Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9124 del 15/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 15/04/2010, (ud. 03/03/2010, dep. 15/04/2010), n.9124

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consiglie – –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

D.G.F., elettivamente domiciliata in Roma, piazza

Adriana n. 15, presso l’avv. Giacinto Miraglia, che la rappresenta e

difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio

n. 34/09/07, depositata l’11 aprile 2007.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 3

marzo 2010 dal Relatore Cons. Dr. Biagio Virgilio.

La Corte:

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. D.G.F. propone ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 34/09/07, depositata 7^ aprile 2007, con la quale è stato dichiarato inammissibile l’appello della contribuente: in particolare, il giudice a quo ha affermato che “la Commissione, dopo aver esaminato gli atti, costatato che l’appello non fa alcun riferimento al contenuto della sentenza impugnata, sia in diritto sia nel merito, ma si limita a contestare l’operato accertativo dell’ufficio, che ha legittimamente operato, ritiene inammissibile l’appello per violazione, come rilevato anche dall’ufficio, dell’art. 32 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 “.

L’Agenzia delle entrate non si è costituita.

2. Il ricorso appare inammissibile, in quanto nessuno dei due motivi in cui è articolato investe l’anzidetta ratio decidendi, chiaramente individuabile nella mancanza del requisito della specificità dei motivi di impugnazione prescritto dal richiamato D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 (al di là del superfluo riferimento anche all’art. “32” c.p.c., da intendere, peraltro, per evidente errore materiale, come art. “342” c.p.c.).

Si ritiene, pertanto, che il ricorso possa essere deciso in Camera di consiglio”;

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti (l’Avvocatura Generale dello Stato ha depositato atto di costituzione);

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.

Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

che non v’è luogo a provvedere in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimata.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 3 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2010

 

 

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