Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9111 del 06/05/2015


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Civile Sent. Sez. L Num. 9111 Anno 2015
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: MAISANO GIULIO

SENTENZA

sul ricorso 1702-2009 proposto da:
NUOVE ACQUE S.P.A. c.f. 01616760516, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA LUIGI GIUSEPPE FARAVELLI 22,
presso lo studio dell’avvocato ARTURO MARESCA, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato RICCARDO
2015

DEL PUNTA, giusta delega in atti;
– ricorrente –

460

contro
3

CAPACCI FRANCESCO CPCFNC66B12A390S, PISONI LUIGINO
PSNLGN50M21A859C, INNOCENTI LAILA NNCLLA54A62A390V,

Data pubblicazione: 06/05/2015

MARZOCCHI RENATO MRZRNT47C18A390Q, MARAGHINI MAURO
MRGMRA63B19C665Q, ROSELLI RAFFAELLO RSLRFL50H14A390Y,
MENCAGLI ALVARO MNCLVR53T25A390G, MARMORINI ALESSANDRO
MRNLSN64501A390H, BIONDINI GIULIANO BNDGLN53L1613670Z,
GOTTI GIUSEPPE GTTGPP58L11C319Z, FORNAINI PIETRO

STEFANIA DNTSFN65D66A390N, ROSSI LUCIANO
RSSLCN44E21A390E, MAFFUCCI GIUSEPPE MFCGET58814A390W,
GERINI GUIDO GRNGDU52L03C2638, elettivamente
domiciliati in ROMA, PIAZZA CAMERINO 15, presso lo
studio dell’avvocato ALESSANDRA VICINANZA,
rappresentati e difesi dall’avvocato PAOLO BORRI,
giusta delega in atti;
– controxicoxrenti –

avverso la sentenza n. 1077/2008 della CORTE D’APPELLO
di FIRENZE, depositata il 08/07/2008 R.G.N. 492/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 28/01/2015 dal Consigliere Dott. GIULIO
MAISANO;
udito l’Avvocato DEL PUNTA RICCARDO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

FRNPTR52L06G451U, MORI PAOLO MROPLA64D06A390T, DONATI

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza dell’8 luglio 2008 la Corte d’appello di Firenze ha
confermato la sentenza del Tribunale di Arezzo del 13 gennaio 2006 con la
quale è stato dichiarato il diritto dei lavoratori indicati in epigrafe quali
controricorrenti, a che gli scatti di anzianità che loro competono, ai sensi

Acque S.p.A., determinati con riferimento al contenuto normativo di tale
contratto collettivo ma con decorrenza dalla data della loro effettiva
assunzione da parte del Comune di Arezzo, con la conseguente condanna
della società Nuove Acque al pagamento delle differenze retributive
rispetto al trattamento praticato dal maggio 1999 in poi. La Corte
territoriale ha motivato tale pronuncia richiamando il principio indicato
dall’art. 2112 cod. civ. in materia di cessione di azienda, relativo al
mantenimento dei diritto maturato nel rapporto di lavoro alle dipendenze
della cedente, principio derogabile solo con legge speciale, né rileva la
questione dell’irretroattività delle previsioni contrattuali a tutela dei diritti
quesiti in quanto i lavoratori in questione si sono limitati ad invocare il loro
diritto all’anzianità maturata nel periodo di durata del rapporto alle
dipendenze della cedente.
La Nuove Acque s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione avverso tale
sentenza articolato su quattro motivi illustrati da memoria.
Resistono i lavoratori con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione della
Legge Regionale (Toscana) 4 aprile 1997, emanata in virtù dell’art. 12,
comma 3, legge delega 5 gennaio 1994, n. 36; nonché dell’art. 34 del d.lgs.
3 febbraio 1993 n. 29, come sostituito dall’art. 19 d.lgs. 31 marzo 1998, n.

del CCNL Federgasacqua siano, dalla data del loro passaggio alle Nuove

80, trasfuso poi nell’art. 31 del d.lgs. 30 marzo 2001. n. 165. e dell’art.
2112 cod. civ., ex art. 360, n. 3 cod. proc. civ. In particolare si deduce che
la disciplina legale di cui all’art. 2112 cod. civ. sarebbe stata derogata dalla
suddetta disciplina legale speciale regionale.
Con il secondo motivo si assume insufficiente motivazione su un fatto

controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360, n. 5 cod. proc. civ. con
riferimento all’applicabilità dell’art. 2112 cod. civ.
Con il terzo motivo si deduce, ex art. 360, n. 5 cod. proc. civ., violazione e
falsa applicazione di legge con riferimento agli artt. 2112 cod. civ. e 39
CCNL 17 novembre 1995 per i dipendenti delle imprese di pubblici servizi,
del gas, dell’acqua e vari. In particolare si assume che la previsione
contrattuale riguardante l’anzianità di servizio non potrebbe comunque
essere applicata retroattivamente
Con il quarto motivo si lamenta ex art. 360, n. 5 cod. proc. civ.,
violazione e falsa applicazione di legge con riferimento agli arti. 2112 e
1362 e seguenti cod. civ. ex art. 360, n. 3 cod. proc. civ. deducendosi la
legittimità della deroga all’art. 2112 cod. civ. operata dalla disciplina
contrattuale in considerazione della previsione di un trattamento
complessivamente migliore per i lavoratori.
Il ricorso è fondato. Questa Corte ha più volte affrontato la questione ora
sottoposta all’esame del collegio, anche con specifico riferimento alla
fattispecie ora scrutinata (da ultimo Cass. 25 novembre 2014 n. 25021), e
non si ha motivo di discostarsi dall’orientamento già espresso.
Questa Corte con la sentenza n. 14208 del 2013 (che rimedita
l’orientamento già espresso da Cass. n. 13994 del 2007 e n. 2609 del 2008,
approfondendo l’esame della natura dell’anzianità di servizio e dei suoi
effetti sulla retribuzione) considerando la distinzione, correttamente

t

9-

r

sottolineata anche dall’attuale ricorrente, tra anzianità fatto storico, che di
per sé non genera diritti, e diritto che deriva solo a seguito di norme che
considerano tale fatto storico quale presupposto di fatto per il suo
riconoscimento, ha ribadito che devono essere tenuti distinti gli scatti di
anzianità, mai inseriti come istituto retributivo nella contrattazione

presso il nuovo datore di lavoro, anche solo sotto il profilo del sistema di
computo del pregresso periodo di lavoro, e ritenersi non imposta dall’art.
2112 c.c. la ricostruzione del trattamento scatti secondo la disciplina
collettiva in essere presso il cessionario in riferimento all’anzianità maturata
in precedenza presso l’ente cedente. Nella sentenza richiamata questa Corte
ha in tal senso ratificato il ragionamento della Corte di merito che aveva
evidenziato che, per dato ontologico, sia gli scatti, sia il relativo metodo di
calcolo e l’effetto acquisitivo geometrico tra anni e scatti periodici, non
rappresentano “diritti” maturati presso le aziende in cui è stata applicata la
contrattazione per il personale degli enti locali. Ha rimarcato che sotto altro
angolo visuale essi non sono diritti correlati e correlabili con l’anzianità già
conseguita, appunto perché presso il datore di lavoro precedente non
esisteva il diritto a percepire gli scatti periodici di anzianità.
L’acquisizione positiva di un ulteriore elemento retributivo — sulla scorta
del principio di immediatezza della sostituzione tra contrattazioni diverse permette quindi da subito, e nella specie dal giugno 1999, di prevedere il
calcolo degli scatti periodici, ma appunto a partire dal periodo lavorativo
regolato della contrattazione che ha previsto l’istituto, ferma restando ogni
ulteriore definizione a livello collettivo o individuale di miglior favore per
il lavoratore.
Il ricorso va quindi accolto con specifico riferimento al terzo e quarto
motivo.

collettiva degli enti locali, dal trascinamento dell’anzianità di servizio

Segue la cassazione della sentenza impugnata e, non essendo necessari
ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ex art.
t

384 comma 2 cod. proc. civ. con il rigetto delle domande proposte dagli
originari ricorrenti.
Il contrasto verificatosi sulla questione nella giurisprudenza determina la

P.Q.M.
La Corte di Cassazione accoglie il ricorso;
Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda
proposta dai contro ricorrenti con il ricorso introduttivo del giudizio di
primo grado;
Compensa fra le parti le spese dell’intero processo.
Così deciso in Roma il 28 gennaio 2015
Il Consigliere estensore

IliMsigente

compensazione tra le parti delle spese dell’intero processo.

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