Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9109 del 18/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 18/05/2020, (ud. 16/01/2020, dep. 18/05/2020), n.9109

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5981-2019 proposto da:

COMUNE DI NOLA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA FRANCESCO DENZA 50/A, presso lo studio

dell’avvocato NICOLA LAURENTI, rappresentato e difeso dall’avvocato

MAURIZIO RENZULLI;

– ricorrente –

contro

GITEX SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIROLAMO DE CARPI 6, presso

lo studio dell’avvocato L. NAPOLITANO, rappresentata e difesa

dall’avvocato ANTONIO GIASI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6626/25/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 09/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CROLLA

COSMO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Gitex srl, proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli avverso l’avviso di pagamento TARSU relativa all’anno 2012.

2. La CTP accoglieva parzialmente il ricorso determinando l’ammontare del tributo dovuto nella misura del 15%

3. La sentenza veniva impugnata dal Comune di Nola e la Commissione Tributaria della Regione Campania rigettava l’appello osservando: a) che sulla scorta dell’esame degli atti di causa poteva ritenersi provato che il Comune non aveva espletato il servizio di raccolta dei rifiuti nell’area industriale dove è ubicato l’immobile sottoposto a tassazione; b) che la riduzione dell’imposta era stata parametrata ad un precedente accordo che aveva regolamentato la disciplina per le annualità pregresse.

5. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione il Comune di Nola affidandosi ad un motivo. La contribuente si è difesa depositando controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con l’unico motivo d’impugnazione il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 59, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto, proprio sulla scorta degli accertamenti di fatto compiuti, la CTR avrebbe dovuto escludere l’applicabilità della riduzione prevista dalla disposizione sopra citata in quanto il servizio di raccolta dei rifiuti veniva espletato nella zona dell’Interporto.

2. Il ricorso è infondato

2. Il D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 59, prescrive che “Se il servizio di raccolta, sebbene istituito ed attivato, non è svolto nella zona di residenza o di dimora nell’immobile a disposizione ovvero di esercizio dell’attività dell’utente o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento di cui al comma 1, relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, da stabilire in modo che l’utente possa usufruire agevolmente del servizio di raccolta, il tributo èdovuto nella misura ridotta di cui al secondo periodo del comma 2 (cioè in misura non superiore al 40% della tariffa)”,

2.3 Questa Corte ha affermato che la riduzione ” spetta per il solo fatto che il servizio di raccolta, debitamente istituito ed attivato, non venga poi concretamente svolto, ovvero venga svolto in grave difformità rispetto alle modalità regolamentari relative alle distanze e capacità dei contenitori, ed alla frequenza della raccolta; così da far venir meno le condizioni di ordinaria ed agevole fruizione del servizio da parte dell’utente. Fermo restando che l’espletamento del servizio pubblico di nettezza urbana in conformità al regolamento previsto dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 59, comma 1, rientra – in ogni caso – nella responsabilità generale di buona amministrazione del Comune, la riduzione è purtuttavia dalla legge prevista per il fatto obiettivo che il servizio istituito non venga poi erogato secondo le prescritte modalità (sempre che lo scostamento da queste ultime comporti i suddetti caratteri di gravità e perdurante non fruibilità. E dunque anche indipendentemente dalla sussistenza vuoi di un nesso causale tra condotta ed evento altrimenti connaturato all’ipotesi di illecito, vuoi di un elemento soggettivo (colpa contrattuale o extracontrattuale) che rendano il disservizio soggettivamente imputabile all’amministrazione comunale.

La riduzione tariffaria non opera, infatti, quale risarcimento del danno da mancata raccolta dei rifiuti nè, men che meno, quale sanzione per l’amministrazione comunale inadempiente; bensì al diverso fine di ripristinare – in costanza di una situazione patologica di grave disfunzione per difformità dalla disciplina regolamentare – un tendenziale equilibrio impositivo (entro la percentuale massima discrezionalmente individuata dal legislatore) tra l’ammontare della tassa comunque pretendibile ed i costi generali del servizio nell’area municipale, ancorchè significativamente alterato. Correlazione sulla quale si basa la Tarsu, senza con ciò contraddirne il carattere prettamente tributario (SSUU 14903/10; Cass.4283/10 ed altre), e non privatistico-sinallagmatico”. (cfr Cass. 22531/2017).

2.4 Ciò premesso va rilevato come sia circostanza del tutto pacifica che il servizio raccolta rifiuti è attivo nel Comune di Nola ma che lo stesso non venga espletato all’interno della zona Interporto dove è allocato lo stabilimento della contribuente ma viene svolto lungo le strade di collegamento all’area produttiva.

2.5 Sostiene il comune ricorrente che poichè la norma in esame si esprime con il termine “zona” da intendersi come un comprensorio più vasto dell’area perimetrale interportuale, l’effettuazione del servizio rifiuti lungo le vie di comunicazioni che servono le proprietà private dell’Interporto consente di ritenere assicurato il servizio anche a beneficio dei proprietari delle unità immobiliari ubicate all’interno della piattaforma logistica campana.

2.6 L’assunto del Comune non può essere condiviso in quanto il servizio di raccolta dei rifiuti, pur essendo stato attivato lungo le strade, non ha interessato un’area ben definita, della superficie alcuni milioni di metri quadrati, quale è quella dell’Interporto Campano che non può essere non considerata, per la sua estensione e la rilevante presenza di infrastrutture materiali, come zona a sè stante i cui bisogni vanno soddisfatti con l’approntamento di servizio di smaltimento rifiuti ad hoc.

3. Il ricorso va quindi rigettato.

4 Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte;

rigetta il ricorso;

condanna il Comune ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in Euro 2.300 per compensi, Euro 200 per esborsi oltre rimborso forfettario e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 16 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA