Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9119 del 20/04/2011

Cassazione civile sez. VI, 20/04/2011, (ud. 14/04/2011, dep. 20/04/2011), n.9119

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – rel. Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 16284/2010 proposto da:

FALLIMENTO A.G. in persona del Curatore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE TUPINI 113, presso lo studio

dell’avvocato CORBO NICOLA, rappresentato e difeso dall’avvocato

PANELLI Alberto, giusta procura che viene allegata in atti;

– ricorrente –

contro

APOA DEMETRA SOC. COOP. A RL (OMISSIS);

– intimata –

avverso l’ordinanza RG 5249/08 del TRIBUNALE di NOLA del 3/5/10,

depositata il 04/05/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/04/2011 dal Presidente Relatore Dott. MARIO FINOCCHIARO;

è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IGNAZIO

PATRONE.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata alle parti.

“Il relatore Cons. Dott. Giancarlo Urban, letti gli atti depositati, osserva:

Con ordinanza pubblicata il 4 maggio 2010 il Tribunale di Nola ha disposto la sospensione, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., del giudizio promosso dal Fallimento di A.G. contro la conduttrice APOA Demetra s.c. a r.l. avente ad oggetto la risoluzione per inadempimento della conduttrice del contratto di locazione di un immobile, in attesa della definizione di altro procedimento, pendente tra le stesse parti avanti la Corte d’ Appello di Napoli, per la dichiarazione di inefficacia e/o la simulazione dello stesso contratto (azione revocatoria fallimentare).

Propone istanza per regolamento di competenza ai sensi dell’art. 42 c.p.c., il Fallimento di A.G. con due motivi: si denuncia in primo luogo la violazione e la falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c., in quanto i due processi avrebbero petitum e causa petendi affatto diversi, senza alcun vincolo di pregiudizialità; con il secondo motivo si denuncia la insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Si insiste quindi per l’annullamento dell’ordinanza di sospensione impugnata.

Il ricorso è fondato: avuto riguardo all’insegnamento di questa Corte a Sezioni Unite (ord. 18 maggio 2004 n. 9440), la sospensione può essere ammessa in presenza di pregiudizialità non meramente logica, ma giuridica nel senso che possa dar luogo ad un contrasto tra giudicati (sì veda anche Cass. 6 ottobre 2005 n. 19592).

Il ricorso risulta quindi fondato e merita accoglimento”.

2. Il collegio condivide i motivi in fatto e diritto esposti nella relazione, in replica alla quale nè le parti private nè il P.G. hanno depositato memorie.

Il proposto ricorso, pertanto, deve essere accolto con cassazione dell’ordinanza 4 maggio 2010 del tribunale di Nola e rimessione delle parti innanzi al giudice a quo per la prosecuzione del giudizio in corso.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso;

dispone la prosecuzione dei giudizio in corso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, della Corte di Cassazione, il 14 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2011

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