Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9117 del 07/04/2017


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Cassazione civile, sez. II, 07/04/2017, (ud. 16/12/2016, dep.07/04/2017),  n. 9117

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24051/2012 proposto da:

P.S., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CICERONE 28, presso lo studio dell’avvocato ANTONELLA BARONTINI,

rappresentato e difeso dall’avvocato MARIA ROSA VISINTIN;

– ricorrente –

contro

IMPRESA EDILE L. di L.C. & C. S.n.c., p.iva

(OMISSIS), in persona dei soci e legali rappresentanti pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOSUE’ BORSI 4, presso lo

studio dell’avvocato FEDERICA SCAFARELLI, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati MASSIMILIANO DEBIASI, ANDREA

DEBIASI;

– c/ricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 167/2012 della CORTE D’APPELLO di TRENTO,

depositata il 15/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/12/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;

udito l’Avvocato ANTONELLA BARONTINI, con delega dell’Avvocato MARIA

ROSA VISINTIN difensore del ricorrente, che si riporta agli atti

depositati e chiede l’accoglimento del ricorso principale ed il

rigetto del ricorso incidentale;

udito l’Avvocato FEDERICA SCAFARELLI, difensore dell’Impresa, che si

riporta agli atti depositati;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE Alessandro, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale e per l’accoglimento del ricorso incidentale.

Fatto

I FATTI DI CAUSA

1. L’Impresa edile L. di L.C. & C. s.n.c. esponendo di aver, con contratto preliminare del 28/4/2003, promesso in vendita a P.S. un complesso immobiliare, che previo il pagamento della caparra era stato consegnato al promissario acquirente, che costui, accampando la pretesa sussistenza di difformità dell’opera, aveva comunicato di non ritenere valido il contratto, che, pertanto, la promittente alienante, receduta dal contratto, ai sensi dell’art. 1385 c.c., trattenendo la caparra, aveva ottenuto con provvedimento d’urgenza il rilascio degli immobili, che l’adito collegio arbitrale aveva declinato la propria competenza, aveva chiesto al Tribunale di Trento dichiararsi la legittimità del recesso e del rilascio o, in subordine, che fosse pronunciata la risoluzione per inadempimento del P.. Il predetto Tribunale, Sezione distaccata di Cles, con sentenza del 23/11/2010, disattendendo in parte la prospettazione del convenuto, il quale insistendo sulla presenza delle difformità, aveva chiesto, addebitato l’inadempimento alla controparte, la restituzione del doppio della caparra, nonchè il risarcimento del danno, dichiarò cessata la materia del contendere sulla domanda di rilascio e condannò l’attrice a restituire la caparra.

Con sentenza depositata il 15/5/2012 la Corte d’appello di Trento, alla quale si era rivolta la promittente alienante, dichiarato legittimo il recesso della stessa, ne affermò il diritto a ritenere la caparra, compensando per la metà le spese di entrambi i giudizi di merito, che per l’altra metà pose a carico del P..

Avverso la decisione d’appello propone ricorso per cassazione P.S.. La controparte resiste con controricorso, in seno al quale svolge ricorso incidentale, ulteriormente illustrato da memoria depositata nell’approssimarsi dell’udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. Con il primo motivo il ricorrente denunzia la violazione dell’art. 1385 c.c., nonchè vizio motivazionale su un punto controverso e decisivo.

Assume, in sintesi, che cessata la materia del contendere, a cagione dell’immediata restituzione dell’immobile, al fine di statuire in merito a quanto previsto dalla norma evocata sarebbe occorso valutare il peso dei rispettivi inadempimenti, accomunati in un giudizio comparativo. Nel caso di specie, il Tribunale aveva ritenuto di scarsa importanza sia quello della promittente alienante, che quello del promissario acquirente, con la conseguenza di aver “dichiarato la risoluzione del contratto per inadempimento di entrambe le parti, e ha condannato (il promittente venditore) a restituire la caparra”. Il riferito percorso decisionale era stato incomprensibilmente disatteso dalla Corte d’appello, la quale non aveva valutato adeguatamente il carteggio intervenuto fra le parti.

Con il secondo motivo il P. lamenta vizio motivazionale, con travisamento del fatto e dei documenti.

Nel corso d’opera l’impresa costruttrice, in violazione del contratto, aveva apportato plurime modifiche peggiorative dell’edificando complesso edilizio e l’intimazione a recarsi dal notaio il 16 agosto del 2004, dalla medesima inviata, non era altro che uno stratagemma, onde non consentire al ricorrente (operaio presso lo stesso cantiere, ma residente in (OMISSIS)) di presentarsi per il rogito, così da potergli addebitare la colpa della mancata stipulazione. Non solo la L. non aveva fornito la prova di aver subìto danno, era venuta meno all’onere di dimostrare il decisivo inadempimento colpevole del promissario acquirente, tale da legittimarla a trattenere la caparra.

Entrambe le prime due censure, osmotiche fra loro, e perciò unitariamente vagliate, non meritano accoglimento.

La sentenza d’appello spiega, con soddisfacente chiarezza, le ragioni per le quali l’inadempimento del P. doveva reputarsi grave, a fronte di più che modeste difformità riscontrate nel complesso edificato. Proprio la particolare marginalità di tali difformità faceva apparire grave la condotta contrattuale dell’odierno ricorrente, il quale aveva rifiutato di adempiere, piuttosto che, eventualmente, richiedere una riduzione del prezzo. Quanto alla mancata presentazione dal notaio la Corte locale spiega che il promissario acquirente aveva già manifestato la sua volontà di non volere addivenire al contratto definitivo, rivendicando, invece, la risoluzione del rapporto. Se, inoltre, per un verso, appare logica la spiegazione della scelta della data per il confezionamento del contratto definitivo fornita dalla Corte di merito (si era trattato di uno slittamento seguito a delle trattative), per altro verso, proprio quella ferma volontà di non dare esecuzione al contratto, proclamata dal P., smentisce l’assunto impugnatorio di costui, esplicitato in seno al secondo motivo.

Con il terzo motivo si contesta il riparto delle spese: il Tribunale aveva opportunamente proceduto ad integrale compensazione, a differenza della Corte d’appello.

Poichè il ricorrente afferma l’ingiustizia del riparto d’appello, in quanto contesta il ruolo di soccombente, la censura è inammissibile, tenuto conto dell’epilogo.

Sempre sulle spese s’incentra il ricorso incidentale della resistente, la quale, con un primo motivo, si duole, per contro, della disposta parziale compensazione, che reputa priva di giustificazione.

La tesi non è condivisa dal Collegio: la Corte d’appello, nel rispetto della normativa al tempo vigente, ha compensato in parte le predette spese sul presupposto, comprovato dall’istruttoria, che l’odierna ricorrente, pur non gravemente, aveva, a sua volta, inadempiuto il contratto.

Anche il secondo motivo incidentale non può essere accolto. Con il medesimo la impresa costruttrice si duole del fatto che la Corte d’appello non aveva proceduto a liquidare le spese afferenti alla fase cautelare e del giudizio arbitrale, assumendo essere rimasto violato dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

La censura è fuori bersaglio. Escluso l’evocato vizio motivazionale non resta che rilevare che la parte non ha individuato la norma processuale violata (art. 360 c.p.c., n. 4), nè ha, comunque, considerato che nel giudizio arbitrale sono gli arbitri a decidere sul punto.

In virtù del principio di soccombenza il P. dovrà rimborsare alla controparte le spese legali del giudizio di legittimità, nella misura, stimata congrua, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonchè delle attività svolte, di cui in dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso principale e quello incidentale e condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese legali, che liquida nella complessiva somma di Euro 3.200,00 (di cui Euro 200 per esborsi), oltre accessori di legge, in favore della resistente.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 16 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2017

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