Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9127 del 06/05/2015


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 9127 Anno 2015
Presidente: RORDORF RENATO
Relatore: RAGONESI VITTORIO

SENTENZA

sul ricorso 11216-2009 proposto da:
NIGRIS COSATTINI PIETRO (C.F. NGRPTR41M08L483G),
SPEZZOTTI PAOLA MARIA (C.F. SPZPMR45E65C933T),
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA SILVIO
PELLICO 16, presso l’avvocato FRANCO GARCEA, che li
rappresenta e difende, giusta procura speciale per
2015
539

Notaio dott.ssa SIMONETTA TORINA di ROMA – Rep.n.

58911 del 27.2.2015;
– ricorrenti contro

Data pubblicazione: 06/05/2015

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL FRIULI CENTRALE
S.C.A.R.L.;
imtimata

avverso la sentenza n.

85/2008 della CORTE

D’APPELLO di TRIESTE, depositata il 18/03/2008;

pubblica udienza del 25/03/2015 dal Consigliere
Dott. VITTORIO RAGONESI;
udito, per i ricorrenti, l’Avvocato FRANCO GARCEA
che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MAURIZIO VELARDI che ha concluso per
4
l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione.

udita la relazione della causa svolta nella

z

2

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato 1’8 aprile 2005, Pietro Nigris
Cosattini e Paola Maria Spezzotti, premettevano di essere stati

favore della Banca di Credito Cooperativo del Friuli Centrale;
che il credito ingiunto derivava da un contratto di apertura
di credito con garanzia ipotecaria, regolata con tasso pari al
prime rate ABI e con capitalizzazione trimestrale; che la

garanzia ipotecaria era stata concessa per la complessiva
.L._

somma di £ 3.500.000.000., mentre il rientro
dall’esposizione era stato legato alla vendita di alcuni
immobili ed ai rimborsi da ricevere da altre banche, con le
quali era in atto un ampio contenzioso legato
sostanzialmente all’entità dei crediti variamente azionati;
che la garanzia era ampiamente superiore all’importo
ingiunto; che nonostante ciò era stato infine revocato
l’affidamento, con indebita segnalazione alla centrale rischi;

,t

ingiunti del pagamento della somma di E 1.080.248,36 in

che il credito azionato veniva integralmente contestato,
quanto all’illegittimità del recesso operato dalla Banca
nonché

dell’esercizio del cd.

ius variandi; che era

capitalizzazione trimestrale dell’interesse composto; che era
inammissibile la provvigione di massimo scoperto, che
doveva considerarsi una vera e propria integrazione del
tasso nominale di interesse; che era illegittima
l’applicazione dei giorni valuta nonché in relazione al tasso
,

effettivo globale.
Tutto ciò premesso , evocavano in giudizio la Banca di
Credito Cooperativo del. Friuli Centrale avanti al Tribunale
di Udine per sentire revocare l’ingiunzione opposta stante
l’illegittimità delle condizioni applicate e le violazioni
lamentate, con la condanna della controparte al risarcimento
del danno per la mancata comunicazione della variazione
delle condizioni e per la segnalazione alla centrale rischi.

:

illegittima la pattuizione ed applicazione della

esecuzione.
Si costituiva la Banca opposta, la quale osservava ,in primo
luogo ,che con la sentenza n. 1477/04 del Tribunale di Udine
era stata definitivamente accertata l’esistenza di crediti per
ingenti importi nei riguardi degli attori in opposizione. Nel
merito delle contestazioni, rilevava che lo stesso Nigris
Cosattini aveva ammesso, a rapporto ormai concluso,
l’inesistenza di interessi illegali e “malefiche” commissioni,
i

mentre gli interessi anatocistici erano stati integralmente
stornati. Insisteva poi per il rigetto dell’istanza formulata a
norma dell’art. 649 cod. proc. civ..
Il Tribunale di Udine — negata la sospensione della
provvisoria esecuzione dell’ingiunzione opposta – rigettava
l’opposizione, condannando gli opponenti alla rifusione delle
spese di lite.
Il primo Giudice osservava che il credito della Banca si

I

Insistevano altresì per la sospensione della provvisoria

evinceva tanto dalle scritture contabili quanto dagli estratti
conto periodicamente inviati, ed altresì dalle dichiarazioni a
carattere confessorio e dalle promesse di pagamento rese

documentazione emergeva che vi era contestazione
solamente in ordine all’applicazione dell’anatocismo
trimestrale, mentre l’esistenza di garanzia ipotecaria non
costituiva ostacolo alla richiesta di pagamento dei debiti
divenuti esigibili, mentre la condotta di altri soggetti non
poteva andare a detrimento delle ragioni di un soggetto terzo
come la Banca opposta.
In specie, alla stregua di quanto così osservato, ogni
contestazione relativa al contenzioso tra banca e clienti doveva
intendersi superata dagli espliciti riconoscimenti confessori su
legittimità e correttezza dei conti.
In ordine poi all’anatocismo trimestrale, il credito era stato
spontaneamente ridotto dalla Banca di curo 11.097,72

stragiudizialmente dagli opponenti. Da siffatta

anteriormente al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, ed
in proposito — ed in difetto di specifiche contestazioni —
detta riduzione doveva ritenersi adeguata. Mentre, quanto alla

applicato il tasso legale, inferiore a quello contrattuale.
In relazione poi alla doglianza circa l’applicazione di tasso
diverso rispetto a quello pattuito, essa era frutto di errore
nell’indicazione del prime rate vigente nei vari periodi.
Avverso la predetta decisione gli opponenti proponevano
appello con quattro motivi di gravame.
La Banca appellata resisteva con comparsa di risposta
chiedendo la conferma dell’impugnata decisione.
La Corte d’appello di Trieste, con sentenza 85/08 rigettava
l’appello.
Avverso la detta decisione ricorrono per cassazione il Nigris
Cosattini e la Spezzotti sulla base di tre motivi illustrati con
memoria .Non ha svolto attività difensiva la Banca di Credito

successiva capitalizzazione annuale, l’Istituto aveva addirittura

cooperativo del Friuli

Motivi della decisione

canoni interpretativi dei contratti ed il vizio di motivazione da
parte della sentenza impugnata laddove ha ritenuto la natura
confessoria della lettera inviata il 24.4.2002 dal Nigris alla
banca.
Con il secondo motivo assumono che, qualora la decisione
impugnata avesse ritenuto sussistere nel caso di specie un
riconoscimento di debito, la stessa sarebbe erronea in quanto
non avrebbe considerato che essa avrebbe comportato soltanto
una inversione dell’onere della prova in ordine alla esistenza
del debito
Con il terzo motivo lamentano la mancata dichiarazione di
nullità della clausola di capitalizzazione periodica degli
interessi.

Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione dei

TI primo motivo risulta fondato.
I ricorrenti contestano la correttezza della interpretazione da
parte della Corte d’appello laddove ha ritenuto che la

confessione sostenendo ,a1 contrario, che la stessa doveva
considerarsi una proposta di accordo transattivo o al massimo
una mera promessa parziale di pagamento di un debito.
Va anzitutto rammentato che la giurisprudenza di questa
Corte ha costantemente affermato che per confessione deve
intendersi l’ammissione di un fatto sfavorevole al dichiarante e
favorevole all’altra parte e che al fine di stabilire se la
dichiarazione dalla quale il detto fatto risulta abbia i caratteri
della confessione, deve intendersi quello che, avuto riguardo
all’oggetto della controversia ed ai termini della contestazione,
è in concreto idoneo a produrre conseguenze giuridiche
svantaggiose per colui che volontariamente e consapevolmente
ne riconosce la verità. ( Cass 4012/95- Cass 11635/97).

dichiarazione di cui alla nota del 24.4.02 costituiva una

La Corte d’appello ha riportato il contenuto di una parte della
dichiarazione del Nigris del seguente tenore : “dal calcolo
effettuato sui conti che vi riguardano non sono risultati

sempre l’anatocismo che vogliamo credere praticaste in
buona fede e per emulazione… Riteniamo giusto ripagare il
debito con voi con la restituzione del maltolto del passato ad
opera delle banche che vi hanno preceduti”.
Ha rilevato poi che il Nigris , anche a nome della Spezzotti ,
dopo avere rammentato l’esistenza della ipoteca data alla
banca a garanzia della esposizione assicurava che “Se avrete
pazienza, potremo dimostrare le nostre ragioni davanti alla
Giustizia, e nel giro di due anni iniziare a restituirvi
quanto ci avete concesso, che riconosciamo di dovervi
restituire quasi al completo delle vostre pretese, visto il
comportamento tollerante che ci avete fin qui dimostrato e,

interessi illegali, né le malefiche commissioni, ma pur

comunque, stiamo cercando di provvedere ad una estinzione
del vostro credito, anche più immediata”.
Sulla base di tali dati testuali ha rilevato che i ricorrenti

banca e li avevano ritenuti corretti, ad eccezione degli
interessi anatocistici , ditalchè avevano riconosciuto l’obbligo
di dovere restituire quasi al completo l’importo richiesto
attribuendo così alle dette dichiarazioni natura confessoria .
Tale motivazione non appare del tutto corretta.
Va premesso che le dichiarazioni rese nella nota in esame
vanno esaminate alla luce dei canoni di interpretazione stabiliti
dagli articoli 1362 e seguenti del codice civile.
Tali norme si applicano anche ai negozi unilaterali quale
quello oggetto del presente esame nei limiti della
compatibilità dei criteri stabiliti dagli art.1362 e seguenti
cod.civ. con la particolare natura e struttura della predetta

avevano sottoposto ad attento esame i conteggi effettuati dalla

categoria di negozi.(Cass 2052/69) per cui ,ad esempio, nei
negozi unilaterali non può aversi riguardo alla comune
intenzione delle parti, ma si deve indagare soltanto quale sia

negozio (senza poter far ricorso, per determinarlo, alla
valutazione del comportamento dei destinatari del negozio
stesso). ( Cass .11712/98; Cass. 12780 / 2000; Cass 5835 /
2002 ; Cass n.5234 / 2004; Cass n. 13970/05;Cass 1387/09;
Cass 25608/13 ).Parimenti resta ferma l’applicabilità, atteso
il rinvio operato dall’art. 1324 cod. civ., del criterio
dell’interpretazione complessiva dell’atto (Cass 25608/13).
A tale premessa se ne deve aggiungere una seconda
rammentandosi che la confessione è scindibile, salvo che abbia
ad oggetto un unico fatto giuridico o anche più fatti che siano,
però, cosi strettamente connessi fra loro da apparire l’uno
come necessaria conseguenza dell’altro. La piena efficacia di
prova legale della confessione è circoscritta ai soli casi in cui

stato l’intento proprio del soggetto che ha posto in essere il

essa, quale riconoscimento puro e semplice della verità di un
fatto, conserva quel carattere per cui il giudice è ad essa
vincolato, non potendo la inscindibilità della confessione

conseguenze aberranti.(Cass 662/66)
In particolare, è stato già chiarito da questa Corte che il
principio dell’inscindibilità della confessione, posto dall’art
2734 cod civ, trova applicazione solo quando unico è il fatto
che forma oggetto di confessione, o quando due fatti siano cosi
strettamente connessi fra loro che l’uno appaia come
necessaria conseguenza dell’altro. Ad esempio, non può
parlarsi di inscindibilità della confessione, quando oggetto
delle dichiarazioni rese dal confitente siano due fatti giuridici
distinti, quali l’assunzione di un debito e l’avvenuto pagamento
dello stesso. ( Cass 1901/75, Cass 602/73, Cass 3980/68, Cass
675/68, ;Cass1646/76).

apparire logica e coerente nei casi in cui potrebbe condurre a

Nel caso di specie non può non rilevarsi che la ritenuta
confessione riveste un carattere del tutto generico poiché la
stessa si limita a riconoscere un debito nei confronti della

ammontare e specificatamente contestato in alcune sue voci.
In tale contesto il giudice di merito avrebbe dovuto scindere
necessariamente le dichiarazioni rese dal Nigris rilevandone la
natura confessoria in ordine alla debenza di una somma in
restituzione alla banca, ma constatandone al tempo stesso la
contestazione circa l’ammontare ,risultante con tutta evidenza
dalla espressione ” riconosciamo dovervi restituire quasi al
completo delle vostre pretese”.
Tale ultima affermazione avrebbe dovuto necessariamente
essere posta in collegamento con l’ulteriore affermazione
contenuta nella nota secondo cui ” dal calcolo effettuato sui
conti che vi riguardano non sono risultati interessi illegali nè
le malefiche commissioni” al fine di accert se detta

banca che però risulta del tutto indeterminato nel suo

dichiarazione, che appare essere la comunicazione dei risultati
di una semplice verifica contabile effettuata, rivesta carattere
confessorio o meno anche in relazione alle parole che seguono

nota ove si dichiarava che se la banca non avesse concesso una
dilazione temporale ” saremmo costretti ad agire anche
contro di voi ,con esiti più incerti…”.
La lettura di tali frasi citate in collegamento tra loro avrebbe
dovuto indurre la Corte d’appello a ricostruire l’effettiva
intenzione del ricorrente tenendo conto della citata scissione
tra la confessione della esistenza di un proprio debito e la
contestazione del suo ammontare.
Invero il giudice di merito si è attenuto ma solo parzialmente a
tale criterio laddove , riconosciuta la confessione circa
l’esistenza di un non precisato debito nei confronti della banca
da parte dei ricorrenti, si è soffermato ad analizzare la
questione della debenza degli interessi anatocistici senza però

4

“ma non vogliamo parlare di questo” e dal prosieguo della

prendere in esame le contestazioni avanzate con l’atto di
citazione riguardanti le commissioni di massimo scoperto e la
mancata applicazione dell’effettivo tasso convenzionale .Ciò

della nota del Nigris alla luce dei principi dianzi indicati.
Il motivo va quindi accolto nei termini dianzi esposti.
Il secondo motivo appare inammissibile.
Invero le argomentazioni svolte dalla Corte d’appello in ordine
alla ricognizione di debito appaiono un fuor d’opera in quanto
non valgono ad inficiare o a sostituire l’unica ratio decidendi
posta a base della decisione che è quella dianzi esaminata della
natura confessoria della dichiarazione del 24.4.02.
Il motivo, non investendo dunque una effettiva ragione del
decidere risulta privo di rilevanza con mancanza quindi di ogni
interesse da parte dei ricorrenti a proporlo.
Il terzo motivo è solo parzialmente fondato.

impone che la Corte d’appello rivaluti il valore confessorio

Per quanto concerne la capitalizzazione trimestrale degli
interessi, la Corte d’appello ha osservato sul punto che il
giudice di primo grado aveva rilevato che la Banca aveva

prima di proporre il ricorso per ingiunzione e che, in
proposito, erano mancate specifiche e dettagliate contestazioni
da parte degli allora appellanti sicchè la riduzione doveva
considerarsi adeguata.
Tale ratio decidendi non è censurata in modo pertinente.
I ricorrenti infatti ,oltre a sostenere la tesi ormai pacifica della
illegittimità della applicazione dell’anatocismo trimestrale, si
limitano ad affermare di avere chiesto in sede di appello
“l’accoglimento di tutte le domande già formulate in primo
grado ed in particolare l’accertamento dell’esatto dare ed
avere tra le parti alla luce della non veridicità dei saldi
evidenziati in estratto conto”.

spontaneamente ridotto gli interessi anatocistici trimestrali

Trattasi di una argomentazione del tutto generica da cui non
risulta l’esistenza nell’atto di appello di una censura specifica
in ordine alla inadeguatezza della riduzione effettuata dalla

od in parte rimasta inclusa nei saldi degli estratti conto.
Di tale questione specifica non si rinviene inoltre traccia
neppure nel quesito .Sul punto dunque deve ritenersi ormai
formato il giudicato che preclude a questa Corte ogni

esame e pronuncia in proposito .
Tale principio risulta conforme a quanto affermato
dalla Corte di Giustizia che ricordata l’importanza che
riveste, sia nell’ordinamento giuridico dell’Unione che negli
ordinamenti giuridici nazionali, il principio dell’intangibilità
del giudicato (sentenze Kapferer, C-234/04, EU:C:2006:178,
punto 20; Commissione/Lussemburgo, C-526/08,
EU:C:2010:379,

punto

26,

e

ThyssenKrupp

4

banca ed al fatto che la capitalizzazione trimestrale era in tutto

Nirosta/Commissione, C-352/09 P, EU:C:2011:191, punto
123) ha ripetutamente affermato che il diritto dell’Unione
non impone a un giudice nazionale di disapplicare le norme

pronuncia giurisdizionale, neanche quando ciò permetterebbe
di porre rimedio a una situazione nazionale contrastante con
detto diritto (v., in tal senso, sentenze Eco Swiss, C-126/97,
EU:C:1999:269, punti 46 e 47; Kapferer, EU:C:2006:178,
punti 20 e 21; Fallimento Olimpiclub, EU:C:2009:506, punti
22 e 23; Asturcom Telecomunicaciones, C-40/08,
EU:C:2009:615, punti da 35 a 37, nonché
Commissione/Slovacchia, C-507108, EU:C:2010:802, punti 59
e 60; Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 10 luglio
2014. Impresa Pizzarotti & 38 C. Spa contro Comune di Bari
Causa C-213/13.).

procedurali interne che attribuiscono forza di giudicato a una

Risulta invece fondato il motivo laddove censura il mancato
accoglimento dell’appello in ordine alla prospettata
illegittimità della capitalizzazione annuale degli interessi.
L’illegittimità di tale uso è stata infatti già affermata dalle
Sezioni Unite di questa Corte che, dopo avere rilevato che la
giurisprudenza ha escluso in relazione alla capitalizzazione
trimestrale degli interessi di poter ravvisare un uso normativo
atto a giustificarla ,ha osservato che era

“assolutamente

arbitrario trarne la conseguenza che, nel negare l’esistenza di
usi normativi di capitalizzazione trimestrale degli interessi
debitori, quella medesima giurisprudenza avrebbe
riconosciuto (implicitamente o esplicitamente) la presenza di
usi normativi di capitalizzazione annuale. Prima che difettare
di “normatività”, usi siffatti non si rinvengono nella realtà
storica, o almeno non nella realtà storica dell’ultimo
cinquantennio anteriore agli interventi normativi della fine
degli anni novanta del secolo passato: periodo caratterizzato

I

da una diffusa consuetudine (non accompagnata però dalla
opinio iuris ac necessitatis) di capitalizzazione trimestrale, ma
che non risulta affatto aver conosciuto anche una

debitori, ne’ di necessario bilanciamento con quelli creditori”.
Deve pertanto ritenersi che la capitalizzazione annuale
degli interessi sia un uso illegittimamente applicato , non
rilevando in ogni caso l’arco temporale in relazione al
quale viene effettuata la capitalizzazione.
Il motivo di ricorso va, pertanto, accolto nei termini dianzi
indicati
La sentenza impugnata va di conseguenza cassata con
rinvio alla Corte d’appello di Trieste in diversa
composizione che si atterrà nel decidere ai principi di
diritto dianzi enunciati e che provvederà anche alla
liquidazione delle spese del presente giudizio di
cassazione.

consuetudine ai capitalizzazione annuale degli interessi

PQM
Accoglie il primo motivo ed il terzo motivo del ricorso
nei termini di cui in motivazione ,dichiara inammissibile

censure accolte e rinvia anche per le spese alla Corte
d’appello di Trieste in diversa composizione
Roma 25.3.15

nte

il secondo ,cassa la sentenza impugnata in relazione alle

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