Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9118 del 15/04/2010
Cassazione civile sez. trib., 15/04/2010, (ud. 03/03/2010, dep. 15/04/2010), n.9118
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Comune di Brisighella, in persona del legale rapp.te pro tempore,
elett.te dom.to in Roma, alla via Sestio Calvino n. 33, presso lo
studio dell’avv. Cannas Luciana, dalla quale è rapp.to e difeso,
giusta procura in atti;
– ricorrente –
contro
C.A.B. Cooperativa Agricola Brisigheilese, Società Cooperativa
Agricola, in persona del legale rapp.te pro tempore;
– intimata –
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria
Regionale della Emilia e Romagna n. 66/2007/11 depositata
l’11/10/2007;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
giorno 3/3/2010 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;
viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale, Dott. FEDELI Massimo, che ha concluso aderendo alla
relazione.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia promossa da C.A.B. Cooperativa Agricola Brisighellese, Società Cooperativa Agricola contro il Comune di Brisighella è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dal Comune contro la sentenza della CTP di Ravenna n. 179/03/2005 che aveva accolto il ricorso della contribuente avverso il diniego di rimborso n. (OMISSIS) ICI (OMISSIS). La CTR riteneva che, ai sensi del D.L. n. 557 del 1993, art. 9, comma 3, bis il carattere rurale dei fabbricati prescindesse dalla identità soggettiva tra proprietario del fabbricato e proprietario del fondo.
Ricorre il Comune con unico motivo di censura. Nessuna attività difensiva è stata svolta dall’intimata. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 3/3/2010 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il ricorrente ha depositato memoria. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo il ricorrente assume la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 1, e del D.L. n. 557 del 1993, art. 9, comma 3 bis, con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3. Nessuna attività difensiva è stata svolta dall’intimata.
Il ricorso è inammissibile in quanto privo dei motivi per i quali si richiede la cassazione, aventi i caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata (Sentenza n. 13066 del 05/06/2007); non risultano invero indicate le affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con le disposizioni indicate – o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina (Cass. 20 gennaio 2006, n. 1108; Cass. 29 novembre 2005, n. 26048; Cass. 8 novembre 2005, n. 21659; Cass. 18 ottobre 2005, n. 20145;Cass. 2 agosto 2005, n. 16132); i quesiti di diritto poi risultano privi della riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito, della sintetica indicazione della regola di diritto applicata dai quel giudice, e della diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie (Sez. 3, Ordinanza n. 19769 del 17/07/2008).
Irrilevante è la circostanza, dedotta in memoria, dell’accoglimento di analogo ricorso proposto per il Comune di Faenza, trattandosi, in detto caso, di ricorso proposto avverso un provvedimento pubblicato anteriormente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006.
Consegue da quanto sopra la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Nulla per le spese in assenza di attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 3 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2010