Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9126 del 01/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 01/04/2021, (ud. 26/11/2020, dep. 01/04/2021), n.9126

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per confino di competenza iscritto al n. 21814/2020

sollevato dal Tribunale di Milano con ordinanza n. R.G. 47485/2019

del 15/07/2020 nel procedimento vertente tra:

M.K. da una parte, MINISTERO DELL’INTERNO dall’altra;

– ricorrenti –

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MELONI

MARINA;

lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del

SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. FRANCESCA CERONI che chiede

alla Corte di dichiarare la competenza del Tribunale di Brescia.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Con ordinanza in data 15/7/2020 il Tribunale di Milano, a seguito della dichiarazione di incompetenza del Tribunale civile di Brescia a conoscere sul ricorso avverso il provvedimento della Commissione Territoriale, relativo alla istanza di protezione internazionale di M.K., ha rimesso gli atti del procedimento a questa Suprema Corte affinchè indichi il giudice ritenuto competente;

Il Tribunale di Brescia, con provvedimento in data 26/6/2020 aveva ritenuto competente ad esaminare il ricorso del ricorrente il Tribunale di Milano davanti al quale la causa era stata tempestivamente riassunta.

Diversamente il Tribunale di Milano ha sollevato il conflitto di competenza ritenendo competente il Tribunale di Brescia in quanto in tema di protezione internazionale la competenza spetta alla Sezione specializzata del Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della struttura di accoglienza (nella fattispecie Suzzara in provincia di Mantova) e non invece l’autorità che ha emanato il provvedimento.

Il pubblico ministero ha fatto pervenire conclusioni scritte a mente dell’art. 380-ter c.p.c.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuta previamente l’ammissibilità del mezzo dispiegato, assumendo il provvedimento impugnato la forma dell’ordinanza in conformità al disposto dell’art. 279 c.p.c., comma 1, deve essere affermata la competenza del Tribunale di Brescia, in considerazione dell’orientamento seguito da questa Corte secondo il quale, in tema di protezione internazionale, l’interpretazione costituzionalmente orientata del comma 3, coordinato con il D.L. n. 13 del 2007, art. 4, comma 1, conv. Nella L. n. 46 del 2017, deve tener conto della posizione strutturalmente svantaggiata del cittadino straniero in relazione all’esercizio del diritto di difesa sancito dall’art. 24 Cost., nonchè dell’obbligo, imposto dall’art. 13 CEDU e dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’U.E., di garantire un ricorso effettivo “ad ogni persona”, e ciò anche in relazione al quadro normativo innovato dal D.L. n. 113 del 2018, conv. nella L. n. 132 del 2018, sicchè la competenza territoriale a decidere sulle impugnazioni dei provvedimenti emessi dalle commissioni territoriali si radica, secondo un criterio “di prossimità”, nella sezione specializzata in materia di immigrazione del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la struttura di accoglienza o il centro che ospita il ricorrente, anche nell’ipotesi in cui questi sia trattenuto in un centro di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14 (cfr. pur se in fattispecie parzialmente diversa cass. 31127/19; 11873/20).

Occorre precisare al riguardo che il c.d.principio di prossimità, sopra illustrato, si applica anche nel caso in esame in cui non si discute della competenza sulla impugnazione di un provvedimento della unità Dublino, ma di un provvedimento della Commissione territoriale, e ciò in quanto, trattandosi di un principio generale, non rileva la differente natura giuridica del Centro di accoglienza presso il quale il ricorrente è ospitato, nonostante il disposto testuale della norma speciale che richiama quel principio di prossimità.

Ciò in funzione dell’attuazione del diritto di difesa sancito dall’art. 24 Cost. per cui all’interno di questa cornice costituzionale la posizione strutturalmente svantaggiata del cittadino straniero in relazione all’esercizio del diritto di difesa impone di considerare, ai fini del radicamento della competenza territoriale, il collegamento territoriale con la struttura di accoglienza del ricorrente, in modo da individuare il giudice competente nel tribunale nella cui circoscrizione ha sede la struttura che ospita lo straniero. Tale criterio è coerente anche con l’obbligo, imposto dall’art. 13 CEDU e dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, di garantire un ricorso effettivo “ad ogni persona”; in conclusione, per i ricorsi proposti da cittadino straniero richiedente protezione internazionale, la competenza territoriale si radica nella sezione specializzata in materia d’immigrazione del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la struttura di accoglienza, anche straordinaria, o centro, nel quale sia ospitato il ricorrente, che nella fattispecie è Suzzara in provincia di Mantova.

Per quanto sopra deve essere dichiarato competente il Tribunale di Brescia, in conformità con la richiesta del Procuratore Generale.

PQM

Dichiara competente il Tribunale di Brescia.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-I sezione civile, il 26 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 1 aprile 2021

 

 

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