Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9126 del 19/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 19/05/2020, (ud. 15/01/2020, dep. 19/05/2020), n.9126

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE

sul ricorso 21507-2019 proposto da:

V.G., difensore di C.G., elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso da se medesimo;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, RISCOSSIONE SICILIA SPA;

– intimate –

avverso l’ordinanza n. 9247/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di

ROMA, depositata il 03/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO

FRANCESCO ESPOSITO.

Fatto

RILEVATO

che:

L’avv. Giuseppe Vaccaro, difensore di Giuseppe Campisi, propone ricorso per correzione di errore materiale dell’ordinanza n. 9247/2019, depositata il 3 aprile 2019, con cui questa Corte, nel rigettare il ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate nei confronti del contribuente avverso la sentenza n. 323/2011 della CTR della Sicilia, sezione distaccata di Siracusa, depositata il 16 novembre 2011, ha condannato l’Agenzia delle entrate, in solido con Riscossione Sicilia S.p.A., a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.900,00 per compensi, oltre rimborso forfettario e accessori come per legge.

Rileva il ricorrente che, nella memoria ex art. 378 c.p.c., il controricorrente aveva chiesto “la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite di cui si chiede la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto difensore il quale dichiara di non aver riscosso gli onorari e di aver anticipato le spese”; risultava pertanto palese l’errore materiale in cui era incorsa la Corte, omettendo di distrarre le spese in favore dell’avv. Giuseppe Vaccaro, difensore antistatario di Giuseppe Campisi.

Gli intimati non hanno svolto difese.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il controricorrente, nella memoria ex art. 378 c.p.c., aveva chiesto “la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite di cui si chiede la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto difensore il quale dichiara di non aver riscosso gli onorari e di aver anticipato le spese”.

Ciò posto, va osservato che in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli art. 287 e 288 c.p.c., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma; la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell’art. 93 c.p.c., comma 2 – che ad essa si richiama per l’ipotesi in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese – consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Cass. n. 12437 del 2017).

Non essendosi la CTR pronunciata sull’istanza di distrazione delle spese processuali in favore dell’avv. Giuseppe Vaccaro, difensore antistatario di Giuseppe Campisi, va dunque corretto il dispositivo dell’ordinanza disponendo in conformità della richiesta formulata dall’odierno ricorrente.

In conclusione, il ricorso va accolto, disponendo che il dispositivo dell’ordinanza di questa Corte n. 9247/2019, depositata il 3 aprile 2019, sia corretto aggiungendo, dopo le parole “oltre rimborso forfettario e accessori come per legge”, le parole “con distrazione in favore dell’avv. Giuseppe Vaccaro, difensore antistatario di Giuseppe Campisi”.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass. n. 21213 del 2013).

P.Q.M.

Dispone che il dispositivo dell’ordinanza di questa Corte n. 9247/2019, depositata il 3 aprile 2019, sia corretto aggiungendo, dopo le parole “oltre rimborso forfettario e accessori come per legge”, le parole “con distrazione in favore dell’avv. Giuseppe Vaccaro, difensore antistatario di Giuseppe Campisi”.

Dispone, altresì, che la correzione sia annotata, a cura della cancelleria, sull’originale della predetta ordinanza.

Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2020

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