Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9124 del 02/04/2019

Cassazione civile sez. lav., 02/04/2019, (ud. 22/01/2019, dep. 02/04/2019), n.9124

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8071-2017 proposto da:

NUOVA ANDREA PADRE S.N.C. di D.R. E D.G., in

persona del legale rappresentante pro tempore, nonchè

D.G. e D.R., tutti elettivamente domiciliati in ROMA,

PIAZZA PRATI DEGLI STROZZI 22, presso lo studio dell’avvocato G.

VENETO, i primi due rappresentati e difesi dall’Avvocato ANTONIO

BELSITO, l’ultima rappresentata e difesa dall’Avvocato BIAGIO

X.;

– ricorrenti –

contro

L.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ELEONORA DUSE

53, presso lo studio dell’Avvocato ALESSANDRO TRAVAGLINI,

rappresentato e difeso dall’Avvocato SERGIO GENTILE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2533/2016 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 01/12/2016 R.G.N. 1179/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/01/2019 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario, che ha concluso per l’inammissibilità, in subordine

per il rigetto;

udito l’Avvocato ANTONIO BELSITO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. L.C. convenne innanzi al Tribunale di Trani D.A. impugnando il licenziamento verbale intimato in data 16 settembre 2000 e chiedendo la reintegrazione nel posto di lavoro ed il pagamento di differenze retributive.

Interrotto il giudizio per il decesso del convenuto D.A. esso venne riassunto sia nei confronti degli eredi sia nei confronti della società denominata “Nuova Andrea Padre s.n.c. di D.R. e D.G.” sul presupposto che il de cuius avesse trasferito in data 26 settembre 2005 l’azienda (ovvero il motopeschereccio (OMISSIS) e la relativa licenza) a detta società.

Il Tribunale quindi ordinò la reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro, dichiarando inammissibili le altre domande e compensando in parte le spese.

2. Con sentenza pubblicata il 1 dicembre 2016, la Corte di Appello di Bari, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha condannato “in via solidale la Nuova Andrea Padre snc nonchè D.R. e D.G. al risarcimento in favore di L.C. del danno derivante dal licenziamento nullo del 16.9.2000 in misura pari all’importo delle retribuzioni spettanti alla data del predetto licenziamento sino al 30.3.2010”; ha altresì condannato sia la società sia R. e D.G. al pagamento, sempre in via solidale, della somma di Euro 39.815,39 a titolo di differenze retributive; ha respinto l’appello proposto da R. e D.G..

3. In estrema sintesi la Corte territoriale ha ritenuto “soggetti passivamente legittimati in merito alla presente domanda risarcitoria” sia gli eredi dell’originario convenuto D.A., “obbligati verso il ricorrente per i debiti maturati dal de cuius sino alla cessione aziendale”, sia la società con soci illimitatamente responsabili, “in quanto successore a titolo particolare ex art. 2112 c.c.”; ha ritenuto che il licenziamento del 16 settembre 2000 fosse stato intimato privo della necessaria forma scritta; ha quantificato somme spettanti a titolo retributivo maturate nel corso del rapporto di lavoro sostenendo che il “principio di onnicomprensività retributiva… non ha ragion d’essere con riferimento al CCNL per il personale imbarcato sulle navi adibite alla pesca marittima”.

3. Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso la Nuova Andrea Padre snc di D.R. e D.G. nonchè D.G. e D.R. in proprio con 3 motivi; L.C. ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si denuncia “difetto di legittimazione passiva della Nuova Andrea Padre snc. Nullità delle sentenze di primo e secondo grado”. Si sostiene che la società chiamata in causa sarebbe soggetto estraneo all’originaria controversia non avendo nulla a che fare con il defunto D.A.. Si contesta che nella specie si fosse realizzato un trasferimento d’azienda.

Il motivo non può trovare accoglimento atteso che, oltre i profili di inammissibilità derivanti dalla mancata individuazione del motivo di critica vincolata riconducibile ad una delle ipotesi tassativamente previste dall’art. 360 c.p.c., nella sostanza censura un accertamento fattuale – insindacabile in questa sede – compiuto dalla Corte territoriale in ordine alla sussistenza di un trasferimento di azienda, dal quale la stessa Corte ha fatto discendere la legittimazione passiva della società in ordine ai crediti fatti valere dall’attore in giudizio.

2. Con il secondo motivo si denuncia “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”. Si sostiene che “quando le parti insieme a d.P. – delegato dell’armatore – si presentarono presso la Capitaneria di Porto per procedere allo sbarco dichiararono che cessava il rapporto di lavoro, concretizzandosi così il licenziamento”, mentre tale circostanza sarebbe stata oggetto “di erronea interpretazione in entrambi i gradi di giudizio”, Si deduce che “se la semplice annotazione sul libretto di navigazione non costituisce idonea prova scritta stragiudiziale L. n. 604 del 1966, ex art. 2 costituisce prova scritta stragiudiziale il verbale contenente le rispettive dichiarazioni scritte del datore e del lavoratore dinnanzi ad un pubblico ufficiale dell’Ufficio Marittimo Locale, recante data certa, nel quale si dava atto della cessazione del rapporto di lavoro comunicata dal datore di lavoro con l’annotazione di tutte le competenze spettantegli”. Si sostiene comunque che nella specie operava la mera tutela obbligatoria e che la Corte distrettuale non avrebbe tenuto conto dell’aliunde perceptum.

Il mezzo di gravame è in radice inammissibile in quanto formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 novellato, senza tenere in alcun conto gli enunciati di Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014 (principi costantemente ribaditi dalle stesse Sezioni unite v. n. 19881 del 2014, n. 25008 del 2014, n. 417 del 2015, oltre che dalle Sezioni semplici), esplicitamente lamentando la “erronea interpretazione in entrambi i gradi di giudizio” di circostanze di fatto, così proponendo una diversa lettura della vicenda storica che ha originato il contenzioso che non può avere accesso in questa sede di legittimità.

3. Con il terzo motivo si denuncia “violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti ed accordi collettivi nazionali di lavoro”, criticando la sentenza impugnata per aver ritenuto che il principio di onnicomprensività retributiva non si applichi riguardo al CCNL per il personale imbarcato sulle navi adibite alla pesca marittima.

Il motivo è inammissibile perchè, nonostante denunci un errore di violazione o falsa applicazione di norma di contratto collettivo nazionale di lavoro, non specifica se tale contratto sia prodotto integralmente (come richiesto da Cass. SS.UU. n. 20075 del 2010) e l’avvenuta sua produzione e la sede in cui il documento integrale sia rinvenibile (Cass. SS.UU. n. 25038 del 2013; Cass., SS. UU. n. 7161 del 2010; conformi tra molte: Cass. nn. 17602 del 2011 e n. 124 del 2013).

4. Conclusivamente il ricorso va respinto, con le spese liquidate in dispositivo secondo soccombenza.

Occorre dare atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna le parti ricorrenti al pagamento delle spese liquidate in Euro 4.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spese forfettario al 15%.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 22 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2019

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