Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9110 del 20/04/2011

Cassazione civile sez. III, 20/04/2011, (ud. 03/03/2011, dep. 20/04/2011), n.9110

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 6628/2010 proposto da:

L.F. (OMISSIS) (antistatario), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA TOSCANA 1, presso lo studio dell’avvocato

BRUNO TASSONE, rappresentato e difeso dall’avvocato TASSONE

Francesco, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

R.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA LUIGI MANCINELLI 65, presso lo studio dell’avvocato DE

PONTE NELLO, rappresentato e difeso dall’avvocato NASO Francesca,

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

D.M., M.M.;

– intimati –

sul ricorso 8414/2010 proposto da:

D.M. (OMISSIS), M.M.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA F.P. DE’

CALBOLI 5, presso lo studio dell’avvocato UTZERI E’VA, rappresentati

e difesi dall’avvocato GANINO BRUNO, giusta procura alle liti in

calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

R.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA LUIGI MANCINELLI 65, presso lo studio dell’avvocato DE

PONTE NELLO, rappresentato e difeso dall’avvocato NASO FRANCESCA,

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

L.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 36/2009 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO del

13.1.09, depositata il 26/01/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

03/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IMMACOLATA

ZENO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

p. 1. L.F. ha proposto ricorso per cassazione (iscritto al n.r.g. 6628 del 2010) contro R.A. e nei confronti di M.M. e D.M., avverso la sentenza del 26 gennaio 2009, con la quale la Corte d’Appello di Catanzaro, provvedendo sui giudizi riuniti a suo tempo introdotti da R.A. davanti al Tribunale di Vibo Valentia, rispettivamente nei confronti del ricorrente e di M. M. e della moglie D.M., ha rigettato gli appelli proposti dal L. e dal M. e dalla D..

Al ricorso ha resistito con controricorso il R..

1.1. Contro la stessa sentenza hanno proposto separato ricorso – iscritto al n.r.g. 8414 del 2010 – il M. e la D. contro il R., che ha resistito con controricorso, e nei confronti del L..

p. 2. Essendo il ricorso soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 e prestandosi ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c. nel testo anteriore alla L. n. 69 del 2009, è stata redatta relazione ai sensi di detta norma, che è stata notificata agli avvocati delle parti e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Il ricorrente L. ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

p. 1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., si sono svolte le seguenti considerazioni:

“(…) 3. – I ricorsi, in quanto proposti avverso la stessa sentenza, andranno riuniti a norma dell’art. 335 c.p.c. e per tale ragione si predispone un’unica relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

4. – Entrambi i ricorsi appaiono inammissibile per inosservanza dell’art. 366 bis, norma abrogata dalla L. n. 69 del 2009, art. 47, ma rimasta ultrattiva per i ricorsi proposti – come quelli in oggetto – contro provvedimenti pubblicati successivamente alla sua entrata in vigore, avvenuta il 4 luglio 2009.

4.1. – Ciò premesso, si rileva che in riferimento al primo ricorso, l’illustrazione del primo, del secondo, del terzo, del quinto, del sesto e dell’ottavo motivo, deducenti o vizi ai sensi del n. 3 o vizi ai sensi del n. 4 dell’art. 360 c.p.c., non si conclude con la formulazione del prescritto quesito di diritto, mentre, l’illustrazione del quarto e del settimo motivo, prospettanti vizi ai sensi del n. 5 dell’art. 360, non si conclude e nemmeno contiene alcun momento di sintesi espressivo della c.d. chiara indicazione cui alludeva l’art. 366 bis c.p.c., siccome richiesto da consolidata giurisprudenza della Corte (Cass. sez. un. n. 20603 del 2007, ex multis).

4.2. – A sua volta, quanto al secondo ricorso, l’illustrazione dei cinque motivi sui quali si fonda, deducenti vizi ai sensi del n. 3 o del n. 4 dell’art. 360 c.p.c., non si conclude con la formulazione dei prescritti quesiti di diritto”.

p. 2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali la memoria del ricorrente L. non replica efficacemente.

Infatti, quanto al rilievo di inammissibilità per mancata formulazione dei quesiti di diritto si pretende di ricavarli a posteriori formulandoli nella stessa memoria, il che è già stato da questa Corte escluso (si veda Cass. (ord.) n. 22390 del 2008; in senso conforme, Cass. n. 4443 del 2009; adde Cass. sez. un. 19444 del 2009, secondo cui: “Il ricorso per cassazione mancante dell’indicazione esplicita del quesito di diritto di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ., non può essere successivamente integrato con la sua formulazione nella memoria ex art. 380 bis cod. proc. civ., ancorchè non sia scaduto il termine per impugnare, ostandovi il principio della consumazione dell’impugnazione con la presentazione del primo ricorso”.

Quanto al rilievo di inammissibilità per la mancanza dell’enunciazione del momento di sintesi il ricorrente richiama precedenti che non si pongono in alcun modo in contrasto con Cass. sez. un. n. 29603 del 2007, seguita dalla costante giurisprudenza della Corte: non Cass. n. 26927 del 2007, che non solo non considera l’insegnamento delle Sezioni Unite, ma parla di esclusione del momento di sintesi conclusivo, là dove le Sezioni Unite esigono che il momento di sintesi sia “contenuto” nell’illustrazione del motivo;

non altrettanto Cass. sez. un. n. 11652 del 2008, che non si pone affatto in contrasto, anche per la brevità della sua motivazione, riprodotta dalla massima, con Cass. sez. un. n. 20603 del 2007.

Entrambi i ricorsi debbono, dunque, previa riunione, dichiararsi inammissibili.

Le spese relative a ciascun ricorso seguono la soccombenza a favore del R. e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li dichiara inammissibili. Condanna le parti ricorrenti di ognuno dei ricorsi alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione al resistente R., liquidate per ognuno dei ricorsi in Euro tremiladuecento, di cui Euro duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 3 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2011

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