Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 911 del 17/01/2011

Cassazione civile sez. lav., 17/01/2011, (ud. 09/11/2010, dep. 17/01/2011), n.911

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI COMO, in persona del Direttore

pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale

dello Stato, presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi 12, è

elettivamente domiciliata;

– ricorrente –

contro

– NELSA S.r.L. in persona dell’amministratore Dott. G.

C.;

– F.A. elettivamente domiciliati in Roma, Via Settembrini

n. 30, presso lo studio dell’Avv. Del Bufalo Paolo, che li

rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente con l’Avv. Fagetti

Luigi del foro di Como come da procura in calce al ricorso;

– controricorrenti –

per la cassazione della sentenza n. 1704/05 del Giudice di Pace di

Como del 14.11.2005 nella causa iscritta al n. 1160 RG dell’anno

2005;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

9.11.2010 dal Cons. Dott. DE RENZIS Alessandro;

udito l’Avv. Tornabuoni Filippo, per delega dell’Avv. Del Bufalo

Paolo, per i controricorrenti;

sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. MATERA

Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso, ritualmente depositato, la S.r.l. NELSA e F. A., quale conducente autore materiale delle violazioni, impugnavano il processo verbale n. 43 e 44 05 003 RI 310 03, con cui erano state contestate le violazioni relative alle seguenti disposizioni:

– art. 7, par 1, 2, 4 e 5 del Regolamento CEE n. 3820/85, per avere effettuato più di quattro ore e mezza di guida continua senza l’osservanza dei prescritti periodi di pausa;

– art. 8, par 1, commi 1 e 2 del Regolamento CEE n. 3820/85, per avere effettuato un riposo giornaliero di durata inferiore a quella prevista;

– art. 15, par. 5 del Regolamento CEE n. 3821/85 per non avere scritto o per avere scritto in modo illeggibile sui fogli di registrazione del cronotachigrafo data, e luogo, all’inizio e alla fine dell’utilizzazione del disco. I ricorrenti eccepivano:

1) difetto di competenza funzionale degli Ispettori del Lavoro ad accertare le infrazioni contestate, spettando tale competenza al Ministero dell’Interno e quindi alla Polizia Stradale;

2) difetto di motivazione e conseguente nullità del processo verbale opposto;

3) tardività dell’accertamento di tutte le contestate violazioni;

4) inidoneità probatoria dei fogli di registrazione (c.d.

cronotachigrafo) rispetto alle contestate violazioni.

All’esito il Giudice di pace di Como accoglieva la prima e la terza eccezione e per l’effetto annullava l’atto impugnato, riteneva assorbite Se restanti eccezioni.

La Direzione Provinciale dei Lavoro di Como ricorre per cassazione con quattro motivi.

La Nelsa S.r.l e il F. resistono con controricorso, illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la DPL. nel dedurre violazione e o falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 22 bis, sostiene che la controversia rientrava nell’ambito della materia del lavoro e quindi esulava dalla competenza del giudice di pace.

Il motivo è infondato, atteso che l’eccezione doveva essere fatta valere in sede di opposizione al verbale di accertamento ed in ogni caso, ex art. 381 c.p.c., comma 1, nel giudizio davanti al giudice di pace non oltre la prima udienza di trattazione.

2. Con il secondo motivo la DPL denuncia violazione e o falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, artt. 22 e seg., ritenendo che il verbale di accertamento e di contestazione di illecito amministratici in questione non avrebbe potuto essere direttamente impugnato dinanzi al giudice ordinario, trattandosi di atto a carattere procedimentale inidoneo ad incidere su una situazione soggettiva, suscettibile di subire modificazioni soltanto per effetto dell’emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo, costituito dall’ordinanza – ingiunzione.

La censura è inammissibile, trattandosi di profilo mai prospettato nel giudizio di primo grado, e comunque infondata, giacchè il verbale di accertamento è stato elevato, contestato e notificato in forza delle previsioni sostanziali e procedimentali contenute nel codice della strada. La competenza del giudice di pace e radicata in forza della norma speciale contenuta nell’art. 204 bis C.d.S., dal che l’immediata impugnativa giurisdizionale delle contestazioni di illeciti amministrativi relativi a violazioni del codice della strada.

Sul punto questa Corte ha più volte sostenuto che “in tema di sanzioni amministrative, il verbale di accertamento non può essere direttamente impugnato davanti al giudice ordinario da parte dell’interessato ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22, trattandosi di un altro a carattere procedimentale inidoneo a produrre alcun effetto sulla di lui situazione soggettiva, la quale viene invece incisa soltanto ma seguito e per effetto dell’emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo, costituito dall’ordinanza – ingiunzione, unico atto conto cui è possibile proporre opposizione. A tale principio è fatta eccezione solo per le contravvenzioni al codice della strada, relativamente alle quali il verbale di accertamento dell’infrazione, in forza di normativa speciale prevista al riguardo, possiede potenziale attitudine a divenire titolo esecutivo ed a porsi, pertanto, quale atto terminale del procedimento sanzionatorio in luogo dell’ordinanza – ingiunzione: per le altre violazioni soggette alla disciplina generale della L. n. 689 del 1981, il verbale di accertamento è privo di tale potenziale efficacia, e non è, quindi, direttamente impugnabile in sede giurisdizionale (Cass. 18 luglio 2003, n. 11236;

Cass. 24 settembre 2004, n. 17674; 12 ottobre 2004, n. 20167; 30 maggio 2007, n. 12696; 3 agosto 2007, n. 18320; 12 ottobre 2007, n. 21493; 28 dicembre 2009, n. 27273; Cass. 12 luglio 2010, n. 16319).

A questo orientamento hanno dato avallo sia le Sezioni Unite di questa Corte con sentenza 4 gennaio 2007 n. 16 sia la Corte Costituzionale con ordinanza 7 maggio 2002 n. 160.

3. Con il terzo motivo la DPL lamenta violazione e falsa applicazione del D.M. 12 luglio 1995, art. 6, recante norme di attuazione della normativa CEE (direttiva del Consiglio n. 88/599/CEE: regolamento CEE n. 3820/85 e n. 3821/85) e della L. n. 727 del 1978, art. 7, comma 2, riguardanti il settore trasporto su strada con particolare riferimento alla disciplina dell’apparecchiatura di controllo (c.d.

cronotachigrafo).

In particolare la DPL contesta la sentenza del giudice di pace nella parte in cui esclude la competenza funzionale degli Ispettori del Lavoro ad accertare, nell’ambito delle visite ispettive presso i locali dell’impresa, violazioni circa la regolare tenuta, da parte degli autotrasportatori che prestano la propria opera in favore dell’impresa, dei fogli di registrazione (c.d. cronotachigrafi). Il fondamento dei controlli da parte degli Ispettori del Lavoro va rinvenuto, ad avviso della ricorrente, nella tutela del lavoratore, mentre quello dei controlli svolti dalla Polizia Stradale nella tutela della pubblica sicurezza.

Con il quarto motivo la DPL deduce violazione e o falsa applicazione degli artt. 200 e 201 C.d.S. e della L. n. 689 del 1981, art. 14.

La DPL contesta la sentenza del giudice di pace nel punto relativo alla statuizione di tardività della contestazione degli illeciti amministrativi, giacchè il termine di 150 giorni, previsto dal Codice della Strada non avrebbe potuto decorrere dalla data delle ispezioni, che avevano richiesto il controllo di ben 2850 fogli di registrazione, definite il 2.12.2004.

Entrambi i motivi, che possono essere esaminato congiuntamente, sono infondati.

Al riguardo va precisato che dopo l’entrata in vigore del nuovo codice della strada con il D.M. Trasporti 12 luglio 1995 si intese ripartire tra il Ministero dell’Interno e il Ministero del Lavoro le competenze concernenti l’applicazione dei regolamenti CEE 3820/85 e 3221/85. con l’art. 2 del tale decreto venne stabilito che “i controlli su strada e i controlli nei locali delle imprese sono coordinati rispettivamente dal Ministero dell’Interno e dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale”.

In base a tale decreto la competenza per i controlli su strada è attribuita al Ministero dell’Interno e quindi alla Polizia Stradale, sicchè la sentenza impugnata correttamente ha ritenuto che l’opposizione fosse stata proposta avverso il verbale di accertamento e contestazione di illecito amministrativo ai sensi e per gli effetti degli artt. 194, 200 e 201 C.d.S..

Altrettanto correttamente lo stesso giudice ha ritenuto che fosse applicabile il termine di 150 giorni dall’accertamento per la notificazione delle violazioni ai sensi della richiamata normativa (in specie art. 201 C.d.S.) e non ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 14, termine nel caso di specie ampiamente decorso per essere stata effettuata la notifica del verbale di accertamento in data 15.02.2005 a fronte di violazione risalenti agli anni 2002 e 2003.

4. In conclusione sulla base delle esposte considerazioni ed argomentazioni il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato.

Ricorrono giustificate ragioni per compensare le spese del giudice di cassazione in considerazione della peculiarità e delicatezza delle questioni in tema di rapporti tra le anzidette amministrazioni statali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 9 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2011

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