Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 912 del 17/01/2017

Cassazione civile, sez. III, 17/01/2017, (ud. 07/06/2016, dep.17/01/2017),  n. 912

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18170/2013 proposto da:

L.G., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CRESCENZIO 58, presso lo studio dell’avvocato MARIA LUISA DEL

BUFALO, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Z.F., elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZZA SAN LORENZO IN

LUCINA 4, presso lo studio dell’avvocato SILVIO DI CASTRO, che lo

rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6401/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 23/01/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/06/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito l’Avvocato RAFFAELLA NARDI per delega;

udito l’Avvocato SILVIO DI CASTRO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

AUGUSTINIS Umberto, che ha concluso per l’inammissibilità in

subordine per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 23/1/2013 la Corte d’Appello di Roma, dichiarato inammissibile quello in via incidentale spiegato dal sig. Z.F., ha respinto il gravame interposto dal sig. L.G. nei confronti della pronunzia Trib. Roma n. 5345/12, di rigetto della domanda proposta nei confronti del primo di restituzione di somma a titolo di spese sostenute per riparazioni necessarie ed urgenti spiegata in via riconvenzionale di quella, accolta, di risoluzione per inadempimento del contratto di locazione ad uso di abitazione avente ad oggetto immobile sito in (OMISSIS) spiegata dallo Z. nei suoi confronti.

Avverso la suindicata pronunzia del giudice dell’appello il L. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 6 motivi, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso lo Z..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1 motivo il ricorrente denunzia “violazione e falsa applicazione” dell’art. 658 c.p.c., art. 1591 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 2 motivo denunzia “omesso esame” di fatto decisivo per il giudizio, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Con il 3 motivo denunzia “violazione e falsa applicazione” degli artt. 1227, 1175 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 4 motivo denunzia “violazione o falsa applicazione” degli artt. 1220, 1591 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 5 motivo denunzia violazione dell’art. 115 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 6 motivo denunzia violazione degli artt. 112, 115 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Il ricorso è inammissibile.

Va anzitutto osservato che esso risulta formulato in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, atteso che gli atti e documenti del giudizio di merito dal ricorrente posti a base delle censure (es., al “contratto di locazione” alla “disdetta comunicata dallo Studio Mazzarella (doc. 1), con raccomandata a mani ricevuta dal Dott. L. il 20.01.2009”, all’incarico conferito alla “sig.ra R.M. di verificare, nella primavera del 2010, le condizioni dell’immobile”, all'”e-mail del 23 novembre 2010 dello Studio Mazzarella (doc. 10 fascicolo 1^ grado)”, ai “propri scritti difensivi”, alla “pag. 5 ricorso in appello”, alle dichiarazioni della teste R., al “conteggio dare-avere a carico del Dr. L. elaborato dall’amministrazione Z.F. (cfr. doc. 7 fascicolo 1^ grado alla proposta del “Dr. Mazzarella… al Dr. L. di datare la riconsegna formale al 31 ottobre del 2010… (doc. 10 fascicolo 1^ grado)”, al “verbale di consegna… sottoscritto il 28 gennaio 2011 dalla… vicina di casa”, alla “consegna delle chiavi alla vicina di casa”, alle “risultanze documentali”, alla “memoria di costituzione”, al “quarto motivo” dell’atto di appello) risultano meramente richiamati e non anche (per la parte strettamente d’interesse in questa sede) debitamente riportati nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, non sono fornite puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).

A tale stregua non deduce le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del solo ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento (v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass., 2/81/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777) sulla base delle sole deduzioni contenute nel medesimo, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative, non avendo la Corte di legittimità accesso agli atti del giudizio di merito (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1/2/1995, n. 1161).

Non sono infatti sufficienti affermazioni – come nel caso – apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione, dovendo il ricorrente viceversa porre la Corte di legittimità in grado di orientarsi fra le argomentazioni in base alle quali ritiene di censurare la pronunzia impugnata (v. Cass., 21/8/1997, n. 7851).

Con particolare riferimento al 3 motivo va ulteriormente posto in rilievo che non risulta ben comprensibile la mossa censura e non risultano invero sviluppati idonei argomenti a relativo sostegno, sicchè essa si prospetta nulla per inidoneità al raggiungimento dello scopo, e quanto dedotto dai ricorrenti si risolve nella proposizione in realtà di un “non motivo” (cfr. Cass., 11/7/2014, n. 15882; Cass., 1/10/2012, n. 17318; Cass., 17/1/2012, n. 537).

Non può d’altro canto sottacersi che giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità l’art. 115 c.p.c., è apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (che deve emergere direttamente dalla lettura della sentenza, non dal riesame degli atti di causa, inammissibile in sede di legittimità), e non anche sotto il profilo della violazione o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, come nel caso dagli odierni ricorrenti viceversa prospettato. E che l’omesso esame di una domanda e la pronunzia su domanda non proposta, nel tradursi nella violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sono deducibili con ricorso per cassazione esclusivamente quale error in procedendo ex art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (cfr. Cass., Sez. Un., 16/10/2008, n. 25246; Cass., 29/9/2006, n. 21244; Cass., 5/12/2002, n. 17307; Cass., 23/5/2001, n. 7049) (nullità della sentenza e del procedimento) (v. Cass., Sez. un., 14/1/1992, n. 369; Cass., 25/9/1996, n. 8468), e non anche sotto il profilo della violazione o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 (v. in particolare Cass., 4/6/2007, n. 12952; Cass., 22/11/2006, n. 24856; Cass., 26/1/2006, n. 1701), come viceversa del pari prospettato dall’odierno ricorrente.

Emerge dunque evidente come, lungi dal denunziare vizi della sentenza gravata rilevanti sotto i ricordati profili, le deduzioni del ricorrente, oltre a risultare formulate secondo un modello difforme da quello delineato all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, in realtà si risolvono in un’inammissibile mera contrapposizione della propria tesi difensiva alle statuizioni contenuta nell’impugnata sentenza (e in particolare laddove – ancora una volta – si deduce, come sopra riportato, che “al tempo dell’occupazione e dell’istanza l’alloggio non era stato assegnato ad altri soggetti, contrariamente a quanto labilmente afferma l’ente comunale”), nonchè nella mera doglianza circa la dedotta erronea attribuzione da parte del giudice del merito agli elementi valutati di un valore ed un significato difformi dalle sue aspettative (v. Cass., 20/10/2005, n. 20322) e nell’inammissibile pretesa di una lettura dell’asserto probatorio diversa da quella nel caso operata dai giudici di merito (cfr. Cass., 18/4/2006, n. 8932).

Per tale via in realtà sollecita, cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimità, un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443).

Non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non avendo l’intimata svolto attività difensiva.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 6 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA