Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9115 del 07/04/2017


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Cassazione civile, sez. II, 07/04/2017, (ud. 10/11/2016, dep.07/04/2017),  n. 9115

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11878/2012 proposto da:

M.D., (OMISSIS), L.A. (OMISSIS), R.D.

(OMISSIS), MU.CA. (OMISSIS), I.R. (OMISSIS),

B.R.M. (OMISSIS), domiciliati in ROMA P.ZZA CAVOUR

presso la CORTE di CASSAZIONE ex lege, rappresentati e difesi

dall’avvocato GIUSEPPE NASTASI;

– ricorrenti –

BO.AN., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CIPRO 77,

presso lo studio dell’avvocato GERARDO RUSSILLO, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato SANTO FINOCCHIARO;

– controricorrente incidentale –

contro

M.D. (OMISSIS), I.R. NTGRSO35B55A494Y,

MU.CA. (OMISSIS), L.A. (OMISSIS), R.D.

(OMISSIS), B.R.M. (OMISSIS), domiciliati in ROMA P.ZZA

CAVOUR presso la CORTE di CASSAZIONE ex lege, rappresentati e difesi

dall’avvocato GIUSEPPE NASTASI;

– controricorrenti all’incidentale –

e contro

COMUNE AUGUSTA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 401/2011 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 23/03/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/11/2016 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO;

udito l’Avvocato NASTASI Giuseppe, difensore dei ricorrenti che ha

chiesto l’accoglimento delle difese in atti, insistendo per

l’inammissibilità o per il rigetto del ricorso incidentale;

udito l’Avvocato FINOCCHIARO Santo, difensore del resistente che si

è riportato alle difese depositate insistendo sul rigetto del

ricorso principale;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE Alessandro, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale e per il rigetto del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 31 dicembre 1996 i signori R.D., B.R.M., MU.CA., M.D., I.R. e L.A., convennero davanti al tribunale di Catania signor Bo.An. esponendo che:

– con separate scritture private quest’ultimo aveva promesso di “far vendere” loro, da parte della proprietaria, società Ausonia s.p.a. (della quale era amministratore unico), lotti di terreno sito in agro del comune di Augusta, facenti parte di un piano di lottizzazione convenzionato approvato con deliberazione del consiglio comunale del 21 febbraio 1990;

– alla stipula dei suddetti preliminari essi istanti avevano versato a titolo di caparra confirmatoria le somme specificate in ciascuna scrittura;

– in tutte le suddette scritture il Bu. aveva dichiarato che il terreno dedotto in contratto sarebbe stato trasferito “franco e libero da gravami, oneri ed iscrizioni pregiudizievoli” e si era obbligato a far eseguire le opere di urbanizzazione previste dal piano di lottizzazione entro diciotto mesi dalla relativa concessione edilizia;

– decorsi quattro anni, nessuna opera di urbanizzazione era stata eseguita, il piano di lottizzazione era stato oggetto di indagini penali e i terreni promessi in vendita erano stati sottoposti a sequestro conservativo in forza di due distinti provvedimenti giudiziali, entrambi ritualmente trascritti, fino a concorrenza complessiva di quattro miliardi di lire;

– gli attori avevano ottenuto un sequestro conservativo, concesso dal tribunale di Catania con ordinanza del 6 novembre 1996, in danno del Bu.;

– in data 18 ottobre 1986 il sindaco del comune di Augusto aveva denegato la concessione edilizia silenziosamente sentita, per essersi la proprietaria dei lotti, Ausonia s.p.a., resa inadempiente alle obbligazioni assunte in sede di convenzione di lottizzazione.

Sulla scorta di tali premesse gli attori chiedevano dichiararsi la risoluzione dei preliminari di vendita per inadempimento del promettente venditore e Bo. il convenuto al pagamento di somma pari al doppio della caparra da ciascuno di loro versata, maggiorata degli interessi legali.

Il Bu., ritualmente costituitosi, resisteva alle domande assumendo, per un verso che nessun adempimento era lui ascrivibile e, per altro verso, che la responsabilità del ritardo nell’esecuzione delle opere era imputabile al Comune di Augusta. Il Bu. proponeva domanda riconvenzionale di condanna degli attori al pagamento delle rate di prezzo rimaste insolute, da versarsi alla data di invio della raccomandata di inizio dei lavori (comunque avviati il 20 settembre 1996) e, inoltre, chiamava in causa il comune di Augusta per essere da questo garantito di quanto eventualmente da lui dovuto agli attori nella denegata ipotesi di accoglimento delle loro domande.

Il tribunale di Catania, qualificato il rapporto dedotto in giudizio come promessa del fatto del terzo, interpretava la domanda di risoluzione proposta dagli attori quale azione di recesso ex articolo 1385 c.c., dichiarava risolti gli impugnati contratti e condannava il Bu. al pagamento, in favore di ciascuno dei promissari acquirenti, di una somma pari al doppio della caparra corrisposta, rigettando tanto fa domanda riconvenzionale da costui proposta nei confronti degli attori quanto la domanda di garanzia da costui proposta nei confronti del comune di Augusta.

La corte d’appello di Catania, adita con l’appello del Bu., confermava la statuizione di risoluzione dei contratti de quibus, ma, riformando sul punto la sentenza di prime cure, correggeva la qualificazione della domanda degli attori effettuata dal tribunale e – affermando che costoro non avevano esercitato il diritto di recesso ex art. 1385 c.c., ma, come fatto palese dal tenore letterale dell’atto di citazione, avevano proposto una domanda di risoluzione giudiziale rigettava la domanda di restituzione del doppio della caparra e limitava la condanna del Bu. alla restituzione delle caparre ricevute, confermando altresì il rigetto delle domande proposte dal Bu. contro gli attori e contro il comune di Augusta.

La sentenza d’appello viene impugnata dagli originari attori con ricorso per cassazione fondato su un unico motivo, riferito alla violazione dell’art. 1385 c.c., e art. 112 c.p.c., ed al vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione, con cui in sostanza si censura la qualificazione della domanda operata dalla corte d’appello come azione di risoluzione giudiziale invece che come esercizio del diritto di recesso ex art. 1385 c.c..

Il Bu. ha resistito al ricorso, proponendo a propria volta ricorso incidentale su sei motivi.

I ricorrenti hanno depositato controricorso a ricorso incidentale.

Il comune di Augusta non ha spiegato attività difensiva in questa sede.

La causa è stata discussa alla pubblica udienza del 10.11.16, per la quale entrambe le parti hanno depositato una memoria illustrativa e nella quale il Procuratore Generale ha concluso come in epigrafe.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va disattesa l’eccezione di tardività del ricorso principale sollevata dal contro ricorrente.

Quanto al rispetto del termine lungo, che scadeva il 7 maggio 2012, è sufficiente rilevare che il ricorso risulta spedito per posta, ai sensi della L. n. 53 del 1994, appunto in data 7 maggio; d’altra parte, come chiarito da questa Corte con la sentenza n. 15234/14, il principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante ed il destinatario, previsto dall’art. 149 c.p.c., è applicabile anche alla notificazione effettuata dall’avvocato, munito della procura alle liti e dell’autorizzazione del consiglio dell’ordine cui è iscritto, a norma della L. 21 gennaio 1994, n. 53, art. 1; con la conseguenza che, per stabilire la tempestività o la tardività della notifica, rileva unicamente la data di consegna del plico all’agente postale incaricato del recapito secondo le modalità stabilite dalla L. 20 novembre 1982, n. 890.

Quanto all’assunto del contro ricorrente secondo cui il ricorso sarebbe tardivo perchè nella specie non si applicherebbe la sospensione feriale, giacchè la domanda introduttiva conteneva implicitamente la richiesta di convalida del sequestro conservativo, è sufficiente rilevare che il controricorrente non allega, nè dimostra, che la domanda di sequestro avanzata dagli originari attori risalisse ad epoca anteriore all’1/1/93 (a pag. 5 del controricorso, per contro, si riferisce che il provvedimento di sequestro fu emesso il 6/11/96) e, quindi, che il concesso sequestro fosse soggetto a convalida ai sensi dell’art. 680 c.p.c., abrogato dalla L. n. 353 del 1990, con decorrenza, appunto, dall’1/1/93.

Il ricorso principale è dunque ammissibile. Esso è tuttavia infondato.

Il suo unico motivo si articola in due censure.

Con la prima censura i ricorrenti lamentano che la corte d’appello non abbia colto che l’esercizio dell’azione di recesso era implicito nella richiesta di restituzione del doppio della caparra.

La doglianza non può trovare accoglimento. Il Collegio non intende mettere in discussione il principio espresso da questa Corte con la sentenza n. 2032/94 secondo cui con riguardo alla caparra confirmatoria regolata dall’art. 1385 c.c., una domanda di recesso, ancorchè non formalmente proposta, può ritenersi egualmente, anche se implicitamente, avanzata in causa dalla parte adempiente, quando la stessa abbia richiesto la condanna della controparte, la cui inadempienza sia stata dedotta come ragione legittimante la pronunzia di risoluzione del contratto, alla restituzione del doppio della caparra a lei a suo tempo corrisposta quale unica ed esaustiva sanzione risarcitoria di siffatta inadempienza.

Ma il fatto che la domanda di recesso possa ritenersi implicitamente avanzata quando l’attore abbia chiesto la restituzione del doppio della caparra non significa che in tali casi detta domanda debba sempre ritenersi implicitamente avanzata; l’interpretazione della domanda, d’altra parte, spetta al giudice di merito, come costantemente affermato da questa Corte, da ultimo con le sentenze nn. 2630/14 e 21874715, nelle quali si precisa che ove il giudice del merito abbia espressamente ritenuto che una certa domanda era o non era stata avanzata – e quindi era o non era compresa nel “thema decidendum” tale statuizione, ancorchè in ipotesi erronea, non può essere direttamente censurata per ultrapetizione o infrapetizione, atteso che, avendo comunque il giudice svolto una motivazione sul punto, dimostrando come una certa questione debba ritenersi ricompresa o esclusa tra quelle da decidere, il difetto di ultrapetizione o di infrapetizione non è logicamente verificabile prima di avere accertato l’erroneità di quella medesima motivazione. In tal caso, il dedotto errore del giudice non si configura come error in procedendo, ma attiene al momento logico relativo all’accertamento in concreto della volontà della parte, e non a quello inerente a principi processuali, sicchè detto errore può concretizzare solo una carenza nell’interpretazione di un atto processuale, ossia un vizio sindacabile in sede di legittimità unicamente sotto il profilo del vizio di motivazione.

Ciò posto, il Collegio rileva che l’interpretazione alla domanda giudiziale operata dalla corte d’appello non è stata adeguatamente censurata mediante l’enucleazione di specifici vizi logici o di specifiche violazioni dei canoni di ermeneutica contrattuale; la prima censura va quindi disattesa.

Con la seconda censura si assume che – poichè la domanda di recesso può essere esercitata anche in appello, così che la parte adempiente può chiedere per la prima volta in appello la condanna della controparte al versamento del doppio della caparra – la corte catanese avrebbe errato nel non rilevare che gli appellati, chiedendo la conferma della sentenza di primo grado che aveva condannato il Bu. a restituire loro il doppio della caparra, avevano implicitamente esercitata in appello l’azione di recesso.

La doglianza non può essere accolta, perchè il presupposto su cui si fonda, cioè che la domanda di restituzione del doppio della caparra potrebbe essere proposta per la prima volta in appello, è smentito dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte, che, con la sentenza n. 553/09, hanno affermato che, in tenia di contratti cui acceda la consegna di una somma di denaro a titolo di caparra confirmatoria, qualora il contraente non inadempiente abbia agito per la risoluzione (giudiziale o di diritto) ed il risarcimento del danno, costituisce domanda nuova, inammissibile in appello, quella volta ad ottenere la declaratoria dell’intervenuto recesso con ritenzione della caparra (o pagamento del doppio), avuto riguardo – oltre che alla disomogeneità esistente tra la domanda di risoluzione giudiziale e quella di recesso ed all’irrinuiciabilità dell’effetto conseguente alla risoluzione di diritto – all’incompatibilità strutturale e funzionale tra la ritenzione della caparra e la domanda di risarcimto: la funzione della caparra, consistendo in una liquidazione anticipata e convenzionale del danno volta ad evitare l’instaurazione di un giudizio contenzioso, risulterebbe infatti frustrata se alla parte che abbia preferito affrontare gli oneri connessi all’azione risarcitoria per ottenere un ristoro patrimoniale più cospicuo fosse consentito – in contrasto con il principio costituzionale del giusto processo, che vieta qualsiasi forma di abuso processuale – di modificare la propria strategia difensiva, quando i risultati non corrispondano alle sue aspettative.

Il ricorso principale va quindi rigettato.

Il ricorso incidentale si articola su sei motivi.

I primi quattro motivi attingono la statuizione di accoglimento della domanda risolutoria, contestando l’apprezzamento delle risultanze istruttorie operato dalla corte distrettuale. La censure proposte con tali motivi, in sostanza, si appuntano contro le conclusioni a cui è approdato il libero convincimento del giudice di merito e non contro eventuali vizi del percorso formativo di tale convincimento; esse cioè si risolvono in una istanza di revisione, da parte della Corte di cassazione, delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito e pertanto vanno giudicate inammissibili. Infatti, come questa Corte ha più volte affermato (cfr. sent. n. 7972/07), nel giudizio di cassazione la deduzione del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, non consente alla parte di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una sua diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito: le censure poste a fondamento del ricorso non possono pertanto risolversi nella sollecitazione di una lettura delle risultanze processuali diversa da quella operata dal giudice di merito, o investire la ricostruzione della fattispecie concreta, o riflettere un apprezzamento dei fatti e delle prove difforme da quello dato dal giudice di merito.

Il quinto motivo attinge la statuizione di rigetto della domanda contro il comune. Anche tale motivo risulta inammissibile in questa sede di legittimità, perchè si risolve in considerazioni di mero fatto, che attingono apprezzamenti squisitamente di merito della corte territoriale.

Con il sesto motivo si censura la regolazione delle spese operata dalla corte territoriale, argomentando che quest’ultima, avendo accolto l’appello del Bo. sul punto della restituzione del doppio della caparra, avrebbe dovuto disporre la compensazione, almeno parziale, delle spese del grado.

Il motivo non ha pregio. Al riguardo va considerato, in primo luogo, che dovendo il principio della soccombenza applicarsi tenendo conto dell’esito complessivo della lite (cfr. Cass. 19122/15) – in caso di accoglimento parziale del gravame il giudice di appello può compensare, in tutto o in parte, le spese, ma non anche porle, per il residuo, a carico della parte risultata comunque vittoriosa, sebbene in misura inferiore a quella stabilita in primo grado; in secondo luogo, che il mancato esercizio del potere di compensazione non è sindacabile in questa sede.

Questa Corte ha infatti già più volte chiarito (cfr. sentt. nn. 8889/00, 5386/03, 15317/13) che, in tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa; pertanto, esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi di concorso di altri giusti motivi.

In definitiva vanno quindi rigettati tanto il ricorso principale quanto quello incidentale.

Le spese del giudizio di cassazione si compensano in considerazione della soccombenza reciproca.

PQM

La Corte rigetta i ricorsi principale e incidentale.

Compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2017

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