Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9124 del 07/04/2017


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Cassazione civile, sez. II, 07/04/2017, (ud. 02/03/2017, dep.07/04/2017),  n. 9124

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28500-2012 proposto da:

B.O., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

MONTELLO 30, presso lo studio dell’avvocato FEDERICO STRANGES,

rappresentato e difeso dall’avvocato DONNINO DONNINI;

– ricorrente –

contro

G.G.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CRESCENZIO 20, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO STORACE,

rappresentato e difeso dall’avvocato EDORE CAMPAGNOLI;

– controricorrente –

e contro

IMPREDA EDILE S.S.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1019/2011 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 03/12/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/03/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MISTRI Corrado, il quale ha concluso per l’inammissibilità o il

rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

B.O. ha proposto ricorso, articolato in sei motivi, avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di ANCONA n. 1019/2011, depositata il 03/12/2011, la quale aveva parzialmente accolto l’appello proposto dallo stesso B. e, in parziale riforma della pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Ancona in data 18/03/2003, aveva dichiarato che, al momento della notificazione dell’atto di citazione per pignoramento presso terzi spiegato dalla Giacomelli s.a.s. (26/03/1996), il debito dell’Impresa Costruzioni Geom. B.O. nei confronti dell’impresa edile S.S. ammontava ad Euro 37.677,65. Si difende con controricorso G.G.P., mentre è rimasta intimata, senza svolgere attività difensiva, l’impresa edile S.S..

La Giacomelli s.a.s. aveva convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Ancona l’Impresa Costruzioni Geom. B.O. e l’Impresa edile S.S., chiedendo, ai sensi dell’art. 549 c.p.c., di accertare l’obbligo della prima convenuta di corrispondere alla seconda la somma di Lire 159.162.827. L’impresa B. aveva domandato, in riconvenzionale, di annullare per dolo o per errore, o di risolvere per inadempimento, il contratto di subappalto del (OMISSIS), ovvero di dichiarare l’Impresa S.S. tenuta a corrisponderle la penale di Lire 59.000,00, oltre alle spese ed ai danni sopportati, pari a Lire 111.013.409.

Il Tribunale di Ancona aveva accertato il debito dell’impresa B.O. verso l’impresa S. per la somma di Lire 162.178.000.

Nel giudizio di appello, originato dall’impugnazione formulata da B.O., con comparsa del 26/05/2010 era intervenuto G.G.P., deducendo di essere successore a titolo particolare nel credito vantato dalla Giacomelli s.a.s. verso il B., atteso che tale società, trasformatasi in (OMISSIS) s.a.s., era poi stata dichiarata fallita dal Tribunale di Roma e la curatela aveva provveduto alla cessione de credito oggetto di lite.

Il ricorrente ha presentato memoria ex art. 378 c.p.c.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso risulta proposto nei confronti del solo G.G.P., cessionario del credito intervenuto nel giudizio di appello, e non anche nei confronti della cedente Giacomelli s.a.s. (trasformatasi in (OMISSIS) s.a.s.), la quale era stata ancora parte della sentenza impugnata. Tuttavia, benchè l’impugnazione sia stata rivolta nei confronti del solo cessionario del credito, al fine di garantire una maggiore celerità nella definizione del giudizio, non si impone di estendere il contraddittorio anche al cedente ex art. 331 c.p.c., assegnando un termine per la notifica del ricorso per cassazione, in quanto il controricorrente non ha formulato eccezioni sul punto, configurandosi in tal modo di fatto l’estromissione prevista dall’art. 111 c.p.c., comma 3, e venendo così meno, anche prima di una formale dichiarazione in tal senso, la qualità di litisconsorte necessario della cedente (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3056 del 08/02/2011).

Il primo motivo di ricorso di B.O. deduce la violazione degli art. 299 e 111 c.p.c., nonchè della L. Fall., art. 43, comma 3, e del D.Lgs. n. 5 del 2006, art. 41 per non aver la Corte d’Appello dichiarato l’interruzione del processo per l’intervenuto fallimento della G.G.P. & c. s.a.s., nonostante la dichiarazione dell’evento fatta dal difensore della stessa e nonostante l’intervento spiegato da G.G.P. quale successore a titolo particolare nel credito controverso, per cessione operatane proprio dal curatore fallimentare.

Il secondo motivo di ricorso deduce violazione dell’art. 1382 c.c. in relazione alla penale per il ritardo prevista dall’art. 6 del contratto di subappalto.

Il terzo motivo denuncia la violazione dell’art. 91 c.p.c. per le spese liquidate alla Giacomelli s.a.s.

Il quarto motivo evidenzia la mancanza di una delle parti nella intestazione della sentenza.

Il quinto motivo denuncia la violazione della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e l’omessa pronuncia sulle domande di risoluzione, inadempimento e risarcimento.

Il sesto motivo contesta l’erronea ed illogica valutazione delle prove in ordine all’entità delle somme dovute all’impresa B.O..

Il primo motivo di ricorso è fondato e il suo accoglimento assorbe l’esame delle restanti censure.

La stessa sentenza impugnata dà atto che la Giacomelli s.a.s., parte in causa, trasformatasi in (OMISSIS) s.a.s., era stata dichiarata fallita dal Tribunale di Roma. La curatela del fallimento aveva peraltro provveduto alla cessione del credito oggetto di lite, sicchè era intervenuto in data 20 maggio 2010 il cessionario G.G.P..

Doveva perciò avere applicazione la L. Fall., art. 43, come modificato dal D.Lgs. n. 5 del 2006, art. 41 ed operante, ai sensi dell’art. 153 D.Lgs. citato, anche nei giudizi anteriormente pendenti, a partire dal 16 luglio 2006, con consequenziale automaticità dell’interruzione del processo a seguito della dichiarazione di fallimento, purchè quest’ultima sia intervenuta successivamente a tale data (Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 27165 del 28/12/2016; Cass. Sez. L, Sentenza n. 5650 del 07/03/2013).

Nè l’interruzione automatica del processo, in conseguenza del fallimento della parte creditrice, poteva dirsi impedita, agli effetti dell’art. 299 c.p.c. (come deduce il controricorrente), dall’avvenuta costituzione volontaria in giudizio del cessionario del credito controverso, non rientrando costui, quanto semmai il curatore fallimentare, fra “coloro ai quali spetta di proseguirlo”, contemplati dalla citata norma.

Il mancato rilievo da parte del giudice d’appello dell’interruzione automatica del processo implica la nullità degli atti processuali successivamente compiuti e di riflesso la nullità della sentenza, con la conseguenza che, cassata la sentenza impugnata, la causa va rinviata, in applicazione della norma generale di cui all’art. 383 c.p.c., alla Corte d’Appello di Ancona in diversa composizione, nella stessa fase in cui il processo si trovava alla data dell’evento interruttivo.

Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti motivi, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Ancona in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 2 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2017

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