Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9125 del 15/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 15/04/2010, (ud. 03/03/2010, dep. 15/04/2010), n.9125

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

B.M., elettivamente domiciliata in Roma, piazza di

Villa Carpegna n. 42, presso l’avv. Enrico Petrucci, rappresentata e

difesa dall’avv. Melegari Carlo Alberto, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, ed AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12,

presso l’Avvocatura Gen.le dello Stato, che li rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio,

sez. staccata di Latina, n. 319/39/07, depositata il 19 giugno 2007.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 3

marzo 2010 dal Relatore Cons. Dr. Biagio Virgilio.

La Corte:

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

B.M. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio indicata in epigrafe, con la quale è stato determinato il reddito di partecipazione della contribuente, per l’anno 1996, nella società Lo Scoglio dei Fratelli Natale & C. s.n.c., “consequenzialmente a quanto deciso a carico della società”;

che il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Agenzia delle entrate resistono con controricorso;

che è stata depositata in cancelleria la relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., con la quale è stata proposta la declaratoria di nullità dell’intero processo per violazione del litisconsorzio necessario tra società e soci (Cass., Sez. un., n. 14815 del 2008);

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.

Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, rileva, in via preliminare rispetto ad ogni altra questione, che il ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., poichè i motivi in cui lo stesso si articola si concludono con quesiti di diritto (“voglia l’eccellentissima Corte, alla luce dei sopra esposti motivi, valutare se la sentenza gravata contenga elementi di nullità per difetto di motivazione”; “si chiede che l’eccellentissima Corte, alla luce dei sopra esposti motivi, voglia ritenere applicabile alla sentenza gravata il principio di non colpevolezza della società ricorrente e quindi della soda”; “si chiede che l’eccellentissima Corte, alla luce dei sopra esposti motivi, voglia valutare nella sentenza gravata l’illegittima applicazione del metodo induttivo della ricostruzione dei ricavi della società e quindi del reddito di partecipazione della soda”) non rispondenti ai requisiti stabiliti dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale il quesito di diritto deve essere formulato in termini tali da costituire una sintesi logico-giuridica della questione, così da consentire al giudice di legittimità di enunciare una regula iuris suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata, per cui è inammissibile il motivo di ricorso sorretto da quesito la cui formulazione è inidonea a chiarire l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in riferimento alla concreta fattispecie (cfr., per tutte, Cass., Sez. un., n. 26020 del 2008);

che sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 3 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2010

 

 

 

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