Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9110 del 01/04/2021

Cassazione civile sez. lav., 01/04/2021, (ud. 16/12/2020, dep. 01/04/2021), n.9110

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29329/2015 proposto da:

R.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SALUZZO N. 59/A,

presso lo studio dell’avvocato MAURO SABETTA, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI FROSINONE, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CALABRIA n. 56, presso lo studio dell’avvocato LUCA PELLICELLI,

rappresentata e difesa dall’avvocato EZIO TATANGELO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 10217/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 10/12/2014 R.G.N. 246/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/12/2020 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Con sentenza in data 10 dicembre 2014 n. 10217 la Corte d’Appello di Roma, confermava, con diversa motivazione, la sentenza del Tribunale di Frosinone, che aveva dichiarato inammissibile l’opposizione proposta da R.A. avverso il decreto ingiuntivo notificato dalla CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO di Frosinone (in prosieguo: CAMERA DI COMMERCIO) per il recupero di compensi lavorativi nonchè il ricorso contestualmente proposto, ex art. 188 disp. att. c.p.c., per la dichiarazione di inefficacia del medesimo decreto ingiuntivo.

2. La Corte territoriale esponeva che il R. aveva intrapreso avverso il medesimo decreto ingiuntivo le seguenti iniziative processuali:

– un primo ricorso al Tribunale di Frosinone in data 8 aprile 2009, ex art. 188 disp. att. c.p.c., che era stato respinto;

– un successivo ricorso del 7 maggio 2009, di opposizione a decreto ingiuntivo e pedissequo precetto, eccependo la inefficacia del decreto ingiuntivo e la prescrizione del credito; tale giudizio era pendente in cassazione;

– un ricorso del 4 giugno 2009, di opposizione avverso il pignoramento presso terzi;

– infine, il ricorso introduttivo del giudizio, del 27 aprile 2010, con il quale egli aveva nuovamente chiesto la dichiarazione di inefficacia del decreto ingiuntivo ex art. 188 disp. att. c.p.c..

3. Dalla esposizione in fatto emergeva la inammissibilità dell’azione, tanto a volerla qualificare come giudizio di accertamento della inefficacia del decreto ingiuntivo che qualificandola, come ritenuto dalla sentenza appellata, come nuova opposizione tardiva.

4. La inefficacia del decreto ingiuntivo, dopo il rigetto della procedura abbreviata di cui all’art. 188 disp. att. c.p.c., era stata già dedotta con il ricorso del 7 maggio 2009, che aveva dato luogo al giudizio pendente in cassazione.

5. Il motivo con il quale si impugnava la liquidazione delle spese operata dal Tribunale era inammissibile, perchè la parte non indicava le voci della tariffa professionale che sarebbero state violate e l’importo che il Tribunale avrebbe potuto liquidare.

6. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza R.A., articolato in due motivi, cui la CAMERA DI COMMERCIO ha opposto difese con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo la parte ricorrente ha denunciato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione dell’art. 188 disp. att. c.p.c., assumendo che la possibilità di agire nelle forme ordinarie ex art. 188 disp. att. c.p.c., nella specie non era preclusa – contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata – dalla proposizione della opposizione avverso il decreto ingiuntivo, in quanto il giudizio ex art. 188 disp. att. c.p.c., ha oggetto limitato alla dichiarazione di inefficacia del decreto ingiuntivo.

2. Con il secondo mezzo si deduce – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione dell’art. 143 c.p.c., impugnando la sentenza per non avere dichiarato la inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo, avvenuta ai sensi dell’art. 143 c.p.c., in assenza dei presupposti previsti per tale forma di notifica. Si censura altresì la statuizione sulle spese legali, assumendo che la liquidazione non poteva riferirsi all’importo della ingiunzione (ma doveva essere riferita alla “duplicazione” dei ricorsi) e lamentando la eccessività dell’importo liquidato e la necessità di compensare le spese.

3. In via preliminare deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso.

4. Il giudizio di primo grado è stato introdotto con ricorso del 27 aprile 2010 sicchè trova applicazione per la proposizione del ricorso in cassazione il termine di sei mesi di cui all’art. 327 c.p.c., nel testo sostituito, a decorrere dal 4 luglio 2009, dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46, comma 17.

5. La sentenza impugnata è stata pubblicata in data 10 dicembre 2014 mentre la richiesta di notifica del ricorso in cassazione è avvenuta in data 26.11.2015, a termine decorso.

6. Le spese del presente grado, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

7. Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (che ha aggiunto D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater) della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto (Cass. SU 20 febbraio 2020 n. 4315).

PQM

La Corte dichiara la inammissibilità del ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 200 per spese ed Euro 5.000 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 16 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 1 aprile 2021

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