Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9110 del 15/04/2010
Cassazione civile sez. trib., 15/04/2010, (ud. 03/03/2010, dep. 15/04/2010), n.9110
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Comune di L’Aquila, in persona del legale rapp.te pro tempore,
elett.te dom.to in Roma, alla via Trionfale n. 5637, presso lo studio
dell’avv. D’Amario Ferdinando, dal quale è rapp.to e difeso, giusta
procura in atti;
– ricorrente –
contro
C.S.;
– intimato –
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria
Regionale dell’Abruzzo n. 66/2007/3 depositata il 10/9/2007;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
giorno 3/3/2010 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;
viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale, Dott. FEDELI Massimo, che ha concluso aderendo alla
relazione.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia promossa da C.S. contro il Comune di L’Aquila è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dal Comune contro la sentenza della CTP di L’Aquila n. 107/5/2005 che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) ICI (OMISSIS), relativamente a terreno ritenuto edificabile dall’Ente. La CTR rigettava l’appello sul rilievo che “nel caso in esame si è in presenza di un terreno ricompreso sì nel PRG ma in zona destinata a “zona P.E.E.P. “la cui edificabilità in concreto, almeno per intervento del privato, non è realizzabile ma è anzi esclusa in pratica essendo preclusa qualsiasi costruzione nuova”.
Il ricorso proposto dal Comune si articola in unico motivo. Nessuna attività difensiva è stata svolta dall’intimato. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 3/3/2010 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Assume il ricorrente assume la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 1, 2 e 5, in relazione al D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 2, al D.L. n. 203 del 2005, art. 11 quaterdecies, comma 16, al D.L. n. 223 del 2006, alla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis della L. n. 1150 del 1942, art. 11 e della L. n. 1187 del 1968. Il giudice di merito avrebbe erroneamente ritenuto illegittimo l’atto accertativo dichiarando la non imponibilità dell’area. Formula i quesiti : se conformemente alle altre categorie di immobili sussiste D.Lgs. n. 504 del 1992, ex artt. 1 e 2, imponibilità ICI anche delle aree aventi destinazione di uso pubblico impresso da PRG e se la base imponibile debba essere determinata D.Lgs. n. 504 del 1992, ex art. 5, comma 5, in ragione del valore venale in comune commercio. Pertanto dire se configura violazione ed erronea applicazione delle suddette previsioni normative il ritenere sottratta all’imposizione ICI un’area recante, in PRG, una previsione edificatoria di costruzioni destinate ad uso pubblico.
Se il vincolo di destinazione urbanistica di edificazione ad uso pubblico sottragga l’area al regime fiscale proprio dei suoli edificabili, ovvero incida solamente sulla valutazione del valore commerciale della stessa e quindi sulla base imponibile e se la decadenza di un vincolo espropriativo faccia perdere la caratteristica edificatoria fissata dallo strumento urbanistico ovvero riguardi solo la perdita della facoltà di intervento da parte dell’Ente pubblico. Pertanto dire se configurare violazione ed erronea applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 1 e 2 del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5, nonchè della L. n. 1150 del 1942, art. 11 e della L. n. 1187 del 1968, art. 2, il ritenere non imponibile ai fini ICI un’area avente previsione edificatoria di costruzioni destinate ad uso pubblico, in ragione della pregressa sussistenza e successiva decadenza di un vincolo espropriativo.
Va affermata la inammissibilità dei quesiti di diritto sia in quanto privi della riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito, della sintetica indicazione della regola di diritto applicata da quel giudice, e della diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie (Sez. 3^, Ordinanza n. 19769 del 17/07/2008), sia perchè formulati in modo non pertinente rispetto alla fattispecie concreta sottoposta alla cognizione del giudice (Sez. U, Sentenza n. 27347 del 18/11/2008): nel caso in esame si verte infatti sulla imponibilità ad ICI di aree ricadenti in zona P.E.E.P..
Consegue da quanto sopra la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Nulla per le spese in assenza di attività difensiva.
PQM
la Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 3 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2010