Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9119 del 07/04/2017


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Cassazione civile, sez. II, 07/04/2017, (ud. 16/12/2016, dep.07/04/2017),  n. 9119

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19354-2012 proposto da:

ALER – AZIENDA LOMBARDA EDILIZIA RESIDENZIALE MILANO, c.f. (OMISSIS),

in persona del Presidente e del Direttore Generale pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5,

presso lo studio dell’avvocato LUIGI MANZI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato GRAZIA BASILE;

– ricorrente –

contro

C.G., (OMISSIS), F.N. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CASSIA 833, presso lo studio

dell’avvocato GIANLUCA MACCHIA, rappresentati e difesi dall’avvocato

FABIO FALCETTA;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1732/2011 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 14/06/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/12/2016 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS;

udito l’Avvocato ANDREA REGGIO d’ACI, con delega dell’Avvocato LUIGI

MANZI difensore della ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento del

ricorso;

udito l’Avvocato FABIO FALCETTA, difensore dei controricorrenti, che

ha chiesto il rigetto, in subordine l’inammissibilità del ricorso e

la condanna alle spese, l’avvocato deposita nota spese;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE Alessandro, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. C.G., profugo rimpatriato dalla Libia, e la moglie F.N. – dopo aver acquistato, nel (OMISSIS), un appartamento che era stato loro assegnato al prezzo determinato ai sensi della L. n. 560 del 1993, art. 1, comma 10 – hanno instaurato un giudizio chiedendo la condanna dell’ALER (Azienda lombarda per l’edilizia residenziale di Milano) a restituire la differenza tra quanto da essi pagato e il prezzo di miglior favore previsto dalla stessa L. n. 560 del 1993, art. 1, comma 24, (ossia il 50% del costo di costruzione dell’immobile).

Nel 2007 il Tribunale di Milano ha rigettato la domanda: l’appartamento di cui si controverte il prezzo è appartamento che è sì stato assegnato al signor C. in quanto profugo, ma è appartamento che non è stato costruito con fondi specificamente dedicati ai profughi, cosicchè le condizioni di vendita devono essere quelle in generale previste per l’alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

2. I coniugi C. hanno proposto impugnazione che è stato accolta nel 2011 dalla Corte d’appello di Milano.

3. Contro la sentenza d’appello l’ALER ha proposto ricorso in cassazione, articolato in tre motivi.

I coniugi C. hanno resistito con controricorso.

L’ALER e i coniugi C. hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Sono tre i motivi posti alla base del ricorso: essi consistono nella violazione della L. n. 560 del 1993, art. 1, comma 24; art. 11 preleggi con riferimento alla L. n. 388 del 2000, art. 45, comma 3; L. n. 350 del 2003, art. 4, comma 223.

In quanto strettamente connessi, i motivi vanno unitariamente esaminati.

2. La Corte d’appello di Milano, ribaltando la soluzione adottata dal Tribunale, ha riconosciuto il diritto dei coniugi C. a beneficiare delle condizioni di maggior favore previste dalla L. n. 560 del 1993, art. 1, comma 24 (“Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”).

La norma – nel disporre che “gli assegnatari di alloggi realizzati ai sensi della L. 4 marzo 1952, n. 137 (..) ne possono chiedere la cessione in proprietà (..) beneficiando delle condizioni di miglior favore” – ha aperto un dubbio interpretativo.

Dato che la L. n. 137 del 1952 (“Assistenza a favore dei profughi”) disegna due tipi di provvidenze abitative per i profughi, ossia da un lato l’assegnazione di una quota di alloggi, c.d. riservati, gestiti dagli istituti delle casi popolari (art. 17) e dall’altro lato la costruzione a spese dello Stato di fabbricati, c.d. alloggi dedicati (art. 18), si è dibattuto se il richiamo operato dalla legge del 1993 agli “assegnatari di alloggi realizzati” sia da intendersi come limitato ai profughi assegnatari di alloggi costruiti con fondi specificamente destinati ovvero vada esteso ai profughi assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Questa Corte ha dapprima scelto l’interpretazione restrittiva. Nel 1999 la prima sezione ha infatti affermato, alla stregua di un criterio ermeneutico “sia letterale che teleologico, nonchè storico-evolutivo”, che la norma del 1993 deve essere interpretata nel senso che il beneficio compete esclusivamente ai profughi assegnatari di alloggi costruiti ai sensi dell’art. 18 e non anche ai profughi assegnatari di alloggi riservati ai sensi della L. n. 137 del 1962, art. 17 (Cass., 13/12/1999, n. 13949).

L’interpretazione – che pareva contraddetta dalla L. n. 388 del 2000, art. 45, comma 3, (legge finanziaria del 2001) che faceva riferimento a “tutti gli immobili destinati ai profughi di cui alla predetta L. 4 marzo 1952, n. 137” – è stata chiaramente confermata dalla successiva Legge Finanziaria del 2003. la L. n. 350 del 2003, art. 4, comma 223 ha infatti precisato che il disposto della legge del 1993 va riferito agli “alloggi attualmente di proprietà statale realizzati ai sensi della L. 4 marzo 1952, n. 137, art. 18 e successive modificazioni”.

Proprio basandosi sulla Legge del 2003 – di cui però omette il richiamo da questa operato all’art. 18, in realtà citando il dettato della Legge del 2000 questa Corte ha nel 2011 scelto l’interpretazione estensiva concludendo per “l’insostenibilità di una distinzione tra soggetti che abbiano ottenuto alloggi costruiti con i fondi destinati e soggetti che quegli alloggi avevano ottenuto in forza della riserva nell’assegnazione prevista in loro favore” (Cass., 20 dicembre 2011, n. 27662).

3. I dubbi interpretativi sono oggi fugati dall’intervento del 2013 del giudice delle leggi.

Con la pronuncia n. 161/2013, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità di una legge regionale (la L.R. Toscana n. 59 del 2005, artt. 1 e 3) che ha esteso il regime privilegiato di acquisto a tutti i profughi assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

La scelta – dice la Corte costituzionale – ha “l’effetto di estendere un regime di privilegio, derogatorio rispetto alle norme generali in materia di edilizia residenziale pubblica, e di alterare la posizione relativa della categoria interessata rispetto ad altre categorie che sono titolari del medesimo diritto all’abitazione, al quale la giurisprudenza costituzionale riconosce carattere inviolabile”. Tale scelta è quindi in contrasto con l’art. 3 Cost. per “l’irragionevolezza sia del criterio prescelto per l’estensione del beneficio, sia della parificazione di situazioni eterogenee, nonchè per la non giustificata disparità di trattamento che risulterebbe dall’applicazione delle disposizioni censurate”.

E’ vero che il legislatore statale con la L. n. 560 del 1993 ha previsto agevolazioni nell’acquisto degli alloggi a favore dei profughi, ma tale beneficio – precisa la Corte – è stato accordato unicamente agli assegnatari dei fabbricati realizzati in base alla L. n. 137 del 1952, art. 18 e questo perchè, al contrario dei profughi assegnatari degli alloggi “riservati” (soggetti anche sotto il profilo del canone al generale regime giuridico proprio degli assegnatari ordinari), quelli assegnatari di appartamenti “dedicati” sono stati gravati da un canone di locazione maggiorato (comprensivo sia di una quota delle spese di manutenzione che di una quota annua del costo di costruzione), cosicchè proprio in considerazione del più oneroso canone da essi corrisposto è stata loro concessa la facoltà di acquistare gli immobili a condizioni di maggiore favore.

4. Alla luce dell’intervento del giudice delle leggi, l’interpretazione seguita dalla Corte d’appello di Milano nella pronuncia impugnata non può essere considerata costituzionalmente legittima.

E’ vero che nel 2015, quindi successivamente al decisum del giudice costituzionale, questa Corte di cassazione si è pronunciata ribadendo l’interpretazione estensiva (Cass., n. 25523/2015). Nella pronuncia, peraltro, vi è un travisamento del dictum costituzionale: le argomentazioni poste dal giudice delle leggi alla base della sua pronuncia vengono considerate estranee alla fattispecie dedotta in causa in quanto “la questione dei canoni non è mai stata dedotta e dibattuta dalle parti” (la stessa, riduttiva, prospettiva è presente nel controricorso e nella memoria dei coniugi C.).

In realtà il richiamo al canone di locazione operato dal giudice delle leggi (sulla scia, come ricorda lo stesso giudice, di quanto argomentato da questa Corte nella sopra citata pronuncia del 1999) è elemento che prescinde da quanto avvenuto nella singola fattispecie concreta. Esso attiene alla ratio della disposizione che attribuisce ai profughi assegnatari degli alloggi “dedicati” un prezzo di particolare favore rispetto alla generalità degli assegnatari di immobili di edilizia popolare ed è l’elemento che consente di sottrarre la stessa alla censura di violazione del principio di cui all’art. 3 della Carta fondamentale.

5. Il ricorso proposto da ALER va pertanto accolto: la sentenza della Corte d’appello di Milano è cassata e, decidendo nel merito, è rigettata la domanda proposta da C.G. e F.N..

In considerazione della complessità del quadro normativo e giurisprudenziale si condivide la decisione dei giudici di primo e secondo grado di compensare le spese e si dichiarano pertanto compensate tra le parti le spese dell’intero processo.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta la domanda di Gregorio C. e F.N.; compensa tra le parti le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione second Civile, il 16 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2017

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