Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9118 del 07/04/2017

Cassazione civile, sez. II, 07/04/2017, (ud. 16/12/2016, dep.07/04/2017),  n. 9118

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28503-2012 proposto da:

Z.A., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

NIZZA 59, presso lo studio dell’avvocato ASTOLFO DI AMATO,

rappresentato e difeso dall’avvocato BIAGIO GRASSO;

– ricorrente –

contro

P.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3743/2011 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 07/12/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/12/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ALESSANDRO PEPE che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

I FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Napoli, Sezione Distaccata di Ischia, con sentenza del 10/1/2007, rigettò l’opposizione avanzata da Z.A. avverso il decreto con il quale gli era stato ingiunto di pagare a P.A. la somma di 5.000 Euro, quale corrispettivo per l’acquisto del mobilio di una camera da letto.

La Corte d’appello di Napoli, con sentenza depositata il 7/12/2011, rigettò l’impugnazione proposta dallo Z..

Avverso quest’ultima decisione Z.A. propone ricorso per cassazione. La controparte non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unitaria censura posta a corredo del ricorso il ricorrente deduce violazione degli artt. 1428, 1429 e 1431 c.c..

Il contratto andava annullato per errore riconoscibile dell’acquirente. La Corte di merito, incorrendo in evidente errore, aveva disatteso la prospettazione delineando il profilo del dolo, che era stato evocato in giudizio solo in via subordinata. Dell’errore sussisteva il presupposto della falsa rappresentazione della realtà in merito alle qualità supposte dei mobili, acquistati per un prezzo tale da potersi supporre fossero costituiti da massello di noce e non semplicemente colorati noce. Nella specie l’errore era da reputarsi essenziale, in quanto a quel prezzo il ricorrente non avrebbe effettuato l’acquisto di mobili di scarsa qualità; oltre che riconoscibile dal venditore. Invece, come anticipato, la Corte di merito, errando, aveva omesso di esaminare la sussistenza dei predetti requisiti, in quanto impegnata ad escludere il dolo; anzi, finendo per confondere i due istituti. Nè il vizio del volere, causato da errore, avrebbe potuto inferirsi da pretese circostanze esterne, ma solo accertando la falsa rappresentazione della realtà nel soggettivo processo formativo della volontà.

Il motivo si offre radicalmente destituito di giuridico fondamento.

Il ricorrente pretende dal giudizio di legittimità una sorta di revisione di merito di terzo grado, ovviamente non consentita, adducendo a paravento della predetta impropria richiesta la congetturata violazione di norme di legge, violazione che qui non viene in gioco, trattandosi di vagliare e qualificare il fatto. Il vizio di violazione di legge consiste in un’erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge, implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura è possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione (cfr., da ultimo, fra le tante, Cass., Sez. 5, n. 26110, 30/12/2015, Rv. 638171-01; Cass. Sez. L., n. 295 dell’11/1/2016, Rv. 638425 – 01). Peraltro, anche a voler considerare rivolta critica motivazionale, la stessa non avrebbe miglior fortuna avendo la sentenza impugnata ricostruito con congruenza e completezza il quadro fattuale, per come, in sintesi, appresso si chiarirà.

Allo scopo di sovvertire il verdetto sfavorevole lo Z. giunge, di poi, a pervertire il ragionamento della Corte locale, la quale non ha per nulla mostrato di confondere l’annullamento per errore con quello per dolo.

Invero, la Corte partenopea ha spiegato le ragioni per le quali andava escluso il vizio dell’errore prospettato: vi era una sola stanza da letto in esposizione (il che rendeva remota la possibilità di equivoci e fraintendimenti); il prezzo risultava esposto; venne concordata una riduzione dello stesso; non constava alcun elemento sintomatico dal quale potersi inferire il convincimento che la contrattazione avesse riguardato mobile fabbricato in massello con la pregiata essenza indicata; irrilevanza di un dettagliata specificazione del tipo di legname nella commissione. Una tale motivazione, all’evidenza, non contrasta in alcun modo con le norme evocate in ricorso.

Nulla va disposto per le spese di causa, stante il mancato svolgimento di difese nel giudizio di legittimità.

PQM

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 15 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2017

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