Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9118 del 02/04/2019

Cassazione civile sez. lav., 02/04/2019, (ud. 19/12/2018, dep. 02/04/2019), n.9118

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21440/2014 proposto da:

ORTOCONSERVIERA CAMERANESE S.R.L., in persona del legale

rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEL CORSO 160, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELLO

ALESSANDRINI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ANTONIO OSIMANI;

– ricorrente –

contzo

S.E., S.V., elettivamente domiciliati in ROMA,

PIAZZA SANTIAGO DEL CILE 8, presso lo studio dell’avvocato MARCO

BATTAGLIA, rappresentati e difesi dall’avvocato FABRIZIO NASPI;

– controricorrenti –

e contro

G.M., T.B.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 214/2014 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 12/03/2014 R.G.N. 391/2013.

Fatto

RILEVATO

che:

1. A seguito di dichiarazione negativa resa dal terzo pignorato Ortoconserviera Cameranese s.r.l., con ricorso in riassunzione S.E. e V. chiesero al Tribunale di Ancona di accertare, ai sensi degli artt. 548 e 549 c.p.c., l’obbligo della società al pagamento della somma di Euro 300.000,00 in favore di Gi.Ma. – padre naturale dei ricorrenti condannato, con sentenza del Tribunale di Ancona n. 327 del 2011, a risarcire loro il danno da mancato mantenimento oltre che i danni morali ed esistenziali – a titolo di compenso maturato per l’attività di amministratore svolta in favore della società dal 1997 con la qualifica di Presidente del C.d.A..

2. Il Tribunale di Ancona accertò, alla data del sequestro, l’esistenza di un credito del G. di Euro 80.000,00. La Corte di appello di Ancona ha poi confermato la sentenza del Tribunale osservando che: l’amministratore della società ha diritto al compenso per la sua attività; che dal bilancio societario, la cui acquisizione successiva al deposito del ricorso era comunque rituale potendo essere disposta ai sensi dell’art. 421 c.p.c., anche d’ufficio dal giudice, era risultato confermato tale diritto; che non era stata offerta dalla società la prova del pagamento, non era stata allegata e provata una rinuncia del creditore al compenso e neppure era risultato provato che il figlio legittimo del G., anch’egli amministratore, avesse percepito l’intero compenso destinato agli amministratori.

2. Per la cassazione della sentenza ricorre la Ortoconserviera Cameranese s.r.l. che articola sei motivi cui resistono con controricorso S.E. e V.. G.M. e T.B., eredi di Gi.Ma., sono rimasti intimati.

Diritto

CONSIDERATO

che:

3. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione dell’art. 2729 c.c., per avere la Corte di merito confermato la sentenza di primo grado ritenendo, sulla base di presunzioni semplici, che, posto che di regola gli amministratori della società hanno diritto ad un compenso per le loro attività, la somma, in mancanza di specifica diversa previsione, fosse stata divisa in parti uguali tra i tre amministratori. Sostiene la ricorrente che si tratterebbe di una presunzione semplice non sorretta da ulteriori elementi concordanti. Inoltre il giudice di appello non avrebbe tenuto conto del fatto che dai bilanci prodotti in giudizio risultava il compenso ma non vi era alcuna indicazione della sua distribuzione ed inoltre nello stesso art. 2427 c.c., n. 16, è usato il plurale ma non è dubbio che il compenso possa essere riferito anche ad un solo soggetto. Aggiunge inoltre che mentre non vi era la prova della divisione del compenso e comunque delle percentuali di distribuzione, vi era al contrario la prova che i contributi erano versati solo in favore di G.M. e non anche in favore del padre Gi.Ma..

4. Il motivo è infondato. La Corte territoriale, senza incorrere nella violazione denunciata, ha accertato che Gi.Ma., al pari del figlio M., era amministratore della società. Ha quindi rammentato, coerentemente con quanto ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. tra le tante e recentemente Cass. 03/10/2018 n. 24139), che l’amministratore di una società, con l’accettazione della carica, acquisisce il diritto ad essere compensato per l’attività svolta in esecuzione dell’incarico affidatogli. Ha desunto da tale circostanza che il compenso stanziato e risultante dal bilancio fosse stato pro quota destinato al signor Gi.Ma.. Con tale ricostruzione la Corte di merito non solo non è incorsa nella denunciata violazione dell’art. 2729 c.c., ma si è attenuta ai principi ricordati ricostruendo, con apprezzamento riservatole degli elementi di valutazione sottoposti alla sua attenzione, una situazione di fatto del tutto compatibile con i principi sopra ricordati secondo i quali “L’amministratore di una società, con l’accettazione della carica, acquisisce il diritto ad essere compensato per l’attività svolta in esecuzione dell’incarico affidatogli. Tale diritto, peraltro, è disponibile e può anche essere oggetto di rinuncia attraverso una remissione del debito anche tacita, la quale tuttavia può desumersi soltanto da un comportamento concludente del titolare che riveli in modo univoco una sua volontà abdicativa, non essendo sufficiente la mera inerzia o il silenzio” (cfr. Cass. ut. cit.).

5. E’ infondato anche il secondo motivo di ricorso con il quale è denunciata la violazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

5.1. Era onere della società provare che il compenso era stato pagato ad uno solo degli amministratori. Ed infatti i ricorrenti avevano dimostrato sia la qualità di amministratore di Gi.Ma. negli anni oggetto di esame sia l’esistenza e l’entità del compenso. La censura formulata in termini di inversione dell’onere probatorio, pertanto è infondata. Con riguardo alla denunciata violazione dell’art. 115 c.p.c., in relazione ad un preteso omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio si osserva che la censura deve confrontarsi con la nuova formulazione del vizio di motivazione, per effetto delle modifiche apportate all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 3, convertito in L. n. 134 del 2012, con il quale è stato introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). In tale prospettiva da un canto il ricorrente è tenuto, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, ad indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”. Resta in ogni caso fermo che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. per tutte Cass. s.u. 07/04/2014 n. 8053).

5.2. Nel caso in esame la società in realtà pretende dalla Corte una diversa valutazione di circostanze prese in esame dalla Corte territoriale che, in disparte la qualità di amministratore delegato o meno, ha affermato che il compenso era stanziato per gli amministratori e che, in mancanza di elementi di prova in senso contrario, si doveva presumere che era stato tra questi condiviso. Si tratta di una ricostruzione delle risultanze di fatto che non incorre nel vizio denunciato e non può essere rivista in sede di legittimità, essendo preclusa alla Corte una valutazione di merito dei fatti.

6. Anche il terzo motivo di ricorso non può trovare accoglimento.

6.1. Sostiene la ricorrente che la sentenza si fonderebbe su uni circostanza di fatto (la qualità di amministratore delegato di Gi.Ma.) non vera e perciò sarebbe viziata ai sensi degli artt. 115 e 116 c.p.c.. Allega di averne evidenziato l’erroneità già in sede di appello e tuttavia sul punto la censura è del tutto generica. Non si comprende infatti se tale circostanza fosse stata già fatta propria dal giudice di primo grado e se ed in che termini in appello ne fosse stata denunciata l’erroneità. Va rilevato infatti che la sentenza non ne fa nessuna menzione e dalla censura non è possibile comprendere se dove e quando la questione sia stata sottoposta all’attenzione del giudice sicchè il motivo deve essere dichiarato inammissibile. I motivi del ricorso per cassazione, infatti, devono investire, a pena d’inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio d’appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o temi di contestazione non trattati nella fase del merito.

7. Il quarto motivo di ricorso è in parte inammissibile ed in parte infondato.

7.1. Va premesso che l’istanza di esibizione, ex art. 210 c.p.c., si distingue dalla richiesta di informazioni alla P.A., di cui all’art. 213 c.p.c., sia per i presupposti, atteso che solo per la prima è richiesta l’indispensabilità dell’acquisizione del documento e l’iniziativa di parte, sia per la natura, pubblica o privata, del destinatario della richiesta, sia, infine, per l’oggetto in quanto, mentre la richiesta di ordine di esibizione è diretta ad acquisire uno o più specifici documenti, posseduti dall’altra parte o da un terzo, e il cui possesso l’istante dimostri di non essere riuscito diversamente ad acquisire, la richiesta ex art. 213 c.p.c., ha per oggetto informazioni scritte relative ad atti e documenti propri della P.A. e, dunque, istituzionalmente in possesso di quest’ultima (cfr. Cass. 24/01/2014 n. 1484). Sostiene la ricorrente che la Corte di appello avrebbe dovuto approfondire presso l’INPS in quale misura i contributi previdenziali erano stati versati in favore di G.M. così da verificare se si poteva ritenere che i compensi in favore degli amministratori erano stati versati solo a lui ovvero divisi con altri. A tal fine sottolinea che dalle buste paga depositate in giudizio sarebbe emerso che il compenso era destinato solo a lui e non anche al padre Ma.. Tuttavia la censura è generica in quanto non riporta il contenuto della documentazione che si assume decisiva ai fini degli ulteriori approfondimenti officiosi; non chiarisce in che sede siano stati sollecitati; non precisa se la richiesta all’Inps da parte del primo giudice sia stata formulata ai sensi dell’art. 210 c.p.c., come ordine di esibizione, o piuttosto ai sensi dell’art. 213 c.p.c., come richiesta di informazioni. Peraltro, ove si sia trattato di richiesta formulata ai sensi dell’art. 213 c.p.c., va rammentato che il potere di richiedere d’ufficio alla P.A. le informazioni relative ad atti e documenti della stessa che sia necessario acquisire al processo, costituisce una facoltà rimessa alla discrezionalità del giudice, il cui mancato esercizio non è censurabile in sede di legittimità (cfr. Cass. 02/09/2003 n. 12789). Si tratta di una facoltà (e non di un obbligo) del giudice avente ad oggetto poteri inquisitori non sostitutivi dell’onere probatorio incombente alla parte (cfr. Cass. 22/06/2009 n. 14588, 27/06/2003 n. 10219, 22/03/2001 n. 4162, 12/04/1999 n. 3573 oltre alla già citata Cass. n. 12789 del 2003).

7.2. Quanto poi alla denunciata inversione dell’onere della prova, la censura è infondata per quanto già detto nell’analizzare analoga censura formulata nel secondo motivo di ricorso, essendo onere della società dimostrare a chi era stato erogato il compenso.

8. La sentenza non incorre, poi, nel denunciato vizio di violazione dell’art. 132 c.p.c., nè nell’omesso esame di fatto decisivo denunciato, con il quinto motivo di ricorso. Premesso che la sentenza seppur in maniera concisa spiega le ragioni per le quali ha ritenuto dimostrata la percezione del compenso di amministratore da parte di Gi.Ma. va rilevato che, in ogni caso, il passo della decisione oggetto della censura costituisce una affermazione ulteriore e non indispensabile per sostenere la decisione adottata.

9. Per quanto riguarda infine l’ultimo motivo di ricorso con il quale si deduce che, in violazione dell’art. 414 c.p.c., il giudice di primo grado aveva ammesso tardivamente la produzione di documentazione (i bilanci) su cui poi aveva fondato la sua decisione e la Corte di merito erroneamente non ne aveva ritenuto tardiva la produzione, si osserva che la sentenza è conforme ai principi più volte affermati da questa Corte secondo i quali “nel rito del lavoro il principio dispositivo è contemperato – atteso il riconoscimento dei poteri officiosi del giudice ex artt. 421 e 437 c.p.c., intesi alla luce del principio del giusto processo e dell’art. 6 della CEDU – con le esigenze della ricerca della verità materiale al fine di assicurare ai diritti che con esso vengono azionati una tutela differenziata in ragione della loro natura” (cfr. Cass. 01/08/2013 n. 18410, 04/05/2012n. 6753). Peraltro nella specie si trattava di documenti (bilanci depositati il 24.6.2011 ed il 19.6.2012) formati nel corso del giudizio di primo grado, iniziato nel 2010, e depositati in giudizio il 10.10.2012.

10. In conclusione, per le ragioni sopra esposte, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis del citato D.P.R..

PQM

La Corte, rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in Euro 5.000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis del citato D.P.R..

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 19 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA