Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9110 del 02/04/2019

Cassazione civile sez. I, 02/04/2019, (ud. 28/01/2019, dep. 02/04/2019), n.9110

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

su ricorso n.14380/2018 proposto da:

A.M., elettivamente domiciliata in Roma Via Pinerolo 22

presso lo studio dell’Avv.to Domenico Claudio Cirigliano che la

rappresenta e difende con l’Avv.to Erika Della Pietà del Foro di

Milano giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA, presso la Corte di Appello di

Milano;

– intimato –

CURATORE SPECIALE DEL MINORE A.A., nella persona dell’Avv.to

G.S.;

– intimato –

TUTORE DEL MINORE A.A., Comune di Milano, nella persona del

Sindaco;

– intimato –

avverso la sentenza n.15/2018 della CORTE DI APPELLO DI Milano in

data 12/4/2018;

udita la relazione del Consigliere Marina Meloni svolta nella camera

di consiglio della prima sezione civile in data 28/1/2019.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte di Appello di Milano con sentenza in data 12/4/2018, ha confermato la sentenza in data 7/7/2017 pronunciata dal Tribunale per i minorenni di Milano con la quale veniva dichiarato lo stato di adottabilità del minore A.A., nonchè la decadenza della madre dalla responsabilità genitoriale sulla scorta di una CTU espletata nel corso del giudizio di primo grado.

In particolare risulta dalla sentenza impugnata che la ricorrente è madre, oltre che del minore A. nato il (OMISSIS) e riconosciuto dalla sola ricorrente, di altri due figli minori rispettivamente di sette ed otto anni, Ab.Ma. e R.M., di padri diversi, e che i primi due figli come anche il piccolo A. sono sempre vissuti accanto alla ricorrente che se ne è occupata in prima persona pur vivendo in comunità e col sostegno dei servizi sociali.

Gli episodi di violenza ed aggressione fisica alla donna da parte del suo compagno Ay.Mo. ai quali i minori sovente assistevano, erano stati la causa dell’intervento dei servizi sociali, episodi interrotti comunque nel dicembre 2015 a causa della sopraggiunta carcerazione del Ay.Mo. il quale, successivamente scarcerato in data (OMISSIS), è stato espulso dal territorio italiano.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso in cassazione la ricorrente affidato a due motivi. Il curatore speciale, il tutore ed il P.G. presso il giudice a quo non hanno spiegato difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso la ricorrente A.M. lamenta violazione del L. 4 maggio 1983, n. 184, artt. 1,8 e 15, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere il giudice di merito dichiarato lo stato di abbandono e lo stato di adottabilità del minore A. in assoluta carenza dei presupposti di legge. In particolare la ricorrente afferma l’assoluta insussistenza di qualsivoglia stato di abbandono del figlio al quale non ha mai fatto mancare cure, attenzioni, affetto e sostentamento al pari degli altri due figli da lei stessa cresciuti ed accuditi.

Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 per avere il giudice di merito dichiarato lo stato di abbandono e lo stato di adottabilità del minore senza considerare la capacità genitoriale della madre così come emerge dalla stessa CTU espletata i cui passi salienti sono stati riportati nella parte motiva della sentenza impugnata.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Occorre premettere che, come questa Corte ha più volte ribadito, la L. 4 maggio 1983, n. 184, art. 1, (nel testo novellato dalla L. 28 marzo 2001, n. 149) attribuisce al diritto del minore di crescere nell’ambito della propria famiglia d’origine un carattere prioritario – considerandola l’ambiente più idoneo al suo armonico sviluppo psicofisico – e mira a garantire tale diritto attraverso la predisposizione di interventi diretti a rimuovere situazioni di difficoltà e di disagio familiare. Il diritto del minore a crescere ed essere educato nella propria famiglia d’origine comporta dunque che il ricorso alla dichiarazione di adottabilità sia praticabile solo come “soluzione estrema”, quando, cioè, ogni altro rimedio appaia inadeguato con l’esigenza dell’acquisto o del recupero di uno stabile ed adeguato contesto familiare in tempi compatibili con l’esigenza del minore stesso e la rescissione del legame familiare sia l’unico strumento che possa evitare un più grave irrimediabile pregiudizio.

E’ stato ulteriormente ribadito che il giudice di merito, nell’accertare lo stato di adottabilità di un minore, deve in primo luogo esprimere una prognosi sull’effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento, in primo luogo, alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorchè con l’aiuto di parenti o di terzi, ed avvalendosi dell’intervento dei servizi territoriali (Cass. sez. 2018/7559, 2017/22589).

Alla luce dei suddetti principi nel caso in esame non risulta compiutamente accertato da parte dei giudici di merito lo stato di adottabilità del minore.

Risulta infatti dalla sentenza impugnata che la madre ha allevato in prima persona i suoi primi due figli, fratelli di A., tenendoli sempre con sè al pari di A. e che in riferimento a quest’ultimo lo stesso CTU incaricato di rispondere in ordine alla capacità genitoriale della ricorrente ha rilevato non solo disponibilità, empatia ed attaccamento affettivo al bambino da parte della madre, ma anche capacità di accudimento che possono essere ulteriormente valorizzate attraverso un idoneo percorso, tanto più che attualmente il compagno della donna, colpevole di episodi violenti nei suoi confronti, si è definitivamente allontanato dall’Italia a seguito di espulsione. Risulta dalla sentenza, sulla base della stessa CTU espletata nel corso del giudizio di primo grado, che nonostante la personalità complessivamente fragile della ricorrente con nuclei traumatici tuttora irrisolti, “la capacità della madre di rispondere ai bisogni di accudimento esclusivamente concreto del piccolo si è evidenziata come sufficientemente adeguata” e che “nella relazione con il piccolo la sig.ra dimostra una spontanea attitudine al nutrimento, alla manipolazione, alla cura primaria del neonato, come se fosse un’abitudine innata oltre che appresa dalle esperienze precedenti”. Infine il minore A. è stato descritto nella CTU come un bambino allegro e vivace nel quale non sono visibili fenomeni di trascuratezza, malnutrizione, ritardo o scarsa crescita, che dimostra di aver interiorizzato le figure di riferimento e cioè la madre e mantiene con lei una “relazione positiva”.

Appaiono pertanto contraddittorie ed incoerenti alla luce di quanto sopra le conclusioni tutt’altro che decisive cui è pervenuta la CTU (secondo la quale “non appare possibile immaginare un permanere del minore presso il nucleo familiare d’origine”), acriticamente recepite nella sentenza impugnata che lungi dall’affermare l’irreversibilità della situazione di fragilità psicologica della ricorrente vittima di relazioni violente peraltro oggi definitivamente cessate, evidenzia gli aspetti problematici della personalità della ricorrente senza tuttavia valorizzarne i progressi compiuti. Non può revocarsi in dubbio che il mancato esame delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio – in quanto, come nella specie, veicola nel processo un fatto idoneo a determinare una decisione di segno diverso – integra un vizio della sentenza che può essere fatto valere, nel giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (Cass., 07/07/2016, n. 13922; Cass., 29/05/2018, n. 13399; Cass., 31/05/2018, n. 13770).

La sentenza impugnata, che nelle prime quindici pagine trascrive la sentenza di primo grado del Tribunale e nelle pagine da 16 a 20 trascrive la relazione del CTU, motiva nelle ultime tre pagine la decisione di confermare la sentenza di primo grado e dichiarare lo stato di abbandono del minore A. sulla base degli atti trascritti affermando l’interesse del minore ad essere adottato in quanto “il minore A. è rimasto con la madre solo un anno e non ha costruito con lei relazioni significative a livello affettivo ed emotivo”; ma ciò appare in assoluto contrasto con quanto affermato dal CTU in ordine al legame esistente tra la madre ed il figlio sempre da lei accudito quantomeno nel primo anno di vita e tenuto presso di sè al pari dei fratelli.

In ordine a questi ultimi due poi la sentenza impugnata ha minimizzato le conseguenze della separazione dai due fratelli maggiori del piccolo A. che, se adottato, verrebbe definitivamente privato del rapporto con i suoi fratelli. La sentenza ha poi negato il senso di privazione che a loro volta proverebbero i fratelli di A. in caso di sua separazione definitiva, motivando nel senso che la separazione possa essere intesa anche come rimedio al normale sentimento di gelosia tra fratelli (si legge infatti: “i fratellini Ma. e M. hanno perso A., in quanto già collocato presso una famiglia affidataria, ma ciascuno di loro ha tali e tanti bisogni di accudimento affettivo personalizzato per cui la vicinanza del fratello, vissuto come presenza ingombrante nella relazione con la madre, non appare indispensabile per una loro crescita armoniosa”).

Il ricorso appare dunque meritevole di accoglimento, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata alla medesima Corte di Appello in diversa composizione affinchè attenendosi ai principi di diritto sopra richiamati effettui i necessari accertamenti e valutazioni e provveda sulle spese del giudizio di legittimità. Non ricorrono i presupposti per l’applicazione del doppio contributo di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Milano in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Prima della Corte di Cassazione, il 28 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2019

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