Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9123 del 06/05/2015


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 9123 Anno 2015
Presidente: RORDORF RENATO
Relatore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO

ORDINANZA

sul ric9rso 14108-2009 proposto da:
EL CORTE INGLES S.A., in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA PIEMONTE 39, presso
l’avvocato ALESSANDRA GIOVANNETTI, che la
rappresenta e difende unitamente agli avvocati

Data pubblicazione: 06/05/2015

MARCO RICOLFI, GIAN PAOLO DI SANTO, CARLO PARVIS,
giusta procura speciale per Notaio FRANCISCO JAVIER
PEREZ DE CAMINO PALACIOS di MADRID del 15.12.2008 con Apostilla N.89597 in data 22.12.2008;
– ricorrente contro

1

EMILIO PUCCI INTERNATIONAL B.V., EMILIO PUCCI
S.R.L.,

in

dei

persona

rispettivi

legali

rappresentanti pro tempore, elettivamente
domiciliate in ROMA, PIAZZA DI PIETRA 38-39, presso
l’avvocato GIOVANNI ANTONIO GRIPPIOTTI, che le

rappresenta e difende unitamente agli avvocati
ELISABETTA GAVUZZI, PIERLUIGI RONCAGLIA, giusta
procura speciale per Notaio PHILIPPE NARBEY di
PARIGI del

15.7.2009

e procura a margine del

controricorso;

avverso la sentenza n.

controricorrenti

814/2008

della CORTE

D’APPELLO di TORINO, depositata il 11/06/2008;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del

25/03/2015

dal Consigliere

Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE;
udito, per la ricorrente, l’Avvocato ALESSANDRA
GIOVANNETTI che ha chiesto la rinuncia;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MAURIZIO VELARDI che ha concluso per
l’estinzione per rinuncia.
\

i

2

La Emilio Pucci International B.V. e la Emilio Pucci srl,
I

titolare e licenziataria dei marchi “Emilio Pucci”
registrati per prodotti di abbigliamento, hanno convenuto
in giudizio la società spagnola El Corte Inglés, per

l’accertamento della nullità e confondibilità del marchio
della convenuta “Emidio Tucci”, registrato in Italia (n.
817864) anch’esso per generi di abbigliamento, formulando
anche domande di concorrenza sleale e risarcimento dei
danni. La convenuta ha eccepito la prescrizione e dedotto
l’infondatezza delle domande.
Il Tribunale di Torino ha accolto in gran parte le domande.
Il gravame della El Corte Inglés è stato rigettato dalla
Al

.

Corte d’appello di Torino, con sentenza 11.6.2008, che ha
accolto quello incidentale proposto dalle attrici per il
risarcimento del danno.
La El Corte Inglés ha proposto ricorso per cassazione sulla
base di dodici motivi, al quale si sono opposte le società
Emilio Pucci International B.V. e la Emilio Pucci.
La ricorrente ha tempestivamente dichiarato di rinunciare
al ricorso con atto notificato alle resistenti che vi hanno
aderito, a norma dell’art. 390 c.p.c.
P.Q.M.

,.

La Corte dichiara estinto il giudizio.
3

Roma, 25.3.2015.

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