Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9116 del 07/04/2017

Cassazione civile, sez. II, 07/04/2017, (ud. 16/12/2016, dep.07/04/2017),  n. 9116

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25881/2012 proposto da:

SOFARMAMORRA S.p.A., p.iva (OMISSIS), in persona dell’Amministratore

Unico ing. M.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DELLA GIULIANA 83/A, presso lo studio dell’avvocato WLADIMIRA

ZIPPARRO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARCO

DEL GAISO;

– ricorrente –

contro

G.A., (OMISSIS), G.E.R. (OMISSIS), G.R.

(OMISSIS), G.N.Q. (OMISSIS), quali aventi causa iure

haereditatis da G.M. ed anche quali eredi di

P.A.R., deceduta, a sua volta già avente causa iure haereditatis da

G.M., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI

11, presso lo studio dell’avvocato ERIKA GIOVANNETTI, rappresentati

e difesi dall’avvocato GIULIANO MILIA;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 3497/2011 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 16/11/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/12/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;

udito l’Avvocato WLADIMIRA ZIPPARRO, difensore della ricorrente, che

ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE Alessandro, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo

e per il rigetto dei restanti motivi del ricorso.

Fatto

I FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Napoli, con sentenza del 12/12/2006, accolta l’opposizione al decreto emesso dal medesimo Tribunale il 10/2/1995, con il quale era stato ingiunto a G.M., titolare di una omonima farmacia, il pagamento della complessiva somma di Lire 640.805.592, oltre interessi al tasso legale, in favore della s.r.l. SOMEAM, revocò il predetto decreto, condannando l’opposta, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., al pagamento di Lire 10.000.000.

La Corte d’appello di Napoli, con sentenza depositata il 16/11/2011, in parziale accoglimento dell’impugnazione proposta dalla s.p.a. So.Farma. M., che aveva incorporato la SOMEAM, elise la condanna per lite temeraria, confermando nel resto la statuizione di primo grado.

2. Nei limiti del perimetro decisorio di legittimità appare utile riprendere i termini essenziali della vicenda.

La SOMEAM, spiegò l’opponente, aveva chiesto il provvedimento monitorio deducendo di essere fornitrice di prodotti farmaceutici, in origine con il nome di SOMEA s.n.c., della farmacia gestita dal Dott. G.M., corrente in Pescara; che nel marzo del 1989 B.A.R. aveva comunicato al cliente che la società fornitrice si era trasformata in s.r.l., prendendo some SOMEAM, con deposito in (OMISSIS) e sede legale in (OMISSIS); che emesse le pertinenti fatture a novanta giorni, i pagamenti venivano effettuati in contanti, o mediante assegni bancari, girati od emessi, presso la farmacia, a mani della B. (socia della SOMEAM) o del dipendente F.L., appositamente delegato, con rilascio delle relative quietanze, apposte sui documenti fiscali; che M.M., dipendente della ditta fornitrice, in occasione di una visita alla farmacia, nel (OMISSIS), aveva lamentato la riscontrata irregolarità di accredito di titoli e contanti, con la conseguenza che il G. aveva deciso di pagare la merce mediante bonifico bancario; che i pagamenti per tutti gli anni interessati corrispondevano alle fatture emesse e nulla era dovuto.

Il Tribunale, riscontrati, con l’ausilio di CTU, i pagamenti, aveva, come anticipato, revocato il decreto ingiuntivo, condannando la controparte per responsabilità processuale aggravata, ex art. 96 c.p.c..

La Corte di Napoli, salvo l’eliminazione della condanna per responsabilità processuale aggravata, confermò la sentenza di primo grado, dopo aver respinto la riproposta eccezione d’incompetenza per territorio, stimato pienamente utilizzabili le quietanze apposte sulle fatture, rilasciate dai due addetti alla riscossione, non fatte oggetto di querela di falso e delle quali veniva riconosciuta l’efficacia liberatoria piena ed esclusi i rivendicati interessi moratori, in quanto non previamente pattuiti per iscritto.

Avverso quest’ultima determinazione la So.Farma. M. propone ricorso per cassazione. Il G. resiste con controricorso.

La ricorrente ha depositato memoria illustrativa all’approssimarsi dell’udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Dopo una assai lunga narrazione della premessa processuale, nella quale la ricorrente investe le prime cinquantaquattro pagine del ricorso, vengono articolate due doglianze promiscue e, almeno in parte, sovrapponibili, attraverso le quali, sul presupposto della violazione di legge (esplicitamente degli artt. 132 e 112 c.p.c.) e del vizio motivazionale, variamente descritto, in sintesi, e qui elidendosi le ripetizioni, sottopongono a censura la sentenza d’appello per: avere ritenuto che il G. avesse ben pagato, nonostante la violazione delle modalità prescritte dalla ricorrente con fax del 9 aprile del 1993 (consegna al solo F. di soli assegni nominativi) e aver, di conseguenza, non adeguatamente valutato il predetto fax; aver considerato correttamente adempiuto il pagamento del corrispettivo a mani di persone diverse dal F.; non aver tenuto conto che gli originali delle fatture, con l’annotazione della quietanza firmata erano stati esibiti solo tardivamente, nel corso delle operazioni peritali; non aver raccolto le contestazioni alla CTU; non aver giudicato inammissibile la testimonianza di persone che si erano trovate, per le medesime ragioni del resistente, in conflitto con la ricorrente; aver violato le disposizioni di cui agli artt. 1189 e 1188 c.c., non avendo considerato che le modalità di pagamento contrastavano le prescrizioni impartite col predetto fax; avere escluso la debenza degli interessi convenzionali, nonostante la regolarità della clausola; non aver correttamente collocato nel tempo le fatture per Lire 102.152.659, per Lire 14.675.383 e per Lire 19.052.501; avere confermato la condanna alle spese legali del giudizio di primo grado, dopo aver compensato quelle d’appello; non aver considerato che le fatture quietanzate dal F. ammontavano a Lire 672.995.592; non aver tenuto conto che la contestazione dei pagamenti doveva considerarsi rituale, ante riforma operata con la L. n. 534 del 1995, in quanto la specificità non poteva che sopravvenire alla presentazione (tardiva) delle fatture quietanzate; non si era colto che la querela di falso a riguardo della quietanza sulle fatture avrebbe dovuto essere richiesta dalla controparte; non si era considerato che una parte dei pagamenti era avvenuta in pendenza di causa.

Il ricorso appalesa plurime genetiche malformazioni, costituenti pregiudiziale ostacolo alla sua concreta attitudine a sollecitare il vaglio di legittimità preteso.

1.1. La struttura dello stesso, infatti, superata la sovrabbondante fase descrittiva del processo, si caratterizza per promiscuità ed eterogeneità. Le critiche mosse alla sentenza d’appello, minutamente dirette a contestare singoli profili o scelte, vengono affastellate disordinatamente, senza che sia dato cogliere il convergere verso i prospettati vizi motivazionali e le ipotizzate violazioni di legge, mere astratte evocazioni o, se si vuole, formali appigli per accedere al giudizio di cassazione. Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito. Ne consegue che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall’art. 360 c.p.c., sicchè è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, formulata con un unico motivo sotto una molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati, non collegabili ad alcuna delle fattispecie di vizio enucleata dal codice di rito (cfr., fra le tante, Sez. 6-5, n. 19959, 22/9/2014, Rv. 632466).

1.2. Evidente, inoltre, l’aspecificità del complesso delle critiche, costituenti mera denuncia di non condivisione della decisione, priva di un articolato ragionamento alternativo capace di sconfessare l’avversata sentenza. Appare, in definitiva, evidente non solo l’infondatezza delle prospettate violazioni di legge, ma anche l’insussistenza del denunciato vizio motivazionale. A tal ultimo riguardo, peraltro, l’elaborazione in punto di sindacato della motivazione (maturata attraverso le decisioni di questa Corte), solida, vasta e pienamente condivisibile, importa che nel caso in cui nel ricorso per cassazione venga dedotto come vizio di motivazione della sentenza una insufficiente spiegazione logica relativa all’apprezzamento operato dal giudice di merito, di un fatto principale della controversia, il ricorrente non può limitarsi a prospettare una possibilità o anche una probabilità di una spiegazione logica alternativa, essendo invece necessario che tale spiegazione logica alternativa del fatto appaia come l’unica possibile (cfr., fra le tante, Sez. 3, n. 3267 del 112/2/2008, Rv. 601665). Difatti, il vizio di contraddittorietà della motivazione di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, può consistere o in un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate (tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione), ovvero nella mancanza di un nesso di coerenza tra le varie ragioni di cui si compone la motivazione o nell’attribuzione a taluno degli elementi emersi in causa di un significato fuori del senso comune o del tutto inconciliabile con il suo effettivo contenuto (cfr., Sez. L., n. 8495 del 6/8/1999, n. 529223). In altri termini, non può essere considerato vizio logico della motivazione la maggiore o minore rispondenza della ricostruzione del fatto nei suoi vari aspetti, o un miglior coordinamento dei dati o un loro collegamento più opportuno e più appagante, in quanto tutto ciò rimane all’interno delle possibilità di apprezzamento dei fatti, e, non contrastando con la logica o con le leggi della razionalità, appartiene al convincimento del giudice senza renderlo viziato ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ. (cfr., Sez. 1, n. 8923 del 29/10/1994, Rv. 488311). In definitiva, il controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non equivale alla revisione del “ragionamento decisorio”, ossia dell’opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che ciò si tradurrebbe in un nuova formulazione del giudizio di fatto, in contrasto con la funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità. Ne consegue che, ove la parte abbia dedotto un vizio di motivazione, la Corte di cassazione non può procedere ad un nuovo giudizio di merito, con autonoma valutazione delle risultanze degli atti, nè porre a fondamento della sua decisione un fatto probatorio diverso od ulteriore rispetto a quelli assunti dal giudice di merito (Sez. 6-5, ord. n. 91 del 7/1/2014, Rv. 629382).

1.3. Infine, il ricorso risulta non autosufficiente, in quanto generoso in richiami di atti e fatti del processo ignoti al giudice di legittimità, che del processo, conosce solo la sentenza impugnata, il ricorso, il controricorso e le memorie depositate davanti a lui.

Si è, infatti, spiegato che gli elementi dedotti con il ricorso, che non siano rilevabili d’ufficio, assumono rilievo in quanto siano stati ritualmente acquisiti nel dibattito processuale nella loro materiale consistenza, nella loro pregressa deduzione e nella loro processuale rilevanza, quale potenzialità probatoria che consenta di giungere ad una diversa soluzione, ed in sede di legittimità siano rievocati in modo autosufficiente (cfr, fra le ultime, Cass., Sez. L., n. 1707, 23/1/2009, Rv. 606290).

2. Peraltro, a volere scrutinare nel merito il ricorso, almeno in quelle parti in qualche modo accessibili, lo stesso appare manifestamente infondato.

2.1. La contestazione delle firme apposte sulle quietanze, a tutto concedere, è tardiva, non essendo stata avanzata tempestivamente in sede di vaglio di merito.

2.2. Indubbio il collegamento tra i quietanzanti e la società ricorrente, trattandosi di firme provenienti da soggetti formalmente terzi la Sofarma avrebbe dovuto contestare le stesse mediante proposizione di apposita querela di falso (S.U. n. 15169, 23/6/010).

Il pagamento fatto al rappresentante apparente, al pari di quello fatto al creditore apparente, libera il debitore di buona fede, ai sensi dell’art. 1189 c.c., a condizione che il debitore non sia incorso in colpa nell’aver confidato nella situazione apparente, generata dalla scelta colposa del creditore, tale da aver fatto sorgere nel solvens in buona fede una ragionevole presunzione di rispondenza alla realtà dei poteri rappresentativi dell’accipiens.

Senza dimenticare la decisiva circostanza che la B. era socia della società fornitrice, non appare controverso che per lungo tempo i pagamenti venivano effettuati a mani di costei o di M.A. e ciò pacificamente, almeno fino alla missiva del 9/4/1993, con la quale fu indicata quale unica modalità di pagamento la consegna di assegni non trasferibili, intestati alla Someam. Proprio la predetta comunicazione, rafforza il convincimento, che per il passato entrambi i riscossori erano di pieno gradimento della società creditrice e potevano ricevere pagamenti nelle più varie forme. Con l’ulteriore conseguenza che non potevasi attribuire a colpa del G. gli eventuali mancati riversamenti da parte dei predetti in favore della società, ma a colpa esclusiva di quest’ultima, che per diversi anni aveva consentito simili modalità di pagamento, senza controllare i conti.

La norma in discorso, la quale riconosce effetto liberatorio al pagamento fatto dal debitore in buona fede a chi appare legittimato a riceverlo, si applica, per identità di “ratio”, all’ipotesi di pagamento effettuato sia al creditore apparente, sia alla persona che appare autorizzata a riceverlo per conto del creditore, e, pertanto, deve tanto più ritenersi liberato colui che, debitore di una società, provi di aver pagato nelle mani di colui che appaia agire per conto della creditrice (cfr. Sez. 2, n. 2732, 25/2/2002, Rv. 552510; Sez. 2, n. 2645, 4/3/1993, Rv. 481238).

2.3. Quanto poi all’apporto di sapere proveniente dalla CTU va ribadito che se, per un verso, il giudice del merito, ove dia mostra di aver conosciuto e apprezzato le conclusioni del consulente, non è tenuto a fornire alcuna ulteriore motivazione, è altrettanto evidente che il ricorrente non può limitarsi a dissentire dalle predette conclusioni in sede di legittimità, ricadendo su di lui l’onere di puntualmente controdedurre, riportando i singoli passaggi della relazione peritale e le specifiche ragioni poste a suo tempo in contrapposizione. In altri termini, è necessario che la parte alleghi di avere rivolto critiche alla consulenza stessa già dinanzi al giudice a quo, e ne trascriva, poi, per autosufficienza, almeno i punti salienti onde consentirne la valutazione in termini di decisività e di rilevanza, atteso che, diversamente, una mera disamina dei vari passaggi dell’elaborato peritale, corredata da notazioni critiche, si risolverebbe nella prospettazione di un sindacato di merito inammissibile in sede di legittimità. La parte, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione ed al carattere limitato del mezzo di impugnazione, ha l’onere di indicare specificamente le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo di logicità, trascrivendo integralmente nel ricorso almeno i passaggi salienti e non condivisi della relazione e riportando il contenuto specifico delle critiche ad essi sollevate, al fine di consentire l’apprezzamento dell’incidenza causale del difetto di motivazione (cfr., Sez. 1, n. 11482 del 03/06/2016,Rv. 639844; Sez. 1, n. 16368 del 17/07/2014, Rv. 632050; Sez. 1, n. 3224 del 12/02/2014, Rv. 630385).

2.4. Le critiche al vaglio probatorio sono inammissibili in quanto, come spesso accade, con il ricorso si propone l’approvazione di una linea interpretativa dei fatti di causa alternativa rispetto a quella fatta propria dal giudice, così sperdendosi del tutto il senso del sindacato di legittimità.

Come reiteratamente affermato in questa sede, il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (nel testo modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 2, prima dell’ulteriore modifica di cui al D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile “ratione temporis”), il quale implica che la motivazione della “quaestio facti” sia affetta non da una mera contraddittorietà, insufficienza o mancata considerazione, ma che si presentasse tale da determinarne la logica insostenibilità (cfr., Sez. 3, n. 17037 del 20/8/2015, Rv. 636317). Con l’ulteriore corollario che il controllo di legittimità del giudizio di fatto non equivale alla revisione del ragionamento decisorio, ossia dell’opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che una simile revisione non sarebbe altro che un giudizio di fatto e si risolverebbe in una nuova formulazione, contrariamente alla funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità. Con la conseguenza che risulta del tutto estranea all’àmbito del vizio di motivazione ogni possibilità per la Corte di Cassazione di procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso l’autonoma, propria valutazione delle risultanze degli atti di causa (cfr. Sez. 6, ord. n. 5024 del 28/3/2012, Rv. 622001). Da qui la necessità che il ricorrente specifichi il contenuto di ciascuna delle risultanze probatorie (mediante la loro sintetica, ma esauriente esposizione e, all’occorrenza integrale trascrizione nel ricorso) evidenziando, in relazione a tale contenuto, il vizio omissivo o logico nel quale sia incorso il giudice del merito e la diversa soluzione cui, in difetto di esso, sarebbe stato possibile pervenire sulla questione decisa (cfr. Sez. 5, n. 1170 del 23/1/2004, Rv. 569607).

Da qui appare evidente che il vizio di insufficiente motivazione, denunciabile con ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, si configura nella ipotesi di carenza di elementi, nello sviluppo logico del provvedimento, idonei a consentire la identificazione del criterio posto a base della decisione, ma non anche quando vi sia difformità tra il significato ed il valore attribuito dal giudice di merito agli elementi delibati, e le attese e deduzioni della parte al riguardo. Parimenti, il vizio di contraddittoria motivazione, che ricorre in caso di insanabile contrasto tra le argomentazioni logico – giuridiche addotte a sostegno della decisione, tale da rendere incomprensibile la “ratio decidendi”, deve essere intrinseco alla sentenza, e non risultare dalla diversa prospettazione addotta dal ricorrente (Sez. 2, n. 3615 del 13/04/1999, Rv. 525271). Con l’ulteriore implicazione che il vizio di contraddittorietà della motivazione, deducibile in cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, non può essere riferito a parametri valutativi esterni, quale il contenuto della consulenza tecnica d’ufficio Sez. 1, n. 1605 del 14/02/2000, Rv. 533802). Peraltro, osservandosi che il vizio di insufficiente motivazione, denunciabile con ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, resta integrato solo ove consti la carenza di elementi, nello sviluppo logico del provvedimento, idonei a consentire la identificazione del criterio posto a base della decisione, ma non anche quando vi sia difformità tra il significato ed il valore attribuito dal giudice di merito agli elementi delibati, e le attese e deduzioni della parte al riguardo; mentre il vizio di contraddittoria motivazione, che ricorre in caso di insanabile contrasto tra le argomentazioni logico-giuridiche addotte a sostegno della decisione, tale da rendere incomprensibile la “ratio decidendi”, deve essere proprio della sentenza, e non risultare dalla diversa prospettazione addotta dal ricorrente (Sez. L., n. 8629 del 24/06/2000, Rv. 538004; Sez. 1, n. 2830 del 27/02/2001, Rv. 544226).

Si è condivisamente ulteriormente precisato, così da scolpire nitidamente l’ambito di legittimità, che il difetto di motivazione, nel senso di sua insufficienza, legittimante la prospettazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), è configurabile soltanto quando dall’esame del ragionamento svolto dal giudice del merito e quale risulta dalla sentenza stessa impugnata emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione ovvero quando è evincibile l’obiettiva deficienza, nel complesso della sentenza medesima, del procedimento logico che ha indotto il predetto giudice, sulla scorta degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già, invece, quando vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato attribuiti dal giudice di merito agli elementi delibati, poichè, in quest’ultimo caso, il motivo di ricorso si risolverebbe in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti dello stesso giudice di merito che tenderebbe all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione. In ogni caso, per poter considerare la motivazione adottata dal giudice di merito adeguata e sufficiente, non è necessario che nella stessa vengano prese in esame (al fine di confutarle o condividerle) tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma è sufficiente che il giudice indichi (come accaduto nella specie) le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in tal caso ritenere implicitamente disattese tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (Sez. L, n. 2272 del 02/02/2007, Rv. 594690). Proprio per ciò non è ammesso perseguire con il motivo di ricorso un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, finalità sicuramente estranea alla natura e allo scopo del giudizio di cassazione. Infatti, il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360 c.p.c., n. 5, sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia e non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, perchè la citata norma non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, e scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (cfr., fra le tante, Sez. L., n. 9233 del 20/4/2006, Rv. 588486 e n. 15355 del 9/8/2004, Rv. 575318).

La spiegazione alternativa proposta con il ricorso, fronteggiante una insanabile contraddittorietà della motivazione, deve essere tale da apparire l’unica plausibile e la deduzione di un vizio di motivazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì il solo potere di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge). Ne deriva, pertanto, che alla cassazione della sentenza, per vizi della motivazione, si può giungere solo quando tale vizio emerga dall’esame del ragionamento svolto dal giudice del merito, quale risulta dalla sentenza, che si rilevi incompleto, incoerente o illogico, e non già quando il giudice del merito abbia semplicemente attribuito agli elementi valutati un valore ed un significato difformi dalle aspettative e dalle deduzioni di parte (cfr., fra le tante, Sez. 3, n. 20322 del 20/10/2005, Rv. 584541; Sez. L., n. 15489 dell’11/7/2007, Rv. 598729). Lo scrutinio di merito resta, in definitiva, incensurabile, salvo l’opzione al di fuori del senso comune (Sez. L., n. 3547 del 15/4/1994, Rv. 486201); la stessa omissione non può che concernere snodi essenziali del percorso argomentativo adottato (cfr., Sez. 2, n. 7476 del 4/6/2001, Rv. 547190; Sez. 1, n. 2067 del 25/2/1998, Rv. 513033; Sez. 5, n. 9133 del 676/2012, Rv. 622945, Sez. U., n. 13045 del 27/12/1997, Rv. 511208).

2.5. Quanto agli interessi deve registrarsi la mancanza della pattuizione per iscritto (art. 1284 c.c., u.c.), non potendosi ritenere soddisfatta l’esigenza di forma con la stampigliatura unilaterale della pretesa sul modulo della fattura accompagnatoria della merce, evenienza questa che in alcun modo può assimilarsi ad un precipuo accordo negoziale.

3. L’epilogo impone la condanna della ricorrente al pagamento delle spese legali del giudizio di legittimità in favore del resistente, nella misura, stimata congrua, di cui in dispositivo, tenuto conto del valore e qualità della causa e delle attività svolte.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese legali in favore di G.M., che liquida nella complessiva somma di Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2017

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