Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9111 del 19/05/2020
Cassazione civile sez. VI, 19/05/2020, (ud. 11/07/2019, dep. 19/05/2020), n.9111
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1626/2015 R.G. proposto da:
U.G., rappresentato e difeso dall’avv. Vincenzo Faraci,
con domicilio in Termini Imerese, Via Eurako n. 1/A, presso lo
studio dell’avv. Maria Chiara Lupo.
– ricorrente –
contro
R.R..
– intimato –
avverso l’ordinanza del Tribunale di Termini Imerese, depositata in
data 20.5.2014, notificata in data 15.7.2014.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno
11.7.2019 dal Consigliere Giuseppe Fortunato.
Fatto
FATTI DI CAUSA
R.R. ha adito il tribunale di Termini Imerese assumendo di possedere da oltre un anno l’immobile con adiacente spiazzo di terreno occupato illegittimamente da U.G. con il deposito di materiale di risulta.
Ha chiesto la cessazione delle molestie.
Il tribunale ha accolto il ricorso possessorio ed ha ordinato la rimozione del materiale depositato sulla striscia posseduta dal ricorrente.
Il provvedimento è stato confermato in sede di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., stabilendo che il possesso dell’immobile da parte del R. era provato dalle dichiarazioni di taluni degli informatori ritenute credibili nonostante i rapporti di amicizia o di parentela intercorrenti con la parte – e che il potere di fatto non era stato esercitato in modo clandestino poichè l’ U. aveva la possibilità di avvedersi dell’accesso all’immobile da parte del resistente, essendo infine irrilevante la presenza di materiale di risulta da data anteriore alla violazione denunciata.
Avverso detta ordinanza U.G. ha proposto ricorso sulla base di un unico motivo di ricorso.
R.R. non ha svolto difese.
Con ordinanza interlocutoria n. 24879/2018, il Collegio ha concesso gg. 90 per la rinnovazione della notifica del ricorso presso il difensore del resistente.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo si denuncia la violazione degli artt. 15-19 c.p.c., del D.M. n. 55 del 2014, artt. 1, 4, e 5, per aver il tribunale erroneamente liquidato le spese processuali, non tenendo conto che il valore della domanda, calcolato in base al reddito dominicale risultante dagli atti, era pari ad Euro 20,00, e per aver proceduto alla quantificazione di dette spese senza specificare le singole voci, nonostante il deposito della nota da parte del difensore del resistente.
Trattandosi di controversia rientrante nel primo scaglione di cui al D.M. n. 55 del 2014, Tabella n. 10, la condanna non poteva essere superiore ad Euro 450,00.
Il ricorso è inammissibile.
Dall’attestazione di cancelleria 22.3.2019, risulta che il ricorrente non ha provveduto al deposito dell’atto di rinnovazione della notifica del ricorso alla parte resistente, come disposto con ordinanza interlocutoria, comunicata in data 9.10.2018.
L’inosservanza dell’ordine di rinnovazione conduce, quindi, all’inammissibilità del ricorso, stante la perentorietà del termine concesso dal Collegio (Cass. 14742/2019; Cass. 9097/2019; Cass. 625/2008).
Nulla sulle spese, non avendo l’intimato svolto difese.
Si dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, se dovuto.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso.
Dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 luglio 2019.
Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2020