Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9121 del 20/04/2011
Cassazione civile sez. trib., 20/04/2011, (ud. 23/03/2011, dep. 20/04/2011), n.9121
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, domiciliata in Roma,
Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che
la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
P.D.A.;
– intimato –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Basilicata n. 29/3/08 del 21/3/08.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Considerato che il Consigliere relatore, nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione scritta prevista dall’art. 380 bis, nei termini che di seguito si trascrivono:
“L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Basilicata che ha rigettato l’appello dell’Ufficio contro la pronuncia di primo grado, che aveva accolto il ricorso contro un provvedimento di diniego di rimborso IRAP. Il contribuente non si è costituito.
Il ricorso contiene due motivi. Può essere trattato in Camera di consiglio (art. 375 c.p.c., n. 5) ed accolto, per manifesta fondatezza del secondo motivo, assorbito il primo, alla stregua delle considerazioni che seguono:
Con il secondo motivo, di carattere assorbente, l’Agenzia, sotto il profilo della violazione di legge, si duole che il giudice tributario abbia dichiarato inammissibile, in quanto proposta solo con l’appello, l’eccezione di inammissibilità della domanda per intervenuto condono di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 9, relativamente agli anni di imposta cui si riferisce l’istanza di rimborso.
Il secondo motivo è fondato.
Questa Corte ha infatti affermato che, in tema di condono fiscale e con riferimento alla definizione automatica prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 9, l’esercizio della facoltà di ottenere la chiusura delle liti fiscali pendenti, pagando una somma correlata al valore della causa, produce un effetto estintivo del giudizio, che opera anche in relazione alle domande giudiziali riguardanti le richieste di rimborso d’imposta (nella specie, IRAP), con la conseguenza che l’intervenuta proposizione della relativa istanza, palesandosi come questione officiosa, di ordine pubblico, deve essere rilevata d’ufficio dal giudice prima di ogni altra (Cass. 25239/07, 17142/08).
Erroneamente, pertanto, il giudice tributario ha dichiarato l’eccezione inammissibile in appello”;
che le parti non hanno presentato memorie;
che il collegio condivide la proposta del relatore;
che pertanto, cassata la sentenza impugnata, la causa va rinviata, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Basilicata, che si atterrà al principio di diritto suenunciato.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Basilicata.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 23 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2011