Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9124 del 19/05/2020
Cassazione civile sez. VI, 19/05/2020, (ud. 15/01/2020, dep. 19/05/2020), n.9124
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28667-2018 proposto da:
M.S., elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO DEI
COLLI ALBANI 14, presso lo studio dell’avvocato NATALE PERRI,
rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO PRINCIPATO;
– ricorrente –
e contro
– intimati –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– resistente –
avverso la sentenza n. 1515/7/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di NAPOLI, depositata il 16/02/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 15/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO
RAGONESI.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Commissione tributaria provinciale di Caserta, con sentenza n. 1761/16, sez. 13, dichiarava estinto per cessata materia del contendere il giudizio proposto da M.S. avverso l’avviso di intimazione (OMISSIS) per Iva 1992.
Avverso detta decisione il contribuente proponeva appello, limitatamente alla liquidazione delle spese, innanzi alla CTR CAMPANIA che, con sentenza 1515/2018 del 16.2.18, lo accoglieva parzialmente.
Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il contribuente sulla base di un motivo.
L’Agenzia delle Entrate ha depositato atto di costituzione.
La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso il contribuente lamenta la violazione dei livelli minimi della tariffa professionale in ragione del fatto che il giudice di secondo grado ha applicato su detti valori una ulteriore riduzione del 50%.
Il motivo è fondato.
Nel caso di specie risulta applicabile ratione temporis il D.M. n. 55 del 2014, (nella versione anteriore alle modifiche di cui al D.M. n. 37 del 2018, entrate in vigore il 27.4.18) il cui art. 4 stabilisce quanto segue.
“Art. 4 Parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale.
Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell’urgenza e del pregio dell’attività prestata, dell’importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell’affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell’affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, sino all’80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento Per la fase istruttoria l’aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento”.
Dalla norma in esame si evince che la determinazione degli onorari deve essere stabilita dal giudice sulla base dei valori medi della tariffa che possono essere aumentati o diminuiti secondo la percentuale indicata.
In base a tale disposizione risulta di tutta evidenza che l’unica diminuzione possibile degli onorari va effettuata non già sulla base dei valori minimi bensì su quelli medi. In tal senso la liquidazione effettuata dalla Commissione regionale a partire dai valori minimi deve ritenersi erronea.
Si osserva che il termine “di regola” lascia intendere la possibilità per il giudice di andare oltre le percentuali dianzi indicate.
A tale proposito si aggiunge per completezza che il citato D.M. n. 37 del 2018, (non applicabile, come detto, ratione temporis alla presente controversia) ha modificato il D.M. n. 55 del 2014, art. 4, stabilendo che gli onorari medi “possono essere aumentati di regola sino all’80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento” e parimenti, riguardo alla fase istruttoria, ha stabilito che è possibile una “ogni caso non oltre il 70 per cento” degli onorari. In altri termini, per effetto della predetta modifica attualmente i limiti di diminuzione degli onorari stabiliti dalla tariffa devono ritenersi inderogabili.
Il ricorso va in conclusione accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla CTR Campania, in diversa composizione, per nuovo giudizio la liquidazione delle e per spese del presente grado.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Campania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese della presente fase.
Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2020.
Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2020