Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9126 del 20/04/2011
Cassazione civile sez. trib., 20/04/2011, (ud. 23/03/2011, dep. 20/04/2011), n.9126
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
ENI S.p.A., in persona del legale rappresentante, elettivamente
domiciliata in Roma, Piazza Mazzini 27, presso l’avv. NICOLAIS Lucio,
che la rappresenta e difende, unitamente all’avv. Anna Maria
Lucchetti, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
G.P.;
– intimata –
avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 244/08
dell’11/4/08;
udito l’avv. Nicolais.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Considerato che il Consigliere relatore, nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione scritta prevista dall’art. 380 bis, nei termini che di seguito si trascrivono:
“L’ENI S.p.A. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro, sezione distaccata di Chiaravalle Centrale, che ha dichiarato inammissibile l’appello da essa proposto contro la pronuncia del Giudice di Pace di Badolato, che aveva condannato l’ENI, quale sostituto di imposta, a restituire all’attore la somma di Euro 7,55, oltre interessi e spese, a titolo di restituzione di IVA. L’intimato non si è costituito.
Il ricorso contiene due motivi. Può essere trattato in Camera di consiglio (art. 375 c.p.c., n. 5) ed accolto, per manifesta fondatezza del primo motivo, assorbito il secondo, alla stregua delle considerazioni che seguono:
Con il primo motivo, sotto il profilo della violazione di legge, la ricorrente censura la sentenza impugnata in quanto, in assenza di eccezione della controparte, ha ritenuto inammissibile l’appello a causa della mancata allegazione della procura notarile relativa al conferimento dei poteri al soggetto in persona del quale la società agiva.
Il primo motivo è fondato.
Le Sezioni Unite di questa Corte, affrontando la (connessa) questione relativa alla illeggibilità della firma del conferente la procura, la cui identità non risulti dall’atto (diversamente che nel caso di specie), hanno affermato che, una volta individuato l’autore della sottoscrizione, la produzione di documentazione idonea a provare il potere di rappresentanza del soggetto ormai identificato, è necessaria (…) se la controparte, conosciuto quel nome, metta in discussione la sua posizione di rappresentante della società (SS.UU. 4810/05).
Ne consegue – a prescindere da ogni questione riguardo alla conoscibilità delle risultanze del registro delle imprese – che in ogni caso il giudice di merito non avrebbe potuto dichiarare l’inammissibilità dell’appello, in difetto di eccezione da parte dell’appellato.
Resta assorbito il secondo motivo”;
che le parti non hanno presentato memorie;
che il collegio condivide la proposta del relatore;
che pertanto, cassata la sentenza impugnata, la causa va rinviata, anche per le spese, ad altra sezione del Tribunale di Catanzaro.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione del Tribunale di Catanzaro.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 23 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2011