Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9118 del 20/04/2011

Cassazione civile sez. VI, 20/04/2011, (ud. 14/04/2011, dep. 20/04/2011), n.9118

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – rel. Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 8462/2010 proposto da:

M.A. elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CORTE

DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato RUTA Carmelo,

giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMPAGNIA AXA ASSICURAZIONI SPA, C.R.

(OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 1464/2009 della CORTE D’APPELLO di CATANIA del

30/9/09, depositata il 03/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/04/2011 dal Presidente Relatore Dott. MARIO FINOCCHIARO;

è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IGNAZIO

PATRONE.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G., e notificata alle parti.

“Il relatore Cons. Dott. Giancarlo Urban, letti gli atti depositati, osserva:

Con sentenza pubblicata il 3 novembre 2009, la Corte d’ Appello di Catania, in parziale accoglimento dell’appello proposto da Axa Ass.ni avverso la sentenza del Tribunale di Modica che aveva condannato la Compagnia di Assicurazioni e C.R. al pagamento in favore di M.A. della somma di Euro 32.731,343 per risarcimento dei danni cagionati in un incidente stradale, determinava l’importo dovuto nella minor somma di Euro 6.163,62, oltre interessi e compensava per due terzi le spese di entrambi i gradi.

Propone ricorso per cassazione M.A. con 4 motivi: con il primo motivo si denuncia la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per erronea valutazione delle prove in atti nonchè per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sulla ricostruzione dei fatti e della responsabilità; con il secondo motivo si denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2054 c.c., nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione alla determinazione del grado di colpa attribuito a ciascuno dei soggetti coinvolti (70% per il M. e 30% per il C.); con il terzo motivo si denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2697, 1226 e 2956 c.c., e dei principi in tema di valutazione equitativa del danno nonchè per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, omettendo di riconoscere il danno patrimoniale per la ridotta capacità lavorativa, ritenuta non provata; con il quarto motivo si denuncia l’error in iudicando e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento di postumi invalidanti permanenti.

Dette censure si risolvono in una diversa valutazione degli elementi di prova acquisiti nel corso del giudizio di merito senza che siano poste in luce carenze o lacune nelle argomentazioni, ovvero illogicità nell’attribuire agli elementi di giudizio un significato fuori dal senso comune, o ancora, mancanza di coerenza tra le varie ragioni esposte per assoluta incompatibilità razionale degli argomenti ed insanabile contrasto tra gli stessi (Cass. 27 ottobre 2006, n. 23087).

In concreto, la parte ricorrente, lungi dal denunziare vizi della sentenza gravata rilevanti sotto i ricordati profili, si limita – in buona sostanza – a sollecitare una diversa lettura delle risultanze di causa, preclusa in questa sede di legittimità.

Il ricorso risulta quindi manifestamente infondato”.

2. Il collegio condivide i motivi in fatto e diritto esposti nella relazione, in margine alla quale non sono state depositate memorie.

Il proposto ricorso, pertanto, deve essere rigettato. Nulla sulle spese di questo giudizio di legittimità, non avendo svolto attività difensiva in questa sede gli intimati.

PQM

Rigetta il ricorso;

nulla sulle spese di lite di questo giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, della Corte di Cassazione, il 14 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2011

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