Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9110 del 07/04/2017
Cassazione civile, sez. VI, 07/04/2017, (ud. 09/03/2017, dep.07/04/2017), n. 9110
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19923-2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
UNICREDIT S.P.A.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 2297/1/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di NAPOLI, depositata il 06/03/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 09/03/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI
CONTI.
Fatto
FATTI E MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro la sentenza resa dalla CTR della Campania indicata in epigrafe che, confermando la decisione di primo grado, ha accolto il ricorso di Unicredit spa ritenendo applicabile l’imposta fissa di registro alla sentenza che aveva dichiarato l’inefficacia verso la massa dei creditori del fallimento (OMISSIS) s.r.l. dell’operazione di accredito e compensazione eseguita dall'(OMISSIS) spa;
Rilevato che Unicredit spa non ha depositato difese scritte; Rilevato che il procedimento può essere definito con motivazione semplificata;
Considerato che la prima censura, con la quale la ricorrente prospetta l’omessa pronunzia sulla questione relativa all’inammissibilità del ricorso, è inammissibile;
Considerato che questa Corte è ferma nel ritenere che non può prospettarsi il vizio di omessa pronunzia su questione processuale – cfr. Cass. n. 7406/2014 -;
Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si prospetta la violazione dell’art. 8, comma 1, parte prima della tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, è manifestamente fondato;
Considerato che questa Corte è ormai ferma nel ritenere che in tema di imposta di registro, la sentenza revocatoria fallimentare di una cessione di credito determina l’effetto giuridico del recupero alla procedura esecutiva di un bene che, in precedenza, era assente e dunque, poichè l’atto pregiudizievole postula la confusione del denaro nel patrimonio del cessionario, la pronuncia favorevole è, per tale capo, di condanna, così realizzando un trasferimento di ricchezza;
Considerato che tale decisione è soggetta all’aliquota proporzionale di cui all’art. 8, comma 1, lett. b) della prima parte della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, dovendosi escludere l’applicazione della successiva lett. e) del medesimo articolo, che riguarda, invece, i provvedimenti giudiziali aventi ad oggetto l’annullamento o la declaratoria di nullità di un atto e, quindi, in funzione meramente ripristinatoria o restitutoria della situazione patrimoniale anteriore, ancorchè determinino la restituzione di denaro o beni ovvero la risoluzione di un contratto -Cass. n. 24954/2013 -; Considerato che a tale principio non si è conformato il giudice di appello, ritenendo per converso che la revocatoria fallimentare non determina alcun trasferimento di ricchezza; Considerato che la sentenza impugnata, in accoglimento del secondo motivo, inammissibile il primo, va pertanto cassata con rinvio ad altra sezione della CTR della Campania anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c.
Accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiarando inammissibile il primo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR della Campania anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile, il 9 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2017