Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9113 del 01/04/2021

Cassazione civile sez. lav., 01/04/2021, (ud. 19/01/2021, dep. 01/04/2021), n.9113

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – rel. Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2244/2015 proposto da:

S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI

SCIPIONI 94, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNA FIORE, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAOLO ZANARDI;

– ricorrente – principale –

contro

REGIONE VENETO, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. CONFALONIERI n. 5, presso

lo studio dell’avvocato ANDREA MANZI, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati EZIO ZANON, EMANUELE MIO, FABIO ALBERTO

ROVERSI MONACO, ANTONINO MORELLO;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 234/2014 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 11/07/2014 R.G.N. 900/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/01/2021 dal Consigliere Dott. AMELIA TORRICE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MUCCI Roberto, che ha concluso per estinzione per rinuncia;

udito l’Avvocato MANZI FEDERICA per delega verbale Avvocato ANDREA

MANZI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Venezia in funzione di giudice del lavoro aveva rigettato la domanda proposta da S.G. nei confronti della Regione Veneto e dell’Azienda Unità Locale Socio-Sanitaria n. 10 volta alla condanna delle convenute al pagamento della somma di Euro 322.696,85, a titolo di integrazione del compenso percepito in relazione all’incarico di direttore generale della AUSL n. (OMISSIS) espletato dal 1.1.2000 al 31.12.2007.

2. La sentenza di primo grado è stata confermata dalla Corte di Appello di Venezia, con la sentenza indicata in epigrafe.

3. Avverso questa sentenza S.G. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, al quale ha resistito con controricorso la Regione Veneto che ha proposto ricorso incidentale affidato ad un unico motivo.

4. Successivamente alla notifica del ricorso il ricorrente principale ha dichiarato di rinunciarvi e la rinuncia è stata accettata dalla controricorrente, la quale ha contestualmente dichiarato di rinunciare al ricorso incidentale, con atto ritualmente notificato al ricorrente.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorrente principale denuncia:

5. con il primo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 3, comma 6, come modificato dal D.Lgs. 30 dicembre 1993, n. 517, emanato a seguito della L. 23 ottobre 1992, n. 4121, art. 1, D.P.C.M. 19 luglio 1995, n. 502, art. 1, comma 5 e art. 2, comma 5, emanato in applicazione del D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 3, comma 6, come succ. modd., del D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229, art. 3 bis, emanato a seguito della L. 30 novembre 1998, n. 419, D.P.C.M. 31 maggio 2001, n. 319, art. 1, lett. c) e art. 2, lett. c), che in esecuzione del D.Lgs. n. 229 del 1999, art. 3 bis, aveva modificato del D.P.C.M. 19 luglio 1995, n. 502, art. 1, comma 5 e art. 2, comma 5;

6. con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione dell’art. 2940 c.c., n. 5 e omesso esame di un punto decisivo della controversia;

7. con il terzo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa pronuncia su un punto essenziale della controversia (motivo di appello concernente la statuizione di primo grado recante condanna alle spese di esso ricorrente);

8. La ricorrente incidentale denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione degli artt. 2222 e 2225 c.c., ovvero dell’art. 2333 c.c. e del D.P.C.M. 19 luglio 1995, n. 502, art. 1, comma 7 e, in subordine ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame dell’eccezione di infondatezza della domanda di adeguamento del compenso fissato in un contratto d’opera.

9. Deve essere dichiarata, ex art. 391 c.p.c., l’estinzione del giudizio in quanto (cfr. p. n. 4 di questa sentenza), successivamente alla notifica del ricorso principale(il ricorrente principale ha dichiarato di rinunciarvi e la rinuncia è stata accettata dalla controricorrente – ricorrente incidentale, la quale ha contestualmente dichiarato di rinunciare al ricorso incidentale, con atto ritualmente notificato al ricorrente.

10. Non v’è spazio per la pronuncia sulle spese (art. 391 c.p.c., u.c.).

11. Non sussistono le condizioni processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, non applicabile a fronte di una pronuncia di estinzione, non di rigetto o di inammissibilità o improponibilità (Cass. n. 19071/2018; Cass. n. 31732/2018).

PQM

La Corte;

dichiara l’estinzione del giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 1 aprile 2021

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