Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9120 del 02/04/2019

Cassazione civile sez. lav., 02/04/2019, (ud. 09/01/2019, dep. 02/04/2019), n.9120

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13792-2013 proposto da:

– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e

quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. società di cartolarizzazione

dei crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,

rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, CARLA

D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE e LELIO MARITATO;

– ricorrenti –

contro

MARCEL ART. STAMPERIA S.R.L., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIUSEPPE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCESCO BASENGHI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 905/2011 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 18/05/2012, R.G.N. 1135/2006.

Fatto

RILEVATO

che:

1. con sentenza del 18 maggio 2012, la Corte di Appello di Bologna confermava la decisione del Tribunale in sede di accoglimento dell’opposizione proposta dalla Marcel Art. Stamperia s.r.l. (d’ora in avanti Marcel Art) avverso la cartella esattoriale con la quale l’INPS le aveva chiesto il pagamento della complessiva somma di Euro 152.793,76 a titolo di contributi, somme aggiuntive ed interessi, pretesa questa traente origine da un verbale di accertamento con cui la Direzione Provinciale del Lavoro, l’INPS e l’INAIL di Bologna avevano verificato la sussistenza di un’ipotesi di intermediazione illecita di manodopera in relazione all’attività lavorativa prestata in favore della Marcel Art, nel periodo gennaio 1999 – luglio 2001, da alcuni lavoratori soci della Cooperativa Italcoop;

2. secondo la Corte territoriale, per quello ancora di rilievo in questa sede, l’INPS non aveva provato l’intermediazione illecita di manodopera ovvero l’effettiva ascrivibilità delle prestazioni lavorative dei soci di Italcoop in capo alla società opponente e, comunque, l’attività lavorativa dei soggetti di cui all’accertamento era stata regolarmente oggetto di versamenti previdenziali;

3. per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso l’INPS affidato a due motivi cui resiste la Marcel Art. con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. in relazione alla L. 23 ottobre 1960, n. 1369, art. 1 nonchè omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia e difetto di motivazione (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5) per aver la Corte territoriale omesso del tutto di valutare le risultanze del verbale di accertamento da cui emergeva una serie di circostanze sintomatiche di una fattispecie di interposizione illecita di manodopera limitandosi ad escluderne aprioristicamente qualsiasi idoneità probatoria; con il secondo motivo viene dedotta violazione dell’art. 2697 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) in quanto nell’impugnata sentenza era stato affermato che la contribuzione relativa ai lavoratori soci della cooperativa era stata regolarmente versata pur in mancanza della prova di tali versamenti e della loro entità da parte della cd. ditta interposta;

5. il primo motivo è inammissibile alla luce del principio secondo cui nel caso in cui venga impugnata con ricorso per cassazione una sentenza (o un capo di questa) che si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, è necessario, per giungere alla cassazione della pronuncia, non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza con l’accoglimento di tutte le censure, affinchè si realizzi lo scopo proprio di tale mezzo di impugnazione, il quale deve mirare alla cassazione della sentenza, “in toto” o nel suo singolo capo, per tutte le ragioni che autonomamente l’una o l’altro sorreggano con la conseguenza che è sufficiente che anche una sola delle dette ragioni non abbia formato oggetto di censura, ovvero, pur essendo stata impugnata, sia respinta, perchè il ricorso o il motivo di impugnazione avverso il singolo capo di essa, debba essere respinto nella sua interezza, divenendo inammissibili, per difetto di interesse, le censure avverso le altre ragioni poste a base della sentenza o del capo impugnato (Cass. Sez. U, n. 16602 del 08/08/2005; successive conformi, ex multis: Cass. n. 21431 del 12/10/2007; Cass. Sez. U, n. 10374 del 08/05/2007); ed infatti, nel caso in esame, l’accoglimento dell’opposizione è stato fondato anche sul rilievo che non vi era stata alcuna omissione contributiva essendo stati regolarmente versati i contributi relativi ai lavoratori soci della cooperativa e rispetto ai quali era stata contestata l’interposizione illecita di manodopera e tale seconda “ratio decidendi”, per quanto appresso si dirà, non risulta incisa dai motivi di ricorso e, dunque, vale da sola a sorreggere la impugnata sentenza;

6. il secondo motivo è del pari inammissibile in quanto la lamentata mancanza di prova si risolve in una censura di malgoverno delle risultanze istruttorie che, lungi dall’evidenziare una violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.(concernente non già l’apprezzamento delle prove, ma la ripartizione fra le parti dell’onere probatorio), non è ammissibile in sede di legittimità essendo finalizzata a sollecitare una non consentita rivisitazione del materiale probatorio;

7. il ricorso, va, pertanto, dichiarato inammissibile;

8. le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in favore della controricorrrente;

9. sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013) trovando tale disposizione applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame (Cass. n. 22035 del 17/10/2014; Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014e numerose successive conformi).

PQM

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna l’INPS al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 6.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2019

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