Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9123 del 19/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 19/05/2020, (ud. 15/01/2020, dep. 19/05/2020), n.9123

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26516-2018 proposto da:

G.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL MATTONATO

3, presso lo studio dell’avvocato DONATELLO PICCININNI,

rappresentato e difeso dall’avvocato GAETANO MICHELE MARIA DE BONIS;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 96/3/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di POTENZA, depositata il 06/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO

RAGONESI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria provinciale di Potenza, con sentenza n. 379/15, sez. 1, dichiarava inammissibile il ricorso proposto da G.D. avverso l’avviso di accertamento (OMISSIS) per Iva 2009.

Avverso detta decisione il contribuente proponeva appello innanzi alla CTR Basilicata che, con sentenza 96/3/2018, rigettava l’impugnazione.

Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il contribuente sulla base di tre motivi.

Ha resistito con controricorso l’Agenzia delle entrate-riscossione.

La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso il contribuente lamenta la mancata integrazione del contraddittorio in appello ex art. 331 c.p.c. nei confronti di Equitalia, ora Agenzia delle Entrate riscossione, parte nel giudizio di primo grado.

Con il secondo motivo il contribuente deduce la violazione dell’art. 2719 c.c. in relazione al disconoscimento della copia fotostatica.

Con il terzo motivo deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla carenza del deposito presso la casa comunale e l’affissione alla porta in relazione alla notifica della cartella.

Il primo motivo del ricorso è manifestamente fondato.

E’ pacifico che la sentenza di primo grado è stata impugnata solo nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e non anche dell’Agenzia delle Entrate -riscossione che era stata parte nel giudizio di primo grado.

In analoga fattispecie questa Corte ha già avuto occasione di affermare che in caso di litisconsorzio processuale, che determina l’inscindibilità delle cause, al fine di evitare possibili giudicati contrastanti in ordine alla stessa materia e nei confronti di quei soggetti che siano stati parti del giudizio anche ove non sussisterebbe il litisconsorzio necessario di natura sostanziale (Cass. 22 gennaio 1998 n. 567), l’omessa impugnazione della sentenza nei confronti di tutte le parti non determina l’inammissibilità del gravame, ma la necessità per il giudice d’ordinare l’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 331 c.p.c., nei confronti della parte pretermessa, pena la nullità del procedimento di secondo grado e della sentenza che l’ha concluso, rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità (Cass. 27616/18, Cass. 21 gennaio 2009; Cass. n. 1462, Cass. 8854/07, Cass. 1789/04, Cass. 11154/03, Cass. 13695/01, Cass. 5568/97).

Nel caso di specie, il secondo ed il terzo motivo di ricorso concernono la regolarità della notifica della cartella di pagamento e di conseguenza una questione che concerne direttamente l’Agenzia delle Entrate-riscossione.

Constatato quindi il difetto d’integrità del contraddittorio innanzi alla CTR, e la mancata applicazione dell’art. 331 c.p.c., va disposta la cassazione della sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame alla CTR Basilicata, previa integrazione del contraddittorio.

L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento degli ulteriori motivi.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Basilicata, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese della presente fase.

Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA