Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9122 del 06/05/2015


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 9122 Anno 2015
Presidente: SALVAGO SALVATORE
Relatore: CAMPANILE PIETRO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MONTEMAGNI LUCIANA – GARFAGNINI ROSETTA MONTEMAGNI MARIA – MONTEMAGNI SIMONA MONTEMAGNI ALESSANDRA

Elettivamente domiciliate in Roma, via Appennini,
n. 60, nello studio dell’avv. Luisa Di Zenzo; rappresentate e difese dall’avv. Andrea Della Croce,
giusta procura speciale a margine del ricorso.
ricorrenti
contro

Data pubblicazione: 06/05/2015

COMUNE DI CASTELNUOVO MAGRA

Elettivamente domiciliato in Roma, via R. Fauro, n.
43, nello studio dell’avv. Ugo Petronio, che lo

luisa Zanobini, giusta procura speciale in calce al
controricorso.
controricorrente

avverso la sentenza della Corte di appello di Genova, n. 1080, depositata in data 19 settembre 2008;
sentita la relazione svolta all’udienza pubblica
del 6 novembre 2014 dal consigliere dott. Pietro
Campanile;
Sentito per le ricorrenti l’avv. A. Della Croce;
Sentito per il Comune di Castelnuovo Magra l’avv.
M. Zanobini;
Udite le richieste del Procuratore Generale, in
persona del sostituto dott.ssa Immacolata Zeno,
la quale ha concluso per l’inammissibilità o, in
subordine, per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo

1 – Con sentenza depositata in data 16 gennaio 2006
il Tribunale della Spezia, accogliendo la domanda
proposta dai signori Luciana e Marco Montemagni, i
quali avevano chiesto i danni relativi alla irreversibile trasformazione di un terreno di loro pro-

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rappresenta e difende unitamente all’avv. Maria-

prietà, occupato per la realizzazione di un’opera
pubblica senza la tempestiva emanazione del decreto
di espropriazione, condannava il Comune di Castel-

della somma di euro 67.488,00, previo rigetto
dell’eccezione di prescrizione sollevata dall’ente
convenuto e previa qualificazione dell’area come
edificabile.
1.1 – La Corte di appello di Genova, con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale accoglimento
dell’appello proposto dal Comune, ha condiviso la
tesi fondata sulla natura agricola dell’area, rilevando che dal piano regolatore emanato nell’anno
1981, e vigente all’epoca dell’occupazione, l’area
degli appellati era ricompresa nella zona S3, destinata alla realizzazione di attrezzature pubbliche e collettive per servizi.
Considerata la natura conformativa del vincolo, ed
avuto riguardo a detta destinazione, incompatibile
con qualsiasi intervento di edilizia privata,
l’area doveva considerarsi agricola ed il danno,
secondo la stima operata dal consulente tecnico
d’ufficio, doveva liquidarsi in euro 8.963,11, oltre rivalutazione e interessi.

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nuovo Magra al pagamento in favore degli attori

1.2 – Per la cassazione di tale decisione la signora Luciana Montemagni e gli eredi di Marco Montemagni propongono ricorso, affidato a due motivi, cui

ricorso, illustrato da memoria.
Motivi della decisione

2 – Con unico ed articolato motivo, corredato da
idoneo quesito di diritto, le ricorrenti, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt.
2043 cod. civ., 5 bis della 1. n. 359 del 1992,
della l. n. 865 del 1971 e dell’art. l del Prot.
Add. Cedu, si dolgono della qualificazione
dell’area occupata come agricola, sostenendo, attraverso un esame, anche sul piano diacronico, dei
provvedimenti che avevano interessato l’area in
questione, che i vincoli apposti sulla stessa, originariamente edificabile, erano preordinati
all’espropriazione.
Non potendosi tener conto di tale destinazione, la
ricognizione giuridica avrebbe dovuto effettuarsi
sulla base della natura edificabile impressa al
terreno prima dell’apposizione del vincolo, tanto
che la dante causa delle ricorrenti, Ada Cesarina
Menconi, aveva presentato un progetto per la rea-

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il Comune di Castelnuovo Magra resiste con contro-

lizzazione di tre fabbricati, in parte approvato
dalla competente commissione edilizia.
4 – Il ricorso è in parte inammissibile, ed in par-

4.1 – Sotto il primo profilo deve rilevarsi che la
questione della natura “lenticolare” del primo vincolo, apposto all’intera area con variante approvata n. 59 del 1974, risulta proposta per la prima
volta in questa sede. Infatti dalle decisione impugnata emerge che nella decisione di primo grado la
“vocazione edilizia del bene” era stata affermata,
sulla scorta delle iniziali conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, in base alla circostanza
che in precedenza, nell’anno 1973, la proprietà
aveva presentato un progetto, che aveva ottenuto il
parere favorevole della commissione edilizia comunale. In realtà, tale progetto non aveva portato ad
ulteriori conseguenze, poiché l’intera area, con la
citata Variante approvata con delibera n. 59 del
1974, era stata inserita in zona agricola.
Successivamente, in base al P.R.G. approvato con
D.P. Regione Liguria n. 1468 del 10 ottobre 1981
(vigente all’epoca dell’irreversibile trasformazione del bene), una più vasta area, comprensiva del
terreno in questione, era stata inserita in zona

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te infondato.

”S3 – zona per attrezzature pubbliche e collettive”.
4.2 – Premesso che non può in alcun modo condivi-

fatto”, sulla quale sembrava fondarsi la decisione
di primo grado, e che la ricognizione giuridica del
terreno nella specie bene è stata effettuata in base al momento in cui si realizzò l’irreversibile
trasformazione del terreno, non è chi non vede come
l’ardita tesi sostenuta dalle ricorrenti, secondo
cui sin dall’anno 1974 sarebbe stata ordita una
complessa macchinazione per rendere il terreno in
questione non edificabile, oltre a presentare,
inammissibilmente, il carattere della novità, si
fonda su un presupposto non dimostrato, inerente
alla limitata estensione dell’area interessata dalla prima variante, tale da escluderne – in via eccezionale, secondo uno specifico indirizzo giurisprudenziale – il carattere conformativo.
4.3 – Correttamente, poi, la corte territoriale si
è conformata all’orientamento di questa Corte in
materia di edilizia scolastica.
Si è infatti affermato che, ai fini della determinazione dell’indennità di esproprio (o del risarcimento del danno da occupazione appropriativa), la

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dersi il riferimento alla mera “edificabilità di

destinazione di aree a edilizia scolastica,
nell’ambito della pianificazione urbanistica comunale, ne determina il carattere non edificabile,

conformativo, come destinazione ad un servizio che
trascende le necessità di zone circoscritte ed è
concepibile solo nella complessiva sistemazione del
territorio, nel quadro della ripartizione zonale in
base a criteri generali ed astratti. Né può esserne
ritenuta per altro verso l’edificabilità, sotto il
profilo di una realizzabilità della destinazione ad
iniziativa privata o promiscua pubblico-privata,
giacché l’edilizia scolastica è riconducibile ad un
servizio strettamente pubblicistico, connesso al
perseguimento di un fine proprio ed istituzionale
dello Stato, su cui non interferisce la parità assicurata all’insegnamento privato (Cass., 9 agosto
2012, n. 14347; Cass., 26 maggio 2010, n. 12862;
Cass., 23 giugno 2008, n. 17015; Cass., 12 luglio
2007, n. 15616; Cass., 9 dicembre 2004, n. 23028).
4.4 – In definitiva, ad entrambi i vincoli apposti,
in tempi diversi, sull’area in questione, deve attribuirsi, per le indicate ragioni, natura conformativa, laddove l’originaria destinazione dei terreni, non potendo assumere rilievo sotto il profilo

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avendo l’effetto di configurare un tipico vincolo

della mera edificabilità di fatto, risulta modificata in virtù di legittime scelte di natura urbanistica, rivolte a disciplinare, con vincoli non

di quelle appartenenti alle ricorrenti.
5 – Il regolamento delle spese processuali relative
al presente giudizio di legittimità, liquidate come
in dispositivo, segue la soccombenza.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali, liquidate
in euro 7.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi,
oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 6 novemb e 2014.

preordinati all’espropriazione, aree ben più vaste

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