Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9113 del 02/04/2019

Cassazione civile sez. lav., 02/04/2019, (ud. 11/12/2018, dep. 02/04/2019), n.9113

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28018/2013 proposto da:

D.A.M.S., elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE DEI PARIOLI 74, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO

PISELLI, rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO GIUA;

– ricorrente –

contro

AZIENDA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE DELLA SARDEGNA (A.R.P.A.S.) in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE ARRIGO BOITO 31, presso lo studio

dell’avvocato MARTA DIAZ, rappresentata e difesa dall’avvocato

PIETRO NATALE DIAZ;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 171/2013 della CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI

SEZ. DIST. DI SASSARI, depositata il 03/06/2013 R.G.N. 319/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/12/2018 dal Consigliere Dott. IRENE TRICOMI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VISONA’ Stefano, che ha concluso per estinzione o declaratoria di

inammissibilità;

udito l’Avvocato FRANCESCO PISELLI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’Appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, con la sentenza n. 171 del 2013, rigettava l’appello proposto da D.A.M.S. nei confronti dell’ARPAS, avverso la sentenza n. 742 del 2012 emessa dal Tribunale di Sassari tra le parti.

5. Il Tribunale aveva respinto la domanda del lavoratore di accertamento del proprio diritto ad essere inquadrato come dirigente del servizio sanitario, contratto applicato dall’ARPAS presso cui lo stesso era transitato dal Consorzio SAR, ove era un quadro secondo il contratto commercio.

6. Per la cassazione di tale sentenza l’originario ricorrente ha proposto ricorso affidato a quattro motivi.

7. Resiste, con controricorso l’ARPAS.

6. In prossimità dell’udienza pubblica, il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, notificato alla controricorrente e non accettata da quest’ultima, come esposto nella memoria depositata in prossimità dell’udienza pubblica.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. In ragione della rinuncia al ricorso deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l’interesse alla decisione.

2. Nella specie la rinuncia, come esposto nel relativo atto e come conviene anche l’ARPAS nella memoria, ha fondamento nell’intervento di Det. ARPAS 29 settembre 2018, n. 1127, con la quale al ricorrente veniva conferito l’incarico di dirigente, così ottenendo l’inquadramento ab origine richiesto.

L’atto di rinuncia al ricorso per cassazione, in assenza dei requisiti di cui all’art. 390 c.p.c., u.c., sebbene non idoneo a determinare l’estinzione del processo, denota il venire meno definitivo di ogni interesse alla decisione e comporta, pertanto, la cessazione della materia del contendere.

3. Le spese del giudizio vanno compensate tra le parti avendo riguardo al comportamento processuale delle parti e alle ragioni della rinuncia.

4. Non è dovuto il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte dichiara cessata la materia del contendere e compensa tra le parti le spese del giudizio. Non è dovuto il raddoppio del contributo unificato.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2019

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