Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9122 del 07/04/2017


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Cassazione civile, sez. II, 07/04/2017, (ud. 16/02/2017, dep.07/04/2017),  n. 9122

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26153/2013 proposto da:

P.A., (OMISSIS), P.M.D. (OMISSIS), domiciliati

in ROMA P.ZZA CAVOUR presso la CORTE di CASSAZIONBE, rappresentati e

difesi dall’avvocato STEFANO ACETO;

– ricorrenti –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS) in persona dell’Amministratore pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1548/2013 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 28/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/02/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO;

udito l’Avvocato ACETO Stefano, difensore dei ricorrenti che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – P.A. e P.M.D. propongono due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Venezia, con la quale la Corte territoriale ha confermato la sentenza di primo grado, che – per quanto in questa sede ancora rileva – ebbe a rigettare la domanda con la quale essi ricorrenti – convenendo in giudizio il Condominio (OMISSIS) e chiedendo l’annullamento delle Delib. approvate nell’assemblea condominiale 21 gennaio 2000 – avevano chiesto: 1) condannarsi il detto condominio a restituire loro le somme versate a titolo di sistemazione e manutenzione del giardino condominiale, assumendo che essi erano esclusi dalla sua fruizione e, dunque, non tenuti a partecipare alle spese; 2) accertarsi il vincolo pertinenziale delle aree destinate a parcheggio rispetto alle frontistanti le unità immobiliari di essi attori aventi destinazione commerciale.

2. – Il Condominio “(OMISSIS)”, ritualmente intimato, non ha svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Col primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto (ex art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la Corte di Appello escluso che l’area destinata a parcheggio antistante le unità immobiliari (con destinazione commerciale) di proprietà dei ricorrenti costituisse pertinenza delle stesse, e ciò in contrasto con quanto previsto nel piano di lottizzazione e nella concessione edilizia.

La censura è inammissibile, in quanto sottopone alla Corte una censura nuova, che non risulta essere stata dedotta nel giudizio di appello.

Invero, secondo la giurisprudenza di questa Corte dalla quale non v’è ragione di discostarsi, nel giudizio di cassazione è preclusa alle parti la prospettazione di nuove questioni di diritto o di nuovi temi di contestazione che postulino indagini ed accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito (Cass. 13/9/2007, n. 19164). I motivi del ricorso per cassazione, infatti, devono investire, a pena d’inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo deducibili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito nè rilevabili d’ufficio (Cass., 30/03/2007, n. 7981; Cass. 9/7/2013, n. 17041).

Qualora perciò con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui – come nella specie – non vi sia cenno nella sentenza impugnata (ovvero questioni implicanti un accertamento di fatto o non trattato nella sentenza impugnata), il ricorrente, in osservanza del principio di autosufficienza del ricorso e a pena di inammissibilità dello stesso, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche di riportare dettagliatamente in ricorso gli esatti termini in cui la questione sia stata posta da lui in primo e secondo grado e di indicare in quali atti del giudizio precedente lo abbia fatto (Cass., 10/05/2005, n. 9765; Cass. 18/10/2013, n. 23675).

Nella specie, non risultando che la questione relativa alle previsioni del piano di lottizzazione e della concessione edilizia sia stata dedotta dinanzi ai giudici di merito, il motivo risulta inammissibile.

E peraltro, l’inammissibilità del motivo discende anche dal fatto che, per un verso, non è in esso trascritto il contenuto – rilevante in relazione alla censura in esame – del piano di lottizzazione e della concessione edilizia e, per l’altro, la denunziata violazione di legge sottintende un accertamento in fatto circa le previsioni dei detti atti amministrativi, precluso al giudice di legittimità.

2. – Col secondo motivo, si deduce la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto (ex art. 360 c.p.c., n. 3) in relazione all’art. 1123 c.c., comma 2, per avere la Corte di Appello ritenuto i ricorrenti obbligati a contribuire alle spese di sistemazione e manutenzione del giardino condominiale, nonostante che ad essi fosse preclusa la fruizione dello stesso.

Il motivo è infondato.

La censura, in realtà, sottintende un accertamento in fatto diverso da quello compiuto dai giudici di merito: quello secondo cui il giardino servirebbe i condomini in misura diversa.

Tale diversa fruizione la Corte territoriale ha escluso, accertando – al contrario – che non vi è alcuna particolare destinazione del giardino al servizio di specifiche unità immobiliari. Sulla base di tale accertamento di fatto, non è configurabile la dedotta violazione o falsa applicazione della legge.

3. – Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

Nulla va statuito sulle spese, non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

4. – Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013), sussistono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte del ricorrente, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 16 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2017

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