Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9116 del 19/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 19/05/2020, (ud. 20/11/2019, dep. 19/05/2020), n.9116

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14407-2018 proposto da:

T.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato ROBERTO DENTI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto n. R.G. 55344/2017 del TRIBUNALE di MILANO,

depositato il 30/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. DOLMETTA

ALDO ANGELO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- T.A., di provenienza senegalese (Regione di Thies) ha presentato ricorso avanti al Tribunale di Milano avverso il provvedimento della Commissione territoriale, di diniego del riconoscimento della protezione internazionale (diritto di rifugio; protezione sussidiaria), come pure di quello della protezione umanitaria.

Con decreto depositato in data 30 marzo 2018, il Tribunale ha respinto il ricorso.

2.- Ha rilevato in proposito il Tribunale che il racconto del richiedente non è risultato credibile, anche tenuto conto della “generale inattendibilità del ricorrente”; che questi non ha comunque descritto “atti definibili come persecutori”. Quanto alla protezione sussidiaria, il Tribunale ha rilevato – con peculiare riferimento all’ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) – che la situazione generale del paese del Senegal non presenta, nell’attuale, particolari profili di criticità (secondo quanto mostrato da più report).

Quanto infine alla protezione umanitaria, il Tribunale ha rilevato che non erano stati rilevati, nella fattispecie, “fatti diversi da quelli posti in generale a fondamento della domanda di protezione” internazionale.

3.- Avverso questo provvedimento, T.A. ha presentato ricorso affidandolo a un motivo di cassazione.

L’intimato Ministero non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.- Il motivo di ricorso richiama la norma dell’art. 360 c.p.c., n. 4, lamentando “error in procedendo per omessa fissazione dell’udienza di comparizione delle parti ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 10 e 11, – violazione dell’art. 111 Cost.”.

Nei fatti, il ricorso “censura la decisione del Tribunale per non avere disposto l’udienza di comparizione delle parti, nonostante (‘indisponibilità della videoregistrazione del colloquio tenuto dal sig. T. avanti la competente Commissione territoriale”.

5.- Il motivo è fondato e va quindi accolto.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, “nei procedimenti in materia di riconoscimento della protezione internazionale, in mancanza della videoregistrazione del colloquio con il richiedente dinnanzi alla commissione territoriale, il giudice, nelle ipotesi previste dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 11, deve necessariamente fissare l’udienza di comparizione delle parti, configurandosi altrimenti la nullità del decreto pronunciata all’esito del ricorso per violazione del principio del contraddittorio” (cfr., tra le altre, le pronunce di Cass., 26 giugno 2019, n. 17076; Cass., 23 maggio 2019, n. 14148; Cass., 17 aprile 2019, n. 10786; Cass., 31 gennaio 2019, n. 2817)

6.- All’accoglimento del ricorso segue la cassazione del decreto impugnato, con connesso rinvio della controversia al Tribunale di Milano che, in diversa composizione, provvederà anche alle determinazioni relative alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa il decreto impugnato e rinvia la controversia al Tribunale di Milano che, in diversa composizione, provvederà anche alle determinazioni relative alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile – 1, il 20 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA