Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 912 del 17/01/2020

Cassazione civile sez. trib., 17/01/2020, (ud. 10/07/2019, dep. 17/01/2020), n.912

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 15490/15 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

L.P.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale della

Puglia n. 2558/26/14 depositata in data 12 dicembre 2014;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 luglio

2019 dal Consigliere Dott.ssa Pasqualina Anna Piera Condello;

Fatto

RILEVATO

che:

L’Agenzia delle Entrate ricorre, con due motivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia in epigrafe indicata che, confermando la sentenza di primo grado, ha rigettato l’appello del’Ufficio ritenendo fondata l’istanza di rimborso delle imposte IRPEF, IRAP e I.V.A. avanzata da L.P., quale residente nelle zone interessate dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002, per le quali era stata disposta la sospensione dei tributi e contributi, giusto provvedimento del Ministero delle Finanze e dell’Economia del 9 gennaio 2003.

I giudici regionali, in particolare, hanno rilevato, quanto all’eccepita decadenza dal diritto al rimborso, che l’istanza, spedita in data 27 gennaio 2011, fosse tempestiva perchè avanzata entro il termine biennale di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, decorrente dal 28 gennaio 2009, e che al contribuente spettasse il rimborso del 60 per cento di tutte le somme versate nel periodo di sospensione, non contestate da parte dell’Ufficio.

Il contribuente è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo di ricorso, la difesa erariale deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., sottolineando che la Commissione regionale, nel respingere il gravame dell’Amministrazione, non ha tenuto in alcuna considerazione quanto da essa dedotto con i motivi di impugnazione proposti.

Precisa, al riguardo, che con l’atto d’appello i giudici regionali erano stati informati della esistenza di una procedura formale di indagine avviata dalla Commissione Europea, volta a verificare la compatibilità con il diritto dell’Unione delle misure agevolative introdotte nell’ordinamento interno invocate dal contribuente; i giudici regionali avevano, tuttavia, ignorato tale questione, omettendo qualsiasi motivazione sul punto.

2. Con il secondo motivo, si deduce violazione dell’art. 108 T.F.U.E., comma 3, degli artt. 11 e 17 Reg. (CE) n. 659/99 e succ. modifiche, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

La ricorrente lamenta che la decisione impugnata si pone in contrasto con il principio della preminenza del diritto della Unione Europea sulle norme dei singoli Stati ed in particolare con l’art. 108 T.F.U.E., par. 3, che stabilisce che, qualora sia stata avviata dalla Commissione Europea la procedura finalizzata a verificare la compatibilità dell’aiuto di Stato con il mercato interno, “Lo stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto ad una decisione finale”. I giudici regionali, pertanto, avrebbero dovuto astenersi dal giudicare la materia controversa ed avrebbero dovuto sospendere il giudizio alla luce della decisione della Commissione Europea C (2012) 7128 final del 17 ottobre 2012.

3. I motivi, strettamente connessi, possono essere affrontati congiuntamente e trovano ormai pacifica soluzione nella giurisprudenza di questa Corte e nella decisione C(2015) 5549 final del 14 agosto 2015, tenuto conto dell’ampia nozione Eurounitaria d’impresa, che include qualsiasi entità che eserciti l’attività economica a prescindere dallo status giuridico di detta entità e dalle modalità di finanziamento, laddove costituisce attività economica qualsiasi attività che consista nell’offrire beni o servizi su un determinato mercato e, dunque, anche l’attività svolta dai professionisti (Corte di giustizia, 23/4/1991, causa C-41-90, Hofner Elser; Corte di giustizia, 16/11/1995, causa C-244/94, Federation francaise des societes d’assurances; Corte di giustizia, 11/12/1997, causa C-55/96, Job Centre; Corte di giustizia, 16/6/1987, causa C-118/85, Commissione vs.Italia; Corte di giustizia, 26/3/2009, causa C-113/07, Selex Sistemi Integrati).

3.1. La Commissione UE, con la decisione C (2015) 5549 final del 14 agosto 2015 (che il giudice nazionale deve attuare anche mediante disapplicazione di norme contrastanti: cfr. Cass. n. 22377 del 26/9/2017; Cass. n. 29905 del 13/12/2017; Cass. n. 3070 del 8/2/2018), stabilisce all’art. 1 che “Le misure di aiuto di Stato in oggetto (L. 27 dicembre 2012, n. 289, art. 9, comma 17, e successive modifiche e integrazioni; L. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 4, comma 90, e successive modifiche e integrazioni; L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 363, e successive modifiche e integrazioni; L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 1011, e successive modifiche e integrazioni; L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 109, e successive modifiche e integrazioni; D.L. 29 novembre 2008, n. 185, art. 6, comma 4-bis e 4-ter, e successive modifiche e integrazioni; L. 12 novembre 2011, n. 183, art. 33, comma 28, e successive modifiche e integrazioni; e tutti gli atti esecutivi pertinenti previsti dalle leggi sopraccitate), che riducono tributi e contributi dovuti da imprese in aree colpite da calamità naturali in Italia dal 1990 e cui l’Italia ha dato effetto in maniera illegale in violazione dell’art. 108, par. 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, sono incompatibili con il mercato interno”.

3.2. E’ fatta salva l’ipotesi che si tratti di “aiuto individuale” che “al momento della sua concessione, soddisfa le condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1407/2013 o dal regolamento (CE) n. 717/2014”, ovvero dai regolamenti che prevedono gli aiuti cd. de minimis (dec. cit., par. 2), o che, “al momento della sua concessione, soddisfa le condizioni previste dal regolamento adottato in applicazione dell’art. 1 Reg. (CE) n. 994/98” (sull’applicazione degli artt. 92 e 93 – ora 87 e 88 – Trattato a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali), “o da ogni altro regime di aiuti approvato”, ma “fino a concorrenza dell’intensità massima prevista per questo tipo di aiuti” (dec. cit., par. 3).

3.3. Secondo la Commissione UE ” una decisione negativa in merito ad un regime di aiuti non pregiudica la possibilità che determinati vantaggi concessi nel quadro dello stesso regime non costituiscano di per sè aiuti di Stato o configurino, interamente o in parte, aiuti compatibili con il mercato interno (ad esempio perchè il beneficio individuale è concesso a soggetti che non svolgono un’attività economica e che pertanto non vanno considerati come imprese oppure perchè il beneficio individuale è in linea (con) il regolamento de minimis applicabili oppure perchè il beneficio individuale è concesso in conformità di un regime di aiuto approvato o un regolamento di esecuzione)” (dec. cit., par. 134).

3.4. La decisione della Commissione UE, impugnata da una società siciliana (T-172/16), è stata confermata dal Tribunale di primo grado UE, con sentenza del 26 gennaio 2018.

4. Nel caso di specie, essendo pacifico lo svolgimento da parte del contribuente di un’attività economica (commerciale o professionale), sulla base di quanto emerge dalla sentenza impugnata, laddove si indica che la richiesta di rimborso riguarda anche l’I.V.A. e l’IRAP (pag. 2), e non solo l’IRPEF, il giudice di merito è tenuto a verificare in concreto che il beneficio individuale sia in linea con il regolamento de minimis applicabile (dec. cit., artt. 2 e 3) “tenendo conto, in specie, che le regole de minimis, stabilendo una soglia di aiuto al di sotto della quale l’art. 92 T.F.U.E., n. 1, può considerarsi inapplicabile, costituisce un’eccezione alla generale disciplina relativa agli aiuti di Stato, per modo che, quando la soglia dell’irrilevanza dovesse essere superata, il beneficio dovrà essere negato nella sua interezza” (Cass. n. 22377 del 2017, cit.; conf. Cass. n. 29905 del 2017, cit.) e, in difetto, valutare la sussistenza delle condizioni che, secondo la decisione della Commissione UE del 14 agosto 2015, C(2015) 5549 final, fanno ritenere comunque compatibile gli aiuti in esame con il mercato interno, ai sensi dell’art. 107 T.F.U.E., par. 2, lett. b), ovvero che si tratti di “aiuti destinati a compensare i danni causati da una calamità naturale” (par. 150, lett. b), sempre che sussista ” un nesso chiaro e diretto tra i danni subiti dalla singola impresa in seguito alle calamità naturali in oggetto e l’aiuto di Stato concesso a norma delle misure in esame” (par. 136), che presuppone necessariamente (ma non unicamente) che il beneficiario abbia sede operativa nell’area colpita dalla calamità naturale al momento dell’evento, e che sia evitata una sovracompensazione rispetto ai danni subiti dall’impresa, scorporando dal danno accertato l’importo compensato da altre fonti (assicurative o altre misure di aiuto: cfr. par. 148 della decisione della Commissione).

5. Inoltre, per il rispetto del principio de minimis, non basta che l’importo chiesto a rimborso ed oggetto del singolo procedimento sia inferiore alla soglia fissata dal diritto dell’UE, dovendo invece la relativa prova riguardare l’ammontare massimo totale dell’aiuto rientrante nella categoria de minimis su un periodo di tre anni a decorrere dal momento del primo aiuto, comprendendovi qualsiasi aiuto pubblico accordato, anche quale aiuto de minimis (Cass. n. 14465 del 9/6/2017).

6. Poichè, nella specie, il contribuente chiede il rimborso dell’eccedenza versata rispetto al dovuto in applicazione del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, art. 6, commi 4-bis e 4-ter, è necessario procedere ad alcune verifiche fattuali, ora richieste dalla decisione della Commissione (come la circostanza che l’aiuto per importi e arco temporale sia in linea con il regolamento de minimis), che inevitabilmente influiscono sulla valutazione finale della domanda (dec. cit., par. 134, 136, 148, 150 lett. b)).

7. L’onere di provare le suddette circostanze incombe sul soggetto che invoca il beneficio (Cass. n. 22377 del 2017 cit.; Cass. n. 17563 del 4/7/2018), ma l’applicazione dello ius superveniens, rappresentato dalla vincolante decisione della Commissione UE (sopravvenuta nel corso del giudizio), e la sua diretta incidenza sulla decisione della lite impongono la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla Commissione regionale, la quale dovrà attenersi al principio, secondo cui, “posto che l’invocazione dello ius superveniens” (alla cui stregua va ricondotta la decisione della Commissone UE) ” e il giudizio positivo sulla idoneità della nuova disciplina giuridica ad incidere sulla decisione della lite costituiscono fattori sufficienti e determinanti per la cassazione della sentenza, dev’essere consentita, in sede di rinvio, l’esibizione di quei documenti prima non ottenibili, ovvero l’accertamento di quei fatti che in base alla precedente disciplina non erano indispensabili, ma che costituiscono il presupposto per l’applicazione della nuova regola giuridica” (cfr., in tal senso, già Cass. n. 5224 del 26/5/1998; Cass. n. 22377 del 2017, cit.; Cass. n. 29905 del 2017, cit.; Cass. n. 17563 del 2018, cit.).

8. Giova, altresì, evidenziare che, sebbene la Commissione UE abbia espressamente previsto un’eccezione all’obbligo di recupero degli aiuti già erogati, ove sia giustificata dalla scadenza del termine decennale di conservazione dei documenti contabili (dec. cit., par. 150), tale eccezione va interpretata in maniera restrittiva. Non è, infatti, possibile autorizzare, per analogia, successivamente all’adozione della decisione impugnata, l’erogazione automatica di aiuti dichiarati incompatibili, senza privare di efficacia pratica detta decisione e l’intero sistema di controllo degli aiuti di Stato (Trib. UE, 26/1/2018, Centro Clinico e Diagnostico G.B. Morgagni, par. 96-97 e par. 98-104). Resta in disparte ogni eventuale futura evoluzione nella disciplina Euro-unitaria, che dovrà essere verificata sempre in sede di giudizio di rinvio (Cass. n. 1325 del 19/1/2018; Cass. n. 3070 del 2018).

9. Il rimborso dei tributi dovuti in aree colpite da calamità naturali non è applicabile in materia di I.V.A., atteso che il riconoscimento del diritto al rimborso proporzionale delle somme già corrisposte, non soddisfacendo il principio di neutralità fiscale e non garantendo la riscossione integrale dell’I.V.A. dovuta nel territorio italiano, si pone di per se stesso in contrasto con il diritto della Unione Europea, come ha stabilito la Corte di Lussemburgo in causa C-82/14 (Corte giustizia, 15/7/2015, Nuova Invincibile, conf. Cass. n. 18205 del 16/9/2016; Cass. n. 25278 del 16/12/2015; Cass. n. 16923 del 10/8/2016; Cass. n. 19577 del 24/7/2018).

10. In conclusione, il ricorso va accolto nei termini sopra enunciati, con cassazione della sentenza e rinvio alla Commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione, cui è demandato di procedere a nuovo esame in conformità ai superiori principi di diritto, attenendosi alla decisione della Commissione UE del 14 agosto 2015 ed alle indicazioni della Corte di Giustizia del 15 luglio 2015, nonchè di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2020

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