Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9120 del 07/04/2017


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Cassazione civile, sez. II, 07/04/2017, (ud. 16/12/2016, dep.07/04/2017),  n. 9120

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25236-2012 proposto da:

R.M.R., (OMISSIS), domiciliata ex lege in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato VINCENZO RICCARDI;

– ricorrente –

contro

T.S., (OMISSIS), N.C. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA OFANTO 18, presso lo studio

dell’avvocato PIETRO SCIUME’, rappresentati e difesi dall’avvocato

MARIO BARRETTA;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 524/2012 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 14/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/12/2016 dal Consigliere Dott. CHIARA GESSO MARCHEIS;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE Alessandro, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2002 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha ritenuto fondata la domanda proposta dall’odierna ricorrente nei confronti dei coniugi T.S. e N. di risoluzione di un preliminare di compravendita di beni immobili, di convalida del sequestro degli stessi e di condanna al risarcimento dei danni.

2. I soccombenti hanno proposto impugnazione, che è stata decisa nel 2012 dalla Corte d’appello di Napoli: in parziale accoglimento dell’appello, la Corte ha riformato la sentenza di primo grado in relazione alla pronuncia sui danni conseguenti alla mancata disponibilità dei beni immobili.

3. R.M.R. ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi. I tre motivi denunciano – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione dell’art. 155 c.p.c., art. 1453 c.c., comma 1, e art. 1223 c.c.

I coniugi T. e N. hanno proposto controricorso, nel quale hanno fatto valere la tardività della proposizione dell’impugnazione.

Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. L’eccezione sollevata dai controricorrenti è fondata.

Come risulta dagli atti prodotti in giudizio, copia della sentenza della Corte d’appello di Napoli è stata notificata il 9 luglio 2012 all’avv. Ricciardi (difensore della signora R.) “ai fini del decorso del termine per impugnare”, mentre il ricorso in cassazione è stato a sua volta notificato il 29 ottobre 2012, quindi oltre il termine breve di sessanta giorni di cui all’art. 325 c.p.c., comma 2.

Inconferenti risultano i riferimenti (compiuti dalla ricorrente nella memoria ex art. 378 c.p.c.) alla notificazione della sentenza ai fini dell’esecuzione forzata, nonchè ad un vizio della notificazione della sentenza di secondo grado perchè la consegna dell’atto sarebbe avvenuta a mani del portiere senza l’invio successivo della informativa (la notificazione non è infatti avvenuta “a mani del portiere”).

2. Essendo stato proposto oltre il termine, il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in Euro 5.000 per compensi, più Euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 16 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2017

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