Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9127 del 02/04/2019

Cassazione civile sez. lav., 02/04/2019, (ud. 28/02/2019, dep. 02/04/2019), n.9127

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3698-2014 proposto da:

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA “(OMISSIS)”, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO

VITTORIO EMANUELE II n. 18, presso lo studio legale GREZ e

ASSOCIATI, rappresentata e difesa dagli avvocati DARIO VLADIMIRO

GAMBA e MONICA DURANTE;

– ricorrente –

contro

C.C., Q.N., S.M., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA G.B. VICO 1, presso lo studio dell’avvocato

ROBERTO CARLINO, rappresentati e difesi dall’avvocato GIOVANNI

ANANIA;

– controricorrenti –

e contro

M.C.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 726/2013 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 06/08/2013 R.G.N. 1152/2012.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. la Corte d’Appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Pinerolo che aveva dichiarato il diritto di C.C. e degli altri litisconsorti indicati in epigrafe, tutti dipendenti dell’Azienda Ospedaliera Universitaria (OMISSIS) di (OMISSIS), a percepire l’indennità prevista dall’art. 44 del CCNL 1994/1997 per il personale non dirigenziale del comparto della sanità anche in relazione alle giornate di assenza dal servizio per riposo compensativo, nelle quali dovevano essere inclusi sia il sesto giorno non lavorato, sia le giornate di recupero dei minuti lavorati quotidianamente in eccedenza rispetto al “debito orario teorico giornaliero”;

2. la Corte territoriale, premesso in punto di fatto che l’orario di servizio degli appellati era articolato su tre turni programmati di otto ore ciascuno per cinque giorni alla settimana, ha interpretato il richiamato art. 44 nel senso che l’indennità deve essere corrisposta anche per i giorni in cui la prestazione non viene resa a causa dell’organizzazione e delle esigenze aziendali e, dunque, la stessa compete nel “sesto giorno” in cui il lavoratore è assente dal servizio non per motivi individuali bensì in conseguenza dell’articolazione dei turni lavorativi imposta dal datore;

3. il giudice d’appello ha qualificato compensativo anche il giorno di riposo attribuito per l’eccedenza giornaliera di 24 minuti, pari a 2 ore settimanali, ed ha evidenziato che tale eccedenza costituisce anch’essa una prestazione programmata e obbligatoria, mentre il lavoro straordinario è configurabile solo in caso di superamento delle otto ore giornaliere del turno;

4. sulla base delle considerazioni sopra riassunte la Corte distrettuale ha confermato la sentenza di prime cure di condanna generica “al pagamento in favore dei ricorrenti di tale indennità (oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria dal di del dovuto al saldo) nei limiti della maturata prescrizione”;

5. per la cassazione della sentenza l’Azienda Ospedaliera Universitaria (OMISSIS) di (OMISSIS) ha proposto ricorso sulla base di due motivi, ai quali hanno opposto difese i litisconsorti indicati in epigrafe. E’ rimasta intimata M.C..

6. le parti costituite hanno depositato memoria ex art. 380 bis 1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. il primo motivo denuncia “violazione e falsa applicazione dell’art. 44, comma 3 del CCNL 1994/1997 per i dipendenti del Comparto Sanità in relazione agli artt. 1362 e 1363 c.c. ed agli artt. 18 e 19, commi 2, 3, 4 e 20 dello stesso contratto, alla L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 1 e al D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, art. 3”;

1.1. l’Azienda ricorrente sostiene, in estrema sintesi, che l’indennità prevista dall’art. 44, destinata a ristorare il maggiore stress psico-fisico derivante dalla prestazione di attività lavorativa in fasce orarie sempre variabili, non deve essere corrisposta nel sesto giorno non lavorato, che costituisce una mera pausa e non assume la funzione di compensazione o di riequilibrio propria del riposo compensativo, in quanto nei cinque giorni in cui il turno si articola non si verifica alcuna eccedenza;

2. la medesima rubrica la ricorrente antepone al secondo motivo, con il quale è denunciato, altresì, il vizio motivazionale perchè la Corte territoriale, nel richiamare propri precedenti, non avrebbe in alcun modo considerato le difese proposte dall’Azienda, che non aveva preteso di qualificare “straordinario” il lavoro prestato oltre il debito contrattuale di 7 ore e 12 minuti, bensì aveva fatto leva sulla natura dell’indennità, volta unicamente a compensare il disagio insito nell’effettuazione della prestazione in una fascia oraria diversa rispetto a quella del giorno precedente;

2.1. la ricorrente aggiunge che non poteva essere valorizzato l’accordo aziendale del 10 gennaio 2006, con il quale era stato qualificato compensativo il riposo “spettante per il compenso dei minuti lavorati eccedenti il debito orario teorico giornaliero”, perchè l’accordo stesso non aveva efficacia retroattiva e vincolava l’azienda solo per il futuro;

3. preliminarmente occorre rilevare che nella memoria depositata ex art. 380 bis 1 c.p.c. la difesa dei controricorrenti ha dichiarato di rinunciare “alla parte della domanda originariamente proposta “oggetto del primo motivo;

3.1. detta dichiarazione è già stata interpretata da questa Corte, in fattispecie analoga, come diretta unicamente al conseguimento di un determinato risultato processuale, quello della non resistenza ad un motivo del ricorso avversario, non potendo il difensore, in assenza di mandato speciale, disporre del diritto sostanziale in contesa (Cass. n. 24439/2015);

4. la questione che qui viene in rilievo è già stata esaminata da questa Corte, che ha cassato le pronunce della Corte d’Appello di Torino, richiamate nella sentenza gravata, affermando che ai sensi dell’art. 44, comma 3 c.c.n.l. comparto sanità del 1 settembre 1995, per il quadriennio 1994/1997, l’indennità giornaliera, prevista a favore del personale del ruolo sanitario con orario di lavoro settimanale ripartito su cinque lavorati con servizio articolato su tre turni, non compete per la giornata del sabato nè per il sesto giorno non lavorato, trattandosi di emolumento agganciato all’effettiva prestazione del servizio ed inteso a ristorare la maggiore gravosità del lavoro prestato in turni, sicchè essa spetta al lavoratore per le giornate non lavorate esclusivamente in caso di assenza per riposo compensativo, in dipendenza del recupero della prestazione lavorativa svolta in eccedenza rispetto a quella prevista contrattualmente, attese le esigenze di copertura dei turni (Cass. n. 29632/2018, Cass. nn. da 24379 a 24382 del 2015, Cass. nn. 13447, 13803, 13804, 13805 del 2015 e Cass. n. 27373 del 2013);

4.1. con le richiamate pronunce, alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c., si è, in sintesi, osservato che in base al CCNL per il personale non dirigenziale del comparto sanità l’orario di lavoro settimanale è di regola di 36 ore, articolate su cinque giornate lavorative, fatte salve le esigenze di continuità del servizio, che impongono ai lavoratori turnisti, impegnati nella copertura delle 24 ore giornaliere, di prestare attività per otto ore al giorno e per complessive 40 ore settimanali;

4.2. rispetto al normale orario di lavoro, quindi, si può parlare di eccedenza, riequilibrata con la concessione di riposo compensativo, solo in relazione alla maggiore durata della prestazione giornaliera, sicchè l’indennità prevista dall’art. 44, esclusa per i giorni di assenza ma non per quelli di riposo compensativo, non può essere riconosciuta per il sesto giorno non lavorato e va attribuita, invece, per i giorni di riposo concessi al fine di riequilibrare le maggiori prestazioni rese settimanalmente per effetto del superamento del limite giornaliero di durata;

4.3. si è precisato al riguardo che la disciplina contrattuale deve essere interpretata alla luce del quadro normativo, che non consente di qualificare riposo compensativo il sesto giorno non lavorato, in quanto ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22 nelle amministrazioni pubbliche l’orario di servizio si articola su cinque giorni settimanali, per cui il sesto è solo un giorno non lavorato mentre il settimo è di riposo;

4.4. gli scritti difensivi delle parti non prospettano argomenti che possano indurre a rimeditare l’orientamento ormai consolidato di questa Corte, condiviso dal Collegio, alla luce del quale va accolto il solo primo motivo di ricorso;

4.5. poichè è incontroverso che nel periodo oggetto della domanda di condanna generica l’Azienda non ha provveduto al pagamento dell’indennità nei giorni di riposo compensativo concessi per l’eccedenza oraria giornaliera, la causa può essere decisa nel merito nei termini indicati in dispositivo;

4.6. deve restare ferma la condanna al pagamento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, sulla quale si è formato giudicato interno, perchè, come già ritenuto da questa Corte con la sentenza n. 24439/2015, l’effetto espansivo dell’impugnazione è limitato ai soli capi dipendenti da quello impugnato necessariamente travolti in caso di riforma o cassazione della statuizione principale;

4.7. detta relazione necessitata non si ravvisa con riferimento al riconosciuto cumulo di interessi e rivalutazione monetaria, che doveva essere oggetto di specifico motivo di appello;

5. in ragione dell’esito complessivo della lite e della maggiore entità economica del capo dell’originaria domanda che non ha trovato accoglimento, le spese devono essere compensate fra le parti per due terzi quanto ad entrambi i gradi del giudizio di merito e per la metà in relazione al giudizio di cassazione, con conseguente condanna dell’Azienda al pagamento della quota residua, liquidata come da dispositivo;

– 6. l’accoglimento, sia pure parziale, del ricorso rende inapplicabile il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo e rigetta il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e decidendo nel merito rigetta la domanda relativa al pagamento dell’indennità di turno per il sesto giorno non lavorato e condanna l’Azienda Ospedaliera Universitaria (OMISSIS) di (OMISSIS) al pagamento in favore degli originari ricorrenti dell’indennità di turno per i giorni di riposo fruiti per effetto dei minuti eccedenti il debito orario giornaliero, nei limiti della prescrizione, oltre accessori nei termini di cui alla sentenza di primo grado.

Compensa per 2/3 le spese dei gradi di merito e condanna l’Azienda ospedaliera ricorrente al pagamento della quota residua, liquidata in frazione dell’intero di cui alle sentenze di primo e secondo grado.

Compensa per metà le spese del giudizio di legittimità e condanna l’Azienda ospedaliera a corrispondere ai controricorrenti la restante metà, liquidata in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 3.500,00 per competenze professionali, oltre rimborso spese generali del 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 28 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2019

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