Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9114 del 20/04/2011
Cassazione civile sez. III, 20/04/2011, (ud. 03/03/2011, dep. 20/04/2011), n.9114
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 5586/2006 proposto da:
A.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA COLA
DI RIENZO 69, presso lo studio dell’avvocato NATOLI Giorgio, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato DE SANTIS QUINTO,
giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
G.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE
CLODIO 14, presso lo studio dell’avvocato GRAZIANI GIANFRANCO,
rappresentato e difeso dall’avvocato PERUGI Giuliano, giusta procura
speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 48/2005 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA
dell’11/11/01, depositata il 16/03/2005;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
03/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA VIVALDI;
udito l’Avvocato Roberta Corsi, (delega avvocato Quinto De Santis),
difensore del ricorrente che si riporta ai motivi del ricorso ed
insiste per l’accoglimento;
è presente il P.G. in persona del Dott. IMMACOLATA ZENO che ha
concluso per l’improponibilità: la sentenza manca della relata di
notifica.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A.A.conveniva, davanti al tribunale di Perugia, G.A. chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti a seguito di una fornitura di concimi incompatibili con le coltivazioni praticate secondo un piano colturale predisposto e consigliato dallo stesso convenuto; al quale, però, erano conseguiti risultati pessimi, sia sotto il profilo qualitativo, sia sotto quello quantitativo.
Il convenuto, costituitosi, contestava la fondatezza della domanda proponendo, a sua volta, domanda riconvenzionale per il pagamento del residuo corrispettivo dovutogli per la vendita del concime.
Il tribunale, con sentenza del 6.2.2001, rigettava la domanda principale accogliendo quella riconvenzionale.
Ad eguale conclusione perveniva la Corte d’Appello che, con sentenza del 16.3.2005, rigettava l’appello proposto dall’ A..
Quest’ultimo ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
Resiste con controricorso il G..
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso per cassazione è improcedibile.
Il ricorrente da atto, nella prima pagina del ricorso, di proporre lo stesso avverso la sentenza n. 48/05 emessa dalla Corte d’Appello di Perugia in data 11.11.01 e depositata in cancelleria il 16.3.2005, “notificata il 7-8/12/05”.
Depositata con il presente ricorso ed allegata allo stesso, però, non vi è la copia della sentenza impugnata con la relata di notificazione, ma soltanto copia autentica della sentenza senza tale relazione.
A tal fine, deve, infatti, rilevarsi che le Sezioni Unite di questa Corte, con ordinanza del 16.4.2009 n. 9005 (e succ. conformi; da ultimo Cass. 11.5.2010 n. 11376), hanno stabilito che la previsione – di cui all’art. 369 cod. proc. civ., comma 2, n. 2 – dell’onere di deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al primo comma della stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte della Corte di cassazione – a tutela dell’esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale – della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l’osservanza del cosiddetto termine breve.
Pertanto, nell’ipotesi in cui il ricorrente, espressamente od implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata – come nella specie espressamente indicato in ricorso, limitandosi, però, a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione deve essere dichiarato improcedibile.
Resta possibile, peraltro, evitare la declaratoria di improcedibilità soltanto attraverso la produzione separata di una copia con la relata avvenuta nel rispetto dell’art. 372 cod. proc. civ., comma 2, applicabile estensivamente, purchè entro il termine previsto dall’art. 369 cod. proc. civ., comma 1; adempimenti questi non effettuati nel caso in esame.
Deve, invece, escludersi – come stabilito nella stessa decisione – ogni rilievo dell’eventuale mancata contestazione in ordine all’osservanza del termine breve, da parte del controricorrente, ovvero del deposito, da parte sua, di una copia con la relata, o della presenza di tale copia nel fascicolo d’ufficio, da cui emerga, in ipotesi, la tempestività dell’impugnazione.
Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico del ricorrente.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in complessivi Euro 1.800,00 di cui Euro 1.600,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 3 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2011