Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9125 del 19/05/2020
Cassazione civile sez. VI, 19/05/2020, (ud. 26/11/2019, dep. 19/05/2020), n.9125
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10789-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
B.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CESARE
FEDERICI 2, presso lo studio dell’avvocato MARIA CONCETTA
ALESSANDRINI, rappresentata e difesa dagli avvocati MAURIZIO
SPIRITO, DANIELE DI BELLUCCI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 9133/21/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 27/10/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 26/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO
CROLLA.
Fatto
RITENUTO
CHE:
1. B.G. impugnava l’intimazione di pagamento IRPEF 1998, notificata in data 14.10.2015 da Equitalia Sud spa dell’importo di Euro 104.573,68, emessa a seguito di avviso di accertamento di reddito da partecipazione nella società Meridional Transport Sas e della relativa cartella di pagamento, deducendo di non aver mai ricevuto la notifica della cartella di pagamento e di aver già pagato le somme dovute per il tributo.
2. La Commissione Tributaria Provinciale di Caserta accoglieva il ricorso e dichiarava il credito azionato dall’Agenzia prescritto in assenza della prova della notifica della cartella di pagamento.
3. La sentenza veniva impugnata da parte dell’Amministrazione Finanziaria e la Commissione tributaria regionale della Campania, rigettava l’appello ritenendo nel merito dimostrato il pagamento dell’imposta oggetto dell’intimazione e considerando assorbito ogni altro profilo;
4. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia deducendo due motivi. La contribuente resiste con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; l’Agenzia ricorrente lamenta – in disparte dal fatto che il debito non sarebbe stato estinto dalla contribuente come asserito dal giudice d’appello – la nullità della sentenza per aver la CTR deciso la causa nel merito senza considerare la doglianza dell’Agenzia appellante secondo cui la cartella di pagamento sottostante l’intimazione era stata correttamente notificata alla contribuente e, quindi, non poteva impugnare l’intimazione rimettendo in discussione il merito della pretesa essendo inammissibile il ricorso originario introduttivo.
1.2 Con il secondo motivo viene dedotta la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, e dell’art. 2949 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, per non aver rilevato che l’obbligazione tributaria, in mancanza impugnazioni, è soggetta a prescrizione decennale e quindi il credito non era estinto.
2. I due motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto intimamente connessi, sono infondati in quanto non colgono la ratio decidendi dell’impugnata sentenza.
2.1 La Corte di secondo grado, con accertamento insindacabile in questa se non nei ristretti limiti di cui all’art. 360 c.p.c., 1 comma, n. 5, ha affermato che dagli atti di causa è emerso il pagamento da parte del contribuente dell’imposta oggetto di causa. L’intervenuta estinzione in radice della pretesa fiscale, intervenuta attraverso l’atto solutorio, ha per i giudici di seconde cure, reso superfluo l’esame della questione relativa alla notifica della cartella di pagamento e di quelle, ad essa sottesa, della prescrizione e della definitività della cartella.
2.3 L’Agenzia delle Entrate, per parte sua, non ha fornito la prova che il pagamento accertato dalla CTR si riferisse ad altra pretesa tributaria.
2.4 Sul punto il ricorso è privo di specificità in quanto il modello F24, dal quale secondo l’Ufficio si evincerebbe il pagamento ad altro titolo di imposta, non è stato nè riprodotto nel ricorso nè versato agli atti del presente giudizio.
3. In conclusione il ricorso va rigettato.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte:
rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 5.600 per compensi ed Euro200 per spese oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 26 novembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2020