Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9112 del 07/04/2017
Cassazione civile, sez. VI, 07/04/2017, (ud. 09/03/2017, dep.07/04/2017), n. 9112
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20570-2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO D’ITALIA
19, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO CUPPONE, rappresentato e
difeso dall’avvocato RAFFAELE LEBOTTI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 144/1/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di POTENZA, depositata il 02/02/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 09/03/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI
CONTI.
Fatto
FATTI E MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro la sentenza resa dalla CTR Basilicata indicata in epigrafe che ha confermato la decisione di primo grado, ritenendo illegittima la notifica dell’accertamento effettuato nei confronti di M.M. con raccomandata e non notificato ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 e dell’art. 137 c.p.c.;
Rilevato che la parte intimata si è costituita con controricorso, pure depositando memoria;
Rilevato che il procedimento può essere definito con motivazione semplificata;
Considerato che il secondo motivo di ricorso è infondato, avendo la CTR espresso le ragioni poste a fondamento della conferma della sentenza di primo grado;
Considerato che il primo motivo, con il quale si prospetta la violazione della L. n. 890 del 1982, art. 14 e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, e art. 137 c.p.c., è fondato;
Considerato che a partire dal 15 maggio 1998, data di entrata in vigore della L. n. 146 del 1998, art. 20 (che ha modificato la L. n. 890 del 1982, art. 14), gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente sicchè, quando il predetto ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell’atto, si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982 – cfr. Cass. n. 17598/2010 -;
Considerato che tali principi sono costantemente affermati da questa Corte – cfr., da ultimo, Cass. n. 16488/2016, in tema di appello -;
Considerato che questa Corte è altresì ferma nel ritenere che la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato l’avviso di liquidazione o di accertamento senza intermediazione dell’ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, in quanto le disposizioni di cui alla L. 20 novembre 1982, n. 890 attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall’ufficiale giudiziario ex art. 140 c.p.c.;
Considerato che da ciò consegue che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull’avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, – Cass. n. 9111 del 06/06/2012 -;
Considerato che la CTR non si è attenuta ai superiori principi, ritenendo l’inesistenza della notifica dell’atto con spedizione diretta che avrebbe, per converso, ritenere pienamente legittima;
Considerato che i rilievi difensivi esposti nella memoria dalla controricorrente non sono idonei a giustificare un esito diverso della lite, avendo il consigliere relatore indicato gli estremi della giurisprudenza rilevante ai fini della decisione del secondo motivo;
Considerato che, in accoglimento del primo motivo di ricorso, disatteso il secondo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR della Basilicata anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c.
Accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR della Basilicata anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione sesta civile, il 9 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2017