Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9112 del 19/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 19/05/2020, (ud. 31/01/2019, dep. 19/05/2020), n.9112

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 9943-2018 R.G. proposto da:

P. F. S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dall’avvocato Santi Magazzù ed elettivamente

domiciliata in Roma, Via Federico Confalonieri 5, presso lo studio

dell’avvocato Andrea Manzi;

– ricorrente –

contro

COSTRUZIONI EDILIZIE APPALTI E MANUTENZIONI C.E.D.A.M. S.R.L.;

– intimata –

per regolamento di competenza avverso il decreto del Tribunale di

Palermo, depositata il 23/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 31 gennaio 2019 dal Consigliere Relatore Dott.

Cosimo D’Arrigo;

lette le conclusioni scritte dei Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. Tommaso Basile, che chiede

l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO

La CEDAM s.r.l. intimava alla P. F. s.p.a. sfratto per morosità relativa alla locazione di un compendio immobiliare ad uso alberghiero in (OMISSIS).

La società intimata si costituiva in giudizio, opponendosi allo sfratto, ed eccepiva in via preliminare l’incompetenza del tribunale ordinario, per essere la controversia compromessa in arbitri, giusta la clausola contenuta nel contratto di locazione, art. 12.

Il Tribunale di Palermo, rilevava che la CEDAM s.r.l. era in amministrazione giudiziaria in quanto sottoposta ad una misura di prevenzione preordinata alla confisca ex L. n. 575 del 1965; riteneva che tale circostanza determinava l’inoperatività della clausola arbitrale, poichè il “perseguimento dei superiori interessi pubblicistici esclude (…) che la valutazione della controversia possa essere rimessa a soggetti non statuali”. Osservava, inoltre, che la clausola arbitrale era “eminentemente generica, non indicando, oltre ad un solo unico arbitro, le modalità ed i parametri di nomina degli stessi”. Pertanto, ritenendo la propria competenza, disponeva il mutamento del rito e assegnava alle parti un termine perentorio per procedere alla mediazione obbligatoria.

Avverso tale provvedimento la P. F. s.p.a. ha presentato istanza per regolamento di competenza.

La CEDAM s.r.l. non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Il consigliere relatore, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 380-bis c.p.c., (come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. e, conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), ha formulato proposta di trattazione del ricorso in camera di consiglio non partecipata.

Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Il ricorso per regolamento di competenza è inammissibile.

Infatti, nel procedimento per convalida di sfratto, la questione di competenza, come ogni altra questione volta a contestare la domanda di merito, può ben essere sollevata già nell’udienza di comparizione, anche al fine di contrastare l’accoglimento dell’eventuale istanza intesa ad ottenere l’ordinanza di rilascio, ma il suo esame è compiuto nella stessa sede in funzione della sola decisione su tale domanda incidentale, sicchè un’espressa decisione sulla questione di competenza non la si può qualificare come sentenza, dovendo detta questione essere comunque decisa nel conseguente giudizio a cognizione piena sulla domanda di merito. Ne consegue che è inammissibile il regolamento di competenza proposto avverso una decisione sulla competenza che sia stata adottata all’esito della fase a cognizione sommaria del suddetto procedimento unitamente al provvedimento di rilascio con riserva delle ulteriori eccezioni dell’intimato (Sez. 3, Ordinanza n. 4016 del 18/02/2008, Rv. 601899 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 14476 del 28/05/2019, Rv. 654306 – 02).

In conclusione, la questione di competenza potrà essere ritualmente proposta solo dopo l’instaurazione del giudizio di merito.

Poichè la parte intimata non ha svolto attività difensiva, non si fa luogo alla liquidazione delle spese processuali.

Avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso i sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il regolamento di competenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del medesimo D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2020

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