Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9126 del 02/04/2019

Cassazione civile sez. lav., 02/04/2019, (ud. 12/02/2019, dep. 02/04/2019), n.9126

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TORRICE Amelia – Presidente –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20437-2014 proposto da:

V.E., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO NUCARA;

– ricorrente –

contro

COMUNE REGGIO CALABRIA, in persona del Commissario Straordinario pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ERASMO GATTAMELATA

128, presso lo studio dell’avvocato CARMELO SCALFARI, rappresentato

e difeso dall’avvocato ROBERTO CAPRIA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1257/2012 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 4/2/2014, R.G.N. 703/2011.

Fatto

RILEVATO

CHE:

la Corte d’Appello di Reggio Calabria, rigettando con sentenza n. 1257/2012 il gravame avverso la pronuncia del Tribunale della stessa sede, ha respinto le domande di equo indennizzo e di risarcimento del danno formulate da V.E. nei confronti del Comune di Reggio Calabria, sul presupposto – addotto dal lavoratore – che le gravosità dell’attività svolta quale messo notificatore, per lungo tempo altresì illegittimamente escluso, come poi accertato in sede di giurisdizione amministrativa, dalla disciplina del lavoro dipendente fosse alla base dell’insorgenza delle patologie cardiache e depressive poi manifestatesi a suo pregiudizio;

la Corte territoriale riteneva, quanto all’equo indennizzo, che correttamente il primo giudice avesse affermato la maturazione della decadenza semestrale di cui al D.P.R. n. 461 del 2001, art. 2, comma 1, in quanto, oltre a non risultare spiegato perchè la determina del 2004 di modificazione delle mansioni, su cui faceva leva l’appellante, rendesse conoscibile l’origine lavorativa delle malattie, si doveva considerare come la negazione della conoscenza di tale origine lavorativa si ponesse in contraddizione insanabile con la deduzione del perdurare da moltissimi anni delle attività stressanti e logoranti, come anche con la documentazione medica che attestava al 1999 l’emersione della patologia cardiaca e al gennaio 2003 di quella psichiatrica;

con riferimento alle pretese risarcitorie, la Corte rimarcava come i pregiudizi rispetto alla partecipazione a concorsi interni o alla mancata erogazione di finanziamenti, in ragione dell’originario omesso inquadramento all’interno di un rapporto subordinato di pubblico impiego, risultassero privi di ogni riferimento a dati e fatti concreti, così come insondabile era in riferimento a cosa potesse ritenersi una natura vessatoria degli atti datoriali;

inoltre, quanto alle prove testimoniali dedotte, la Corte affermava che, rispetto ai capi 7 e 12, potenzialmente rilevanti, non si vedeva come i testimoni potessero avere conoscenze di dettaglio, visto che l’attività di lavoro era svolta essenzialmente in solitudine dal ricorrente;

erano ritenuti infine inverosimili i dati sull’inutilità dell’uso di mezzi pubblici o sul fatto che il ricorrente andasse a lavorare anche se malato, mentre, rispetto alla fruizione delle ferie – osservava ancora la Corte – era la stessa sentenza del Consiglio di Stato, inerente la natura del rapporto di lavoro, ad affermare l’esistenza di turni feriali e dunque l’avvenuta fruizione dei conseguenti riposi;

avverso la sentenza il V. ha proposto due motivi di ricorso per cassazione, poi corredati da memoria illustrativa e resistiti dal Comune di Reggio Calabria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

con il primo motivo il ricorrente sostiene la violazione del D.P.R. n. 461 del 2001, art. 2, comma 1, per non avere la Corte territoriale considerato che solo la conoscibilità dell’origine lavorativa delle patologie insorte avrebbe consentito il decorso dei termini di decadenza per la proposizione della domanda di equo indennizzo;

il motivo è infondato;

non è vero infatti che la sentenza impugnata abbia preso in considerazione soltanto la data di emersione delle patologie insorte e non il momento in cui il ricorrente avrebbe avuto conoscenza della loro origine lavorativa;

la Corte ha infatti combinato le date dei certificati medici (anno 1999 quanto alla patologia cardiaca; gennaio 2003 quanto alla patologia depressiva) con quanto narrato nel ricorso introduttivo in ordine al protrarsi per molti anni delle attività stressanti e logoranti, per concluderne che i predetti elementi evidenziassero la contraddizione con l’assunto del ricorrente sulla conoscenza del nocumento procurato dal lavoro solo a partire dall’ottobre 2004, data della determina da cui il V. ritiene doversi far decorrere il termine decadenziale a suo carico;

la Corte ha quindi motivatamente ritenuto che la conoscenza dell’etiologia lavorativa fosse ben anteriore alla datazione al 2004 proposta dal ricorrente e che pertanto la domanda del 2005 fosse tardiva, con ragionamento non intaccato dalle critiche giuridiche mosse con il motivo in esame e tanto meno dal tentativo di proporre, con la formulazione del motivo stesso, una nuova valutazione di merito, inammissibile in sede di legittimità (Cass. 23 ottobre 2013, n. 24148);

il secondo motivo è rubricato sub specie di violazione dell’art. 2087 c.c. ma contiene in realtà molteplici critiche alle valutazioni di merito ed istruttorie svolte dal giudice di appello;

le censure, così introdotte, sono inammissibili;

quanto ai profili dedotti sostenendò che i fatti allegati non sarObboro stati contestati dal Comune e quindi il giudice avrebbe dovuto ritenerli per dimostrati, l’affermazione è per lo più generica, essendo stata indefinitamente formulata con riguardo ai “fatti esposti a fondamento della domanda”;

d’altra parte, anche quando la censura è stata più precisamente riferita alle ferie ed alle modalità di svolgimento (spostamenti ed orari) della prestazione, essa non è corredata dalla necessaria trascrizione dei passaggi processuali attraverso i quali i fatti, in quanto non cointestati, sarebbero da considerare pacifici (Cass. 13 ottobre 2016, n. 20637, ma anche Cass. 12 ottobre 2017, n. 24062 e Cass. 18 luglio 2007, n. 15961);

rispetto alle ferie, poi, la Corte territoriale non si è limitata a denegare l’ingresso alla prova testimoniale, ma ha anche ritenuto che la fruizione delle stesse risultasse comprovata dall’affermazione, contenuta nella sentenza del Consiglio di Stato tra le medesime parti, che la natura subordinata del rapporto fosse da desumere anche dall'”osservanza dei turni di ferie”;

a fronte di ciò, la mancata indicazione, nel motivo di ricorso per cassazione, del tenore letterale del capitolo destinato a fornire, come afferma il ricorrente, la prova che, nonostante tale affermazione sull’esistenza dei turni, di essi il V. non avesse in concreto fruito, rende la censura aspecifica e come tale non coerente con i presupposti giuridici e di rito di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, (in particolare, per quanto qui interessa, alla regola di specificità dei motivi che si riporta al n. 4 di tale disposizione) e con i principi di autonomia del ricorso per cassazione (Cass., S.U., 22 maggio 2014, n. 11308) che la predetta norma nel suo complesso esprime;

così come la mancata trascrizione del capitolo attinente agli orari ed alle modalità di spostamento adottate dal ricorrente impedisce di apprezzare se e come tale deduzione istruttoria possa mettere in discussione, in punto di fatto e di diritto, la ratio decidendi, parimenti adottata in proposito dal giudice del merito, secondo cui sarebbe inverosimile che l’utilizzo dei mezzi pubblici potesse comportare ritardi rispetto all’asserito compimento a piedi dei diversi percorsi e parimenti insondabile è l’effettiva rilevanza del capitolo rispetto all’ulteriore osservazione della Corte territoriale secondo cui il ricorrente non avrebbe neppure indicato quali località non fossero servite dai mezzi pubblici;

ancora, per quanto riguarda i danni da usura e stress lavorativi, il ricorrente fa leva su un documento, in cui il coordinatore dei messi notificatori afferma l’esistenza di sforzi, stress e disagi psico-fisici riconnessi alle tipiche mansioni, ovverosia ad un documento di portata generica, valida per qualsiasi messo, senza confrontarsi con la ratio decidendi della Corte territoriale che ha valorizzato, per ritenere evidentemente la carenza di prova di nesso causale rispetto allo specifico caso del V., il rilievo, già proprio della sentenza di primo grado, in ordine al fatto che “il ricorrente nel corso del lungo periodo considerato non avesse lamentato alcunchè, nè avanzato istanze di accertamento medico o di modifica delle mansioni”;

infine, rispetto ai danni derivanti dalla mancata regolarizzazione della posizione lavorativa nei termini del lavoro subordinato, il V. insiste sul generico riferimento alla perdita della possibilità di ottenere mutui o progressioni in carriera, senza misurarsi con il preciso rilievo della Corte distrettuale secondo cui mancava, nelle richieste del ricorrente, “ogni riferimento a dati e fatti concreti”, che specificassero le perdite dovute a mancata partecipazione a concorsi, ai danni morali ed esistenziali o alla perdita di occasioni di ottenere mutui o finanziamenti;

in definitiva il motivo di ricorso in esame contiene censure generiche, talora carenti di riferimento alle specifiche rationes decidendi inerenti i diversi profili di rilievo e prospettazioni di nuove valutazioni sul merito che lo rendono complessivamente inammissibile;

alla reiezione del ricorso segue la regolazione secondo soccombenza delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15 % ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 12 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2019

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