Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9110 del 18/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 18/05/2020, (ud. 16/01/2020, dep. 18/05/2020), n.9110

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32362-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

L.C. SRL IN LIQUIDAZIONE, SERIT SICILIA SPA AGENTE PER LA

RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA DI CATANIA;

– intimate –

avverso la sentenza n. 3698/18/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata il

27/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RUSSO

RITA.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1.-. La s.r.l. L.C., soggetto interessato dal sisma della Sicilia del 13 dicembre 1990 ha impugnato le cartelle di pagamento relative a IRES e ILOR 1991/1992 eccependo la decadenza della amministrazione finanziaria dal potere impositivo e di riscossione. Il ricorso del contribuente è stato accolto in primo grado. Propone appello la Agenzia e la CTR della Sicilia con sentenza del 27.9.2017 rigetta la impugnazione, rilevando che la cartella di pagamento è stata notificata in data 25.3.2008 e i ruoli sono stati resi esecutivi il 16.12.2005 e pertanto sono da considerarsi formati oltre il termine di cui al D.L. n. 106 del 2005, art. 1, comma 5, convertito in L. n. 156 del 2005.

2.- Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione la Agenzia affidandosi a un motivo. Non si è costituita la contribuente. Costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, si osserva quanto segue.

Diritto

RITENUTO

CHE:

3.- Con l’unico motivo del ricorso, la parte ricorrente lamenta la violazione falsa applicazione di nonne di diritto con riferimento alla L. n. 388 del 2000, art. 138, nonchè del D.L. n. 106 del 2005, art. 1, commi 5 bis e 5 ter, e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25.

L’Agenzia deduce che nella fattispecie si applica la L. n. 388 del 1990, art. 138, e che ha errato la CTR a ritenere necessaria la prova che il contribuente intendesse avvalersi del beneficio della sospensione, atteso che trattasi di una sospensione operativa ex lege non subordinata a specifiche istanze, e che in ogni caso il presupposto per godere dei benefici dell’ordinanza n. 2057/1990 deve ritenersi sussistente anche in caso di manifestazione implicita di volontà del contribuente.

Il motivo è infondato.

Questa Corte si è già espressa in materia di sospensione dei termini prevista dall’art. 138 cit. e dall’O.M. coordinamento della protezione civile 21 dicembre 1990, n. 2057, con orientamento cui in questa sede si intende dare continuità.

In particolare si è affermato che “l’O.M. coordinamento della protezione civile 21 dicembre 1990, art. 1, che prevede la sospensione dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria, con conseguente sospensione anche dei termini per l’accertamento e la riscossione delle imposte, deve essere interpretato in connessione con il disposto del successivo art. 5, comma 3, secondo cui “in ogni caso le certificazioni e dichiarazioni di cui al presente articolo (richiesti per beneficiare delle sospensioni) devono essere accompagnate da domanda di sospensione”. La necessità che l’interessato presenti, oltre alla documentazione necessaria, anche apposita domanda al fine di beneficiare della sospensione dei termini previsti per gli adempimenti e versamenti fiscali, costituisce argomento decisivo per ritenere il carattere non automatico ma facoltativo e volontario della fruizione dei benefici” (Cass. 2434/2017; v. anche Cass. 2211/2019) E’ necessario pertanto che il contribuente presenti un’apposita domanda, nei termini indicati dall’ordinanza, e non è sufficiente il mero comportamento concludente: la norma non opera automaticamente ma presuppone che il contribuente si avvalga della facoltà di fruire, con specifica e formale richiesta, della sospensione dei termini per gli adempimenti previsti dalla ordinanza stessa, facoltà al cui esercizio è inscindibilmente connesso il collaterale effetto delle sospensione dei termini per l’accertamento e la riscossione delle imposte da parte dell’Ufficio (Cass. 2434/2017 cit.) L’Amministrazione, ove non fornisca la prova che il contribuente si sia avvalso della facoltà di fruire di tale beneficio, resta soggetta ai termini ordinari (Cass. 2211/2019).

Ne consegue il rigetto del ricorso. Nulla sulle spese in difetto di costituzione della controparte.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, camera di consiglio, il 16 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2020

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