio, che non importa onere di impugnazione da parte del soggetto vittorioso in appello.
Infatti, com’è noto, il criterio della ragione più liquida non segue l’ordine logico-giuridico delle
questioni, ma quello per così dire “economico” del risparmio di energie processuali, cioè dell’uso
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legge 29.7.96 n. 402, a norma del quale, agli effetti previdenziali, la retribuzione dovuta in base

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Ud 24.1.13 — c.c. 21.2.13
Di Giacomo c. INPS

della ratio decidendi già pronta e di per sé sufficiente (sulla tecnica dell’assorbimento cd. improprio
in virtù dell’uso del criterio della ragione più liquida cfr., ex aliis, Cass. n. 17219/12; Cass. n.
sull’ammissibilità dell’applicazione della ragione più liquida e sul fatto che essa non importa
formazione di giudicato implicito sulle questioni non esaminate e che non ne costituiscano
indispensabile presupposto logico-giuridico).
Ancora nel senso dell’ampiezza dei poteri di rilievo d’ufficio da parte del giudice cfr., di recente,
Cass. S.U. 4.9.12 n. 14828, secondo cui il giudice può rilevare d’ufficio ogni forma di nullità del
contratto (sempre che emerga ex actis e che si tratti di nullità non soggetta a regime speciale, come
le nullità di protezione, il cui rilievo è espressamente rimesso alla volontà della parte protetta) pur
quando le parti in causa stiano discutendo della risoluzione del contratto medesimo.
A maggior ragione, dunque, nelle controversie sull’inclusione della quota di TFR nella base di
computo del trattamento di disoccupazione agricola si può rilevare d’ufficio l’inesistenza del diritto,
anche perché la giurisprudenza di questa S.C. è ampia e costante nell’affermare che nel giudizio di
legittimità è preclusa la proposizione di nuove questioni di diritto solo quando esse presuppongano
o comunque richiedano nuovi accertamenti o apprezzamenti di fatto, mentre deve ritenersi
consentito dedurre o rilevare per la prima volta in tale sede questioni di diritto che lascino immutati
i termini, in fatto, della controversia così come accertati e considerati dal giudice del merito (v., ex
aliis, Cass. n. 20005/05; Cass. n. 9812/02; Cass. n. 3881/2000; Cass. n. 13256/99; Cass. 6356/96).
Va, poi, aggiunto che la decisione nel merito (come quella ex art. 384 co. 2° c.p.c.) è sempre una
decisione sul rapporto e quest’ultima, a sua volta, non può andare disgiunta dal potere di rilevare
d’ufficio le questioni di diritto o le mere norme necessarie a risolvere la controversia.
Da ultimo, nel rilevare d’ufficio l’inesistenza del diritto non si ravvisano problemi di mancato
rispetto del contraddittorio o di cd. sentenza della terza via perché, trattandosi di questione di puro
diritto, trova applicazione l’insegnamento di Cass. S.U. 30.9.2009 n. 20935 e di Cass. 23.8.11 n.
17495, secondo cui il divieto di sentenza cd. della terza via (ed il conseguente obbligo di provocare
il contraddittorio mediante il meccanismo di cui al co. 3° dell’art. 384 c.p.c.) sussiste solo quando,
decidendo nel merito, il giudice rilevi una questione di fatto o mista di fatto e di diritto, mentre nel
caso presente l’inesistenza del diritto all’inclusione della quota di TFR è questione esclusivamente
giuridica.
3

7663/12; Cass. n. 11356/06; Cass., 30/3/2001, n. 4773; anche la dottrina è concorde

R.G. n. 13301/11
Ud. 24.1.13 — c.c. 21.2.13
Di Giacomo c. INPS

III — In conclusione, il ricorso va accolto, non ritenendosi applicabile nel caso di specie la
decadenza di cui all’art. 47 d.P.R. n. 639/70, con conseguente cassazione della sentenza impugnata.
rigetto della domanda di inclusione della quota di TFR nel trattamento di disoccupazione agricola.
IV — La problematicità della materia del contendere e l’esito complessivo della lite consigliano
di compensare per intero fra le parti le spese dell’intero giudizio.
P. Q. M.

La Corte
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di
inclusione della quota di TFR nel trattamento di disoccupazione agricola. Compensa per intero le
spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21.2.2013

Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito con

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